05.3139 · Interpellanza · 2005-03-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La revoca della licenza di condurre costituisce un provvedimento amministrativo ordinato perlopiù dopo una violazione della legge sulla circolazione (p. es. a causa di guida in stato di ebrietà, grave violazione delle norme sulla circolazione, ripetute leggere infrazioni al codice stradale ecc.). Il ritiro della patente si aggiunge a un'eventuale sanzione penale e persegue essenzialmente i due obiettivi seguenti: impedire, per un periodo più o meno lungo, a persone che rappresentano un potenziale pericolo per gli altri utenti della strada di mettersi al volante di un'automobile, e/o dissuaderle in maniera duratura ed esemplare dal commettere nuove infrazioni alle regole della circolazione stradale. Tuttavia, la maggior parte della gente non sa che, per la persona interessata dal provvedimento, la revoca della licenza di condurre non coincide sempre con un divieto della circolazione assoluto. In effetti, coloro i quali hanno subito un ritiro della patente possono lo stesso, a determinate condizioni, continuare a guidare un veicolo a motore. Di norma, si tratta di piccole autovetture normali, nelle quali però la velocità massima deve essere stata limitata a 45 km/h mediante piombatura. I fornitori di simili veicoli sono sempre più numerosi.
Considerata questa fattispecie, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. In quali circostanze e a quali condizioni le persone interessate da una revoca della licenza di condurre possono ugualmente guidare un veicolo a motore sulla rete stradale pubblica?
2. Non è assurdo che l'effetto perseguito con il ritiro della patente (effetto dissuasivo duraturo e/o volontà d'impedire all'interessato di rimettersi al volante e di circolare sulle strade) sia annullato totalmente, o perlomeno in gran parte, dalle autorizzazioni eccezionali summenzionate?
3. In quanti casi di revoca della licenza di condurre sono state accordate eccezioni simili nel corso degli scorsi anni (numero di eccezioni all'anno)?
4. La prassi relativa a queste eccezioni, concesse dalle competenti autorità amministrative cantonali, è uniforme?
5. Come si comportano - sotto il profilo della sicurezza e della fluidità del traffico - le autovetture "normali" la cui velocità massima è stata limitata a 45 km/h mediante piombatura, sulla nostra rete stradale e in particolare al di fuori degli agglomerati?
6. Il Consiglio federale ritiene che vi sia necessità d'intervento (unificazione della prassi o, ancora meglio, abolizione di queste regolamentazioni eccezionali)?
Stellungnahme des Bundesrates
Dal 1° aprile 2003, una revoca della licenza di condurre per autoveicoli e motoveicoli non si applica più automaticamente anche ai veicoli a motore a quattro ruote con una velocità limitata a 45 km/h. In tal modo la regolamentazione, sinora valida per i ciclomotori e, in molti cantoni, applicata pure ai trattori impiegati nell'agricoltura (con una velocità massima di 40 km/h), è stata estesa a tutte le cosiddette "categorie speciali" (autoveicoli fino a 45 km/h, senza motoveicoli). Quest'allentamento della legislazione non ha dato adito a opposizioni in sede di procedura di consultazione.
Il fatto che le persone interessate da un ritiro della patente possano continuare a circolare sulle strade al volante di un veicolo a motore con una velocità limitata a 45 km/h suscita nella popolazione una crescente incomprensione, tanto più che il prezzo - per l'acquisto o il noleggio di questi veicoli della categoria speciale F - è estremamente vantaggioso (certi garagisti, inoltre, fanno presente che, all'occasione, la limitazione tecnica della velocità può anche essere annullata). Anche se, sotto il profilo della sicurezza, le automobili con velocità limitata non comportano a tutt'oggi un rischio supplementare accertabile, il Consiglio federale ritiene che sia necessario intervenire. Il DATEC intende procedere nei prossimi anni a una revisione del disciplinamento vigente a livello d'ordinanza e sottoporre un corrispondente progetto a consultazione.
Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande poste dall'autore dell'interpellanza:
1. Il ritiro della patente di una categoria (p. es. automobile) o di una sottocategoria (p. es. veicolo a motore per il trasporto di passeggeri con più di 8, ma meno di 16 posti a sedere, eccettuato il conducente) comporta la revoca della licenza di condurre di tutte le categorie e sottocategorie. L'autorità può estendere il provvedimento alle categorie speciali (p. es. veicoli a motore con una velocità massima di 45 km/h o ciclomotori), a condizione di fornirne la motivazione nella sua decisione. Se non è pronunciata un'estensione di questo tipo, una persona interessata dal ritiro della patente può guidare tutti i veicoli a motore delle categorie speciali.
2. Nel caso di una revoca, a scopo di ammonimento, della licenza di condurre delle categorie e sottocategorie, la possibilità di rinunciare al ritiro della patente per le categorie speciali costituisce un allentamento della procedura, di per sé severa e che è stata ulteriormente inasprita in occasione dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2005, della revisione della legge sulla circolazione stradale. Con la revisione si è voluto dare alle autorità cantonali incaricate della revoca delle licenze di condurre la possibilità di evitare casi di rigore. In tal modo, ad esempio, non solo l'agricoltore, ma anche la persona che gestisce da sola una piccola impresa di artigianato può mandare avanti la propria attività e trasportare attrezzi o materiali, anche se in misura limitata, mediante un veicolo a motore con velocità limitata a 45 km/h. Tuttavia, le persone per le quali sussistono dubbi riguardo alla sicurezza (p. es. pirati della strada notori, conducenti sorpresi a guidare in stato di ebrietà o sospettati di avere una dipendenza dall'alcol) non possono beneficiare di questa possibilità.
3. La maggior parte dei cantoni competenti per l'esecuzione della legge sulla circolazione stradale applica la prassi secondo cui una prima revoca della licenza di condurre di una categoria o sottocategoria non tocca le categorie speciali (ciclomotori, trattori agricoli, autoveicoli a motore fino a 45km/h), per cui le persone sanzionate hanno ancora la possibilità di guidare un simile veicolo. Attualmente non è possibile fornire dati attendibili sul numero di questi casi, poiché gli strumenti informatici necessari per un'adeguata valutazione non sono ancora disponibili.
4. Cfr. la risposta alla domanda n. 3.
5. I veicoli la cui velocità è stata limitata a 45 km/h non rallentano la fluidità del traffico più di quanto non lo facciano, per esempio, i trattori o i furgoncini che spesso viaggiano anche molto più lentamente degli altri autoveicoli. Nella circolazione odierna, i conducenti devono in ogni momento mettere in conto l'eventualità d'incontrare un veicolo più lento che, per determinate circostanze (p. es. carreggiata stretta, linea di sicurezza, segnale di divieto di sorpasso), non può essere sorpassato. Per quanto riguarda la sicurezza, ossia la frequenza degli incidenti, non risulta che i veicoli con una velocità limitata a 45 km/h siano maggiormente coinvolti in incidenti dei veicoli la cui velocità non è stata limitata. La sicurezza e la fluidità del traffico sulle autostrade e semiautostrade non sono interessate dalla questione, poiché i veicoli della categoria speciale F non possono in ogni caso circolarvi.
6. La consultazione in programma per il 2006 prevede che gli autoveicoli con una velocità limitata a 45 km/h siano classificati nella medesima categoria degli altri veicoli a motore. Questo permetterebbe di evitare che le persone interessate da una revoca della licenza di condurre si mettano al volante di simili veicoli.
Risposta del Consiglio federale.