05.3169 · Mozione · 2005-03-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è esortato a riesaminare gli oggetti inclusi nell'allegato dell'OEIA e di limitare tale elenco agli impianti che costituiscono a tutti gli effetti un forte potenziale d'impatto ambientale.
In particolare, è invitato ad adeguare come segue l'elenco degli impianti dell'allegato OEIA e le procedure determinanti:
1 Trasporti
11.4 Posteggio (in edificio o all'aperto) per più di 300 veicoli a motore: il valore soglia deve essere aumentato a 500 posteggi
6 Sport, turismo e tempo libero
60.7 Campi da golf con nove o più buche: i campi da golf devono essere stralciati dall'elenco degli impianti soggetti a EIA.
8 Altri impianti
80.5 Centro commerciale con una superficie di vendita superiore a 5000 metri quadrati: il relativo valore soglia deve essere fissato a 20 000 metri quadrati.
Contemporaneamente devono essere snellite e limitate agli aspetti ambientali rilevanti le procedure dell'esame dell'impatto sull'ambiente.
Begründung
Dall'applicazione della legge sulla protezione dell'ambiente scaturiscono procedure economicamente dannose, che frenano gli investimenti e non generano alcuna utilità ecologica misurabile. La procedura EIA deve ora essere limitata a quegli oggetti che si contrappongono in termini misurabili agli obiettivi della protezione ambientale.
La soglia di 300 posteggi rappresenta un livello troppo basso e poco realistico, privo di ogni legame reale con l'attuale grado di motorizzazione della popolazione. La soglia comporta una carenza nell'offerta di posteggi, con un conseguente impatto negativo sull'igiene dell'aria causato dal traffico incolonnato e dai veicoli in cerca di parcheggio.
L'inclusione dei campi da golf con più di nove buche fra gli impianti sottoposti all'EIA estende a tutti i campi da golf la legge sulla protezione dell'ambiente e il diritto di ricorso delle associazioni ambientaliste. Tuttavia, i campi da golf non esercitano alcun impatto ambientale. In genere, il loro impatto ecologico sul suolo è inferiore a quello causato dall'agricoltura intensiva. Possono quindi essere esonerati, senza ripercussioni particolari per l'ambiente, dall'obbligo d'EIA previsto.
In Svizzera, i centri commerciali con una superficie di vendita sino a circa 20 000 metri quadrati sono prevalentemente ideati per l'approvvigionamento di base della popolazione. L'esperienza insegna che il comportamento in materia di consumi non è determinato dal luoghi di ubicazione di tali centri ma dai prodotti disponibili. È noto che la gamma di tali prodotti è in continuo calo da alcuni anni. Ne consegue che per quanto riguarda la realizzazione di nuovi centri non si può parlare di un incremento della frequenza degli acquisti e quindi nemmeno di un incremento dell'impatto ambientale da parte dei flussi di traffico dei potenziali clienti. Per quanto riguarda l'obbligo dell'EIA per i piccoli centri commerciali manca ogni motivazione oggettiva, soprattutto se questi sono stati edificati nelle zone edificabili appositamente previste.
Il Consiglio federale è pregato di riesaminare sia le procedure EIA che gli oggetti ad esse sottoposti e di adattare i valori soglia di determinati impianti allo sviluppo economico e alle condizioni attuali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel quadro della revisione dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA), il Consiglio federale ha esaminato e adeguato l'allegato dell'ordinanza che designa gli impianti soggetti a EIA alle nuove prescrizioni di cui all'articolo 10 capoverso 2 della legge sulla protezione dell'ambiente. Secondo detto articolo sottostanno all'EIA gli impianti che possono gravare notevolmente sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. Per contro, in futuro non saranno più soggetti all'obbligo di EIA quei progetti la cui conformità alla legislazione ambientale dipende soltanto dall'adozione di misure standard correnti (secondo le norme tecniche).
Per quanto riguarda i tre tipi di impianti menzionati esplicitamente dall'autore della mozione, il governo, dopo essere venuto a conoscenza dei risultati dell'indagine conoscitiva e aver coinvolto le commissioni degli affari giuridici di ambedue le Camere federali, ha preso, nel quadro della revisione dell'OEIA, le decisioni illustrate qui di seguito:
- 11.4 Posteggio (in edificio o all'aperto) per più di 300 veicoli a motore: il valore soglia è stato innalzato, come richiesto dall'autore della mozione, da 300 a 500 posteggi.
- 60.7 Campi da golf con nove o più buche: le norme relative a tale tipo di impianto non sono state modificate. La realizzazione di campi da golf con nove o più buche presuppone che si possa disporre di un terreno da 50 a 100 ettari, in genere delimitato a scapito di una superficie agricola. Sul terreno delimitato devono poi essere costruiti impianti artificiali che implicano importanti modifiche dello stesso, la creazione di superfici erbose sportive e la costruzione di ostacoli acquatici artificiali. Le superfici erbose sportive poggiano inoltre su uno strato artificiale sabbioso oppure su sottili membrane e, pertanto, devono essere concimate in maniera intensa, trattate con prodotti fitosanitari e spesso anche irrigate. La costruzione e la gestione dei campi da golf implica, di conseguenza, la perdita irreversibile della fertilità di gran parte della loro superficie. Inoltre, la loro realizzazione è quasi sempre accompagnata dalla costruzione di impianti infrastrutturali (edifici, strade o parcheggi) che generano nuovo traffico. Tutto sommato, l'impatto dei campi da golf sull'ambiente è quindi notevole. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di non stralciare questo tipo di impianto dall'elenco degli impianti che sottostanno all'EIA.
- 80.5 Centro commerciale: in seguito a riflessioni analoghe a quelle relative al tipo di impianto 11.4 posteggi (in edifici o all'aperto), il valore soglia EIA è stato innalzato da 5000 a 7500 metri quatrati.
La revisione dell'OEIA ha quindi tenuto conto di gran parte delle richieste avanzate dall'autore della mozione. Per il momento, non sono previste altre modifiche.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.