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05.3211 · Interpellanza · 2005-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Attualmente al Museo della comunicazione a Berna è allestita una mostra intitolata "Bianco su Rosso", dedicata al tema dell'utilizzo della croce svizzera. Il nostro emblema nazionale è attualmente in voga e viene utilizzato nei modi più svariati. In particolare, negli ultimi anni il simbolo della nostra sovranità serve sempre più spesso da denominazione d'origine. E questo nonostante l'uso della croce svizzera sia disciplinato dalla legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici, secondo la quale la croce svizzera può essere utilizzata unicamente da imprese pubbliche o a fini decorativi, ma di principio non come designazione d'origine o a scopo commerciale.

Per questo motivo invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Negli ultimi anni sono stati adottati provvedimenti contro imprese private che avevano utilizzato abusivamente la croce svizzera su loro prodotti, loghi ecc.? Se sì, quanti e con quali conseguenze?

2. Perché, da qualche tempo, non si puniscono più con la necessaria severità le violazioni della legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici? Il Consiglio federale si rende conto che, secondo le disposizioni in vigore, il ricorso abusivo ai simboli della sovranità svizzera è un reato perseguibile d'ufficio?

3. Quali misure prevede di adottare per impedire abusi manifesti?

4. Il Consiglio federale è pronto a rivedere, in un futuro prossimo, la legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici in modo da ridurre il numero di violazioni di tali disposizioni? Per quando sarebbe prevista una tale revisione?

5. Sotto la pressione di un mercato sempre più aperto e globalizzato, il Consiglio federale prevede di autorizzare eventualmente l'utilizzo della croce svizzera come denominazione d'orgine di beni e servizi svizzeri?

Stellungnahme des Bundesrates

La legge del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici vieta l'apposizione della croce svizzera a scopo commerciale, in particolare come elemento di marche di fabbrica o di commercio, su prodotti o sul loro imballaggio. È per contro permesso l'uso decorativo e non commerciale della croce svizzera, così come il suo utilizzo in marchi di servizi, nella misura in cui non sussista alcun pericolo di trarre in errore circa l'origine dei servizi offerti.

L'Istituto federale della proprietà intellettuale è l'autorità competente per le questioni attinenti alla legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici. L'applicazione della legge (perseguimento penale) compete unicamente ai tribunali cantonali.

In merito alle singole domande:

1. All'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) ogni anno sono resi noti 30-50 casi di abuso in Svizzera e all'estero. In Svizzera l'Istituto rende attenti per scritto i contravventori in merito alla loro condotta illecita e alle disposizioni di legge determinanti; manca per contro una base legale che consenta all'Istituto di emanare sanzioni. All'estero l'Istituto interviene in collaborazione con le ambasciate svizzere. Nella maggior parte dei casi, dopo aver ricevuto un avvertimento scritto, i contravventori rinunciano a un ulteriore impiego abusivo della croce svizzera.

2. Da anni le violazioni della legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici sono trattate allo stesso modo: siccome l'utilizzo abusivo della croce svizzera costituisce un reato perseguibile d'ufficio, le autorità cantonali preposte al perseguimento penale sono obbligate a perseguire e giudicare d'ufficio violazioni della legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici. La Confederazione non dispone della base legale per perseguire direttamente tali abusi.

3. Trattandosi di reati perseguibili d'ufficio, le violazioni della legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici possono essere denunciate da chiunque alle competenti autorità cantonali e perseguite d'ufficio. Gli abusi manifesti possono quindi essere evitati senza dover adottare misure supplementari. L'Istituto svolge con serietà il compito di prevenire eventuali abusi e si adopera a tal fine, nell'ambito del suo mandato legale, con un'ampia attività informativa adeguata alle esigenze dei destinatari in merito alla legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici. Inoltre, sta attualmente svolgendo colloqui con gli ambienti interessati in merito all'istituzione di una collaborazione istituzionalizzata tra amministazione ed economia, al fine di combattere in modo più efficace e su scala globale le falsificazioni e la pirateria in tutti i settori della proprietà intellettuale, quindi anche negli ambiti relativi alla legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici. Ciò non graverà sulle spalle del contribuente, dati l'indipendenza dell'Istituto sotto il profilo dell'economia aziendale e il cofinanaziamento da parte degli ambienti interessati.

4. Una revisione della legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici non è richiesta e nemmeno prevista in questa legislatura.

5. In futuro non si prevede di permettere l'utilizzo della croce svizzera come designazione d'orgine non soltanto per prestazioni di servizi, bensì anche per prodotti svizzeri; ciò andrebbe esaminato nell'ambito di un'eventuale revisione della legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici.

Risposta del Consiglio federale.