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05.3125 · Interpellanza · 2005-03-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nel suo rapporto sulla politica economica esterna 2004, il Consiglio federale dichiara nello specifico: "La mancanza di un accordo vero e proprio con l'Unione europea (UE) sui servizi è una lacuna per quanto riguarda la garanzia di accesso al mercato degli offerenti svizzeri all'estero che non può essere colmata nell'ambito dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Per questa ragione, riaprire i negoziati sui servizi con l'UE è una questione che dovrà essere senz'altro esaminata".

Oltre al fatto che l'apertura dei negoziati sui servizi con l'Unione europea comporterebbe di fatto l'avvio di una terza serie di accordi bilaterali, il Consiglio federale sembra sottovalutare totalmente le implicazioni di una liberalizzazione dei servizi in Europa. Infatti, per accelerare la creazione di un mercato unico dei servizi, l'allora commissario europeo Bolkenstein propose di applicare in questo ambito la giurisprudenza "Cassis de Dijon": se un'impresa polacca può offrire i suoi servizi nel suo Paese, può farlo in futuro anche negli altri Stati dell'UE alle stesse condizioni. L'impresa sarà soggetta soltanto alle disposizioni del suo Paese d'origine, in questo caso della Polonia.

Invitiamo pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.

- Qual è la sua analisi del processo di liberalizzazione dei servizi attualmente in corso in Europa?

- Non ritiene forse che, nell'ipotesi in cui la normativa disciplinante i vari servizi sia effettivamente quella del Paese d'origine, il funzionamento del mercato europeo sarebbe gravemente perturbato, dal momento che le economie in transizione dell'Europa orientale potrebbero proporre i loro servizi all'Ovest a prezzi estremamente concorrenziali, innescando quindi la riduzione a catena dei salari e delle norme di tutela sociale?

- A livello formale, il progetto di direttiva Bolkestein non riguarda né i salari, né il tempo di lavoro, poiché entrambe le questioni sono disciplinate piuttosto dalla direttiva europea del 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Questo testo legislativo accorda alle persone il diritto di lavorare in un altro Paese membro per una durata limitata, purché vengano rispettati il salario minimo e i contratti collettivi del Paese ospitante. Tuttavia, questa direttiva presenta alcune lacune: estrema difficoltà di controllo, incertezza sull'obbligo di rispettare i contratti collettivi, possibilità per i lavoratori indipendenti di fatturare i servizi offerti secondo tariffe di loro libera scelta; a ciò si aggiunge il fatto che la legge e i contratti collettivi fissano unicamente norme minime, cosicché un informatico polacco o ungherese - senza infrangere la legge - potrebbe offrire i suoi servizi a una tariffa tre volte inferiore a quella praticata abitualmente dai suoi concorrenti occidentali. Dal momento che proprio questa direttiva costituisce il modello delle nostre misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone, gradiremmo sapere quali lezioni il Consiglio federale trae da questo dibattito per il funzionamento del nostro mercato interno, a livello sia economico sia sociale.

- Il Consiglio federale non ritiene che i problemi creati dal progetto di direttiva Bolkestein potrebbero in gran parte essere risolti da una migliore armonizzazione delle diverse legislazioni europee? Ciò implicherebbe inoltre che anche la Svizzera dovrebbe giocare innanzitutto la carta dell'armonizzazione quando si appresterà a riformare il proprio mercato interno.

- I timori di smantellamento sociale suscitati dalla direttiva Bolkestein vengono ora strumentalizzati dagli oppositori della Costituzione europea, sebbene l'una non abbia nulla a che vedere con l'altra. Il Consiglio federale non ritiene forse che sarebbe nei suoi interessi chiarire prima possibile le questioni sollevate dalla presente interpellanza, in modo che la campagna sulla votazione del 25 settembre 2005 sull'estensione della libera circolazione delle persone ai nuovi Paesi membri dell'Unione si svolga in un clima il più sereno possibile?

Stellungnahme des Bundesrates

In merito alle singole domande, il Consiglio federale risponde come segue.

- Attraverso la sesta misura del pacchetto per la crescita il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di redigere un rapporto sullo stato di liberalizzazione dei servizi in Svizzera rispetto all'UE. Sulla base di questo rapporto sarà possibile valutare la liberalizzazione dei servizi nel nostro Paese.

- Il Consiglio federale segue con interesse i lavori legislativi in corso per un progetto di direttiva europea sui servizi. Non si può presupporre a priori che l'introduzione del principio del Paese d'origine nello scambio internazionale di servizi sostituisca le disposizioni della direttiva europea relativa al distacco dei lavoratori volte a tutelare i mercati nazionali del lavoro. Soltanto quando se ne conosceranno in dettaglio i contenuti concreti si potranno valutare le ripercussioni effettive che la direttiva europea sui servizi determinerà nello specifico. Per il momento si tratta solo di un progetto. Tuttavia, va detto che la Svizzera non è in alcun modo costretta ad adottare questa controversa direttiva europea.

- La proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno, presentata dalla Commissione europea nel 2004, esclude espressamente dal principio del Paese d'origine il distacco dei lavoratori ai sensi della direttiva 96/71/CE. La legge federale sui lavoratori distaccati adottata dal Parlamento nell'ottobre 1999 si ispira alla direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori. In questo testo legislativo sono disciplinate in modo chiaro le questioni sollevate dalla presente interpellanza, in particolare l'applicazione dei contratti collettivi di obbligatorietà generale e il trattamento dei lavoratori pseudo-indipendenti. Il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione sui lavoratori distaccati risponda a una necessità, dal punto di vista sia economico sia sociale. Per questa ragione, a più riprese ha richiesto agli organi competenti un'esecuzione coerente della legge e nell'ambito dei dibattiti sull'estensione della libera circolazione ne ha proposto il rafforzamento, che è stato accettato dalle Camere nella sessione invernale 2004.

- È vero che la Confederazione dispone della competenza per armonizzare la legislazione sull'attività economica (art. 95 della Costituzione federale). Tuttavia, ricorre con cautela a questa competenza e favorisce piuttosto, mediante la legge sul mercato interno, il principio del riconoscimento reciproco di disposizioni legali diverse. Ha buoni motivi per farlo: lo spazio economico svizzero è più omogeneo rispetto a quello europeo, il che facilita senz'altro il riconoscimento reciproco. Inoltre, il principio è rapidamente applicabile, mentre l'armonizzazione richiede molto tempo. Infine, lascia spazio a regolamentazioni innovative e tiene conto della tradizione federale elvetica. Con la revisione della legge sul mercato interno, attualmente in corso, il Consiglio federale sottolinea la sua intenzione di promuovere in questo modo la realizzazione del mercato interno svizzero.

- Il Consiglio federale ribadisce la sua fiducia nelle misure di accompagnamento, la cui entrata in vigore è nel frattempo effettiva ed efficace, come dimostrato dal rapporto del Seco del 1° aprile 2005. Queste misure sarebbero ancora più efficaci se il Popolo ne accettasse il rafforzamento suggerito dal Parlamento nell'ambito dell'estensione dell'accordo.

Risposta del Consiglio federale.