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05.3137 · Mozione · 2005-03-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare direttive che definiscano una norma applicabile agli uffici di collocamento in vista d'adozione riconosciuti e uniformino la procedura d'adozione, strutturandola in modo più trasparente ed efficiente. Il rispetto di queste direttive va controllato almeno una volta all'anno.

Lo scopo di tali direttive deve essere quello di garantire la qualità degli uffici di collocamento in vista d'adozione. Gli uffici di collocamento in vista d'adozione riconosciuti devono essere gestiti in modo professionale ed essere quindi più attrattivi rispetto alle soluzioni non ufficiali o addirittura illegali. La procedura d'adozione va inoltre uniformata, semplificata e resa più trasparente.

Nel contempo la legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione (LF-CAA) va urgentemente modificata, in modo che agli uffici di collocamento in vista d'adozione vengano affidati formalmente i compiti che per così dire compiono già oggi aggirando la legge.

Va esaminata anche l'opportunità di creare tre uffici centrali (rappresentanti la Svizzera tedesca, francese e italiana) incaricati di occuparsi prioritariamente di adozioni internazionali.

Begründung

Diversi casi hanno messo in evidenza che le disposizioni dell'ordinanza del 29 novembre 2002 sul collocamento in vista d'adozione (OCAdo) non hanno un campo d'applicazione abbastanza vasto e non sono oggetto di sufficiente controllo da parte della Confederazione in quanto autorità di vigilanza.

È insoddisfacente pure il fatto che le procedure d'adozione, a seconda del Cantone e dell'ufficio di collocamento, variano notevolmente (ad esempio a causa di lunghi termini d'attesa, dei diversi criteri di valutazione dei genitori, della mancanza di rimedi giuridici e dell'insufficiente trasparenza).

Occorre professionalizzare l'attività degli intermediari, disciplinare la procedura a livello nazionale, stabilire criteri vincolanti e pubblici per la valutazione dei genitori, elaborare una procedura trasparente con termini vincolanti, creare un'autorità di ricorso per i genitori e allestire un programma di perfezionamento per le autorità e i genitori.

L'interpretazione unitaria dei principi giuridici deve essere garantita attraverso pertinenti disposizioni di esecuzione e di attuazione.

Con la creazione di tre uffici centrali che si occupano principalmente di adozioni internazionali, si intende in particolare impedire che gli uffici di collocamento in vista d'adozione incoraggino pratiche abusive o addirittura criminali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 1° gennaio 2003, su decisione del Consiglio federale, sono entrate in vigore per la Svizzera la Convenzione dell'Aia sull'adozione, la pertinente legge federale nonché modifiche di diverse disposizioni di legge o di ordinanza.

Dette modifiche hanno, tra l'altro, comportato l'istituzione di un'Autorità centrale federale in materia di adozione, aggregata all'Ufficio federale di giustizia, nonché di 26 autorità centrali cantonali. La Confederazione espleta ora una funzione di coordinamento a livello nazionale; funge da intermediario per i contatti con l'estero ed esercita la vigilanza sugli uffici di collocamento in vista d'adozione, compito finora svolto dai Cantoni. Le autorizzazioni cantonali rilasciate agli uffici di collocamento in vista d'adozione che erano ancora valide il 1° gennaio 2003 sono state mantenute.

La vigilanza è attualmente esercitata conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sul collocamento in vista d'adozione (OCAdo; RS 211.221.36). Gli articoli 5 e 6 di tale ordinanza, in particolare, disciplinano le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni. L'autorizzazione è di principio rilasciata per il collocamento di bambini originari di un determinato Paese. La sua durata di validità è di cinque anni al massimo, di uno soltanto quando è rilasciata per la prima volta. Le persone che desiderano ottenere un'autorizzazione devono, ad esempio, conoscere il diritto svizzero e internazionale in materia d'adozione, presentare i metodi di lavoro utilizzati, indicare in che modo garantiscono l'accompagnamento dei candidati all'adozione nel Paese d'origine del bambino e impegnarsi a lavorare in modo trasparente, nell'interesse superiore dei bambini e nel rispetto delle regole etiche in materia d'adozione. L'autorità di vigilanza della Confederazione ha allestito un questionario dettagliato destinato a verificare il rispetto di tali criteri. È su questa base in particolare che alla fine del 2003 una persona si è vista rifiutare il rilascio di un'autorizzazione. In seguito, la commissione di ricorso in materia di collocamento in vista d'adozione ha pienamente appoggiato la decisione dell'Ufficio federale di giustizia. Per questi motivi, il Consiglio federale ritiene che le disposizioni e gli strumenti attuali siano sufficienti a garantire la vigilanza sugli uffici di collocamento in vista d'adozione.

La creazione di tre uffici centrali per la Svizzera romanda, la Svizzera tedesca e la Svizzera italiana non è adeguata, tenuto conto dell'istituzione, il 1° gennaio 2003, di 26 autorità centrali cantonali. Le prime esperienze maturate mostrano che la nuova struttura ha già apportato miglioramenti e che può dunque essere considerata fondamentalmente positiva: i collocatori cantonali sono oggi chiaramente identificati, si conoscono e procedono regolarmente a costruttivi scambi di informazioni, sia tra di loro sia con l'Autorità centrale della Confederazione. I cantoni svizzeri tedeschi sono riuniti in seno all'AGIA ("Arbeitsgruppe Internationale Adoption"), i cantoni romandi e il Ticino in seno alla CLACA ("Conférence latine des autorités centrales en matières d'adoption"); entrambe le reti sono collegate alla Confederazione. La collaborazione funziona bene.

La delega agli uffici di collocamento in vista d'adozione di determinati compiti concernenti la trasmissione di incartamenti all'estero è stata decisa d'intesa con i cantoni e gli uffici di collocamento e in parte su richiesta degli stessi. L'istruzione del 17 agosto 2004 sulla trasmissione e ricezione degli incartamenti relativi ad adozioni nei rapporti con le Autorità centrali straniere per il tramite degli uffici di collocamento autorizzati ha permesso di risolvere la maggior parte dei problemi pratici che si ponevano. Attualmente non è pertanto necessario procedere a modifiche della legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione. L'opportunità di tali modifiche potrebbe tuttavia essere esaminata se in futuro dovessero essere adottate nuove misure legislative nell'ambito dell'adozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.