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05.3155 · Mozione · 2005-03-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare alle Camere federali un progetto di modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), allo scopo di sottomettere all'imposta sul reddito la parte di ricavo proveniente dall'incremento patrimoniale delle assicurazioni riscattabili di capitali.

Begründung

Le prestazioni in capitale di assicurazioni riscattabili di capitali sono esenti da imposta e quindi privilegiate rispetto alle prestazioni di assicurazioni rischio, che soggiacciono all'imposta sul reddito. La disparità di trattamento fiscale per gli assicurati contro il rischio è illogica e infrange l'uguaglianza giuridica. Nella misura in cui costituiscono redditi del capitale e non semplici trasferimenti patrimoniali, le prestazioni di assicurazioni riscattabili di capitali dovrebbero sottostare all'imposta sul reddito. Secondo il rapporto del 1997 della Commissione degli esperti istituita dal Dipartimento federale delle finanze per esaminare le lacune del sistema delle imposte dirette (rapporto Behnisch), questo privilegio è dovuto a ragioni meramente storiche e non è giustificabile obiettivamente.

Nel suddetto rapporto si evidenzia in particolare la violazione dell'uguaglianza giuridica da parte del privilegio della previdenza individuale libera:

"L'articolo 34quater capoverso 6 della Costituzione non fa distinzione tra forme di previdenza individuale degne e non degne di agevolazioni .... La protezione del rischio supplementare di un'assicurazione sulla vita contro la morte prematura non ha di per sé e in ogni caso un valore previdenziale superiore rispetto al normale risparmio bancario per la vecchiaia e contro la morte prematura. La qualità della previdenza individuale non si giudica dal numero dei rischi coperti, ma dal fabbisogno previdenziale individuale. Dal profilo del diritto fiscale non vi è pertanto alcun motivo per il privilegio generale di una forma previdenziale rispetto a un'altra. Di conseguenza, l'ordinamento legale attuale è iniquo. Le prestazioni dei contribuenti che impostano la previdenza individuale secondo la loro situazione con il risparmio bancario o il risparmio per l'abitazione oppure con il risparmio assicurativo sono soggette, nonostante oneri previdenziali equivalenti, a un'imposizione totalmente differente. Il privilegio dell'assicurazione sulla vita lede quindi l'articolo 4 della Costituzione." (capitolo 4.2.3.3.2, pag. 117, rapporto disponibile solo in tedesco).

Il privilegio dell'assicurazione riscattabile di capitali nell'ambito della previdenza individuale è discutibile anche perché i contratti assicurativi a lungo termine non tengono conto delle mutate condizioni di vita. Le esigenze di una giovane coppia di genitori non sono le stesse di quelle di una coppia con figli adulti. I mutamenti delle condizioni di vita non sono presi in considerazione dall'assicurazione di capitale con i loro contratti a lungo termine. Le polizze sul rischio senza una parte di risparmio sono quindi più flessibili, potendo essere disdette anche senza spese.

Si può concedere un termine transitorio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. In base alla legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e in base alla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), entrambe del 14 dicembre 1990, l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, non sottostà all'imposta (art. 24 lett. b LIFD, art. 7 cpv. 4 lett. d LAID). Il finanziamento delle assicurazioni private di capitali soggette a riscatto può avvenire tramite premi periodici o un premio unico. Tutte le prestazioni di assicurazioni di capitali finanziate tramite premi periodici (decesso, sopravvivenza, riscatto) non sottostanno all'imposta sul reddito. Per le prestazioni in caso di decesso ciò vale anche se l'assicurazione di capitale è finanziata con un premio unico. Per contro, i redditi provenienti dalle assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto sono imponibili, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza (art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD, art. 7 cpv. 1ter LAID). Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte. Le prestazioni in capitale provenienti dalle assicurazioni rischio sottostanno per contro all'imposta sul reddito (art. 23 lett. b LIFD). A livello federale sono imposte separatamente dal resto del reddito su un quinto della tariffa ordinaria applicabile (art. 38 LIFD). Una simile imposizione separata dal resto del reddito è prevista pure nell'articolo 11 capoverso 3 LAID.

2. Nel suo rapporto del 1998 la Commissione degli esperti per l'esame delle lacune del sistema delle imposte dirette (Commissione degli esperti lacune fiscali) aveva affermato che il cosiddetto privilegio dell'assicurazione sulla vita lede il principio dell'uguaglianza giuridica, poiché per l'assicurazione riscattabile di capitale (pilastro 3b) è soggetto all'imposta sulla sostanza soltanto il valore di riscatto, mentre l'accesso al patrimonio rimane esente da imposta. Per contro, i redditi provenienti dagli strumenti del classico risparmio bancario sottostanno da sempre integralmente all'imposta sul reddito. Di conseguenza, in caso di prestazione di un'assicurazione riscattabile di capitale dovrebbe essere assoggettato all'imposta sul reddito anche il reddito del capitale. Nell'ambito delle assicurazioni sulla vita vi sono quindi elementi del reddito sottoimposti. Tuttavia, il calcolo del profitto fiscale non è facile e dipende fortemente dalle ipotesi considerate.

3. D'altra parte va detto che il legislatore ha voluto effettivamente privilegiare le assicurazioni riscattabili sotto l'aspetto dell'articolo 111 capoverso 4 della Costituzione, nella misura in cui servono alla previdenza e vengono finanziate con premi periodici. Nel messaggio concernente la riforma dell'imposizione delle imprese del 1997 il Consiglio federale ha proposto la reintroduzione di una tassa di bollo sui premi delle assicurazioni sulla vita private (settore previdenza individuale, pilastro 3b), giustificando questa misura con il fatto che in molti casi le assicurazioni sulla vita avevano perso il loro carattere previdenziale originale. L'assicurazione riscattabile di capitale è oggi divenuta una forma prediletta dell'investimento in capitale, ciò che è riconducibile a un privilegio fiscale troppo importante rispetto ad altre forme d'investimento (vedi FF 1997 II 1000 segg.). La reintroduzione della tassa di bollo sui premi delle assicurazioni sulla vita avrebbe dovuto correggere in parte la disparità di trattamento esistente. Il legislatore ha limitato questa proposta, introducendo la tassa di bollo unicamente sulle assicurazioni sulla vita riscattabili finanziate con premi unici. Almeno in questi casi, la tassa di bollo compensa la mancata imposizione del reddito. Questi provvedimenti (imposizione dei redditi provenienti da assicurazioni riscattabili di capitali secondo l'art. 20 cpv 1 lett. a LIFD e reintroduzione della tassa di bollo sulle assicurazioni sulla vita riscattabili con premio unico secondo l'art. 21 in combinato disposto con l'art. 22 lett. a LTB) adottati dal legislatore hanno permesso di eliminare almeno una parte delle lacune fiscali. Il legislatore ha finora respinto una soluzione più ampia.

4. La Confederazione e i cantoni hanno il mandato costituzionale di incentivare la previdenza individuale attraverso provvedimenti fiscali. La mozione chiede di sopprimere una simile misura esistente da decenni nel settore del risparmio assicurativo. Secondo il Consiglio federale ciò è problematico. In particolare per le persone che non possono realizzare la previdenza individuale vincolata nell'ambito del pilastro 3a, un'incentivazione fiscale delle assicurazioni sulla vita riscattabili non ha effetti disturbanti fintanto che tali assicurazioni vengono finanziate con premi periodici. Queste assicurazioni sono giustificate a livello economico e di politica sociale. Secondo il diritto vigente, le assicurazioni di capitali finanziate con premi unici sono di principio già soggette all'imposta sul reddito (fintantoché non servano alla previdenza individuale) o alla tassa di bollo sul pagamento dei premi. Un'imposizione equa di strumenti previdenziali effettivamente analoghi (ad es. risparmio bancario o risparmio per l'abitazione) è possibile soltanto nell'ambito di una visione d'assieme e con l'inserimento della tassa di bollo sulle assicurazioni sulla vita, non però unicamente con il provvedimento puntuale proposto nella mozione. Nell'ambito di modifiche fondamentali del sistema fiscale, segnatamente in caso d'introduzione dell'imposta sul reddito duale, l'esenzione fiscale diverrebbe caduca. Qualora la presente mozione fosse accettata dal primo Consiglio, il governo proporrebbe quindi al secondo Consiglio di trasformare la mozione in un mandato di verifica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.