Revisione di tutte le leggi, i decreti federali e le ordinanze concernenti le importazioni ed esportazioni di materiale bellico
05.3219 · Mozione · 2005-03-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rivedere tutta la legislazione federale affinché in futuro non sia più possibile esportare e importare beni d'equipaggiamento militare verso e da Paesi impegnati in un conflitto. Il problema principale è la definizione di "impegnati in un conflitto" e "bene d'equipaggiamento militare". Le nuove leggi devono chiarire questa questione e impedire che in futuro la Svizzera commerci materiale bellico con Paesi che:
- occupano dei territori stranieri (ad es. Israele e Cina);
- stazionano le proprie truppe all'estero e tentano più o meno attivamente di controllare le popolazioni indigene (ad es. gli Stati Uniti).
Tutti i casi oggetto degli interventi parlamentari presentati nelle precedenti sessioni e riguardanti il commercio di beni problematici con Paesi problematici sono stati giudicati non problematici dal Consiglio federale. Si direbbe che il nostro edificio normativo lasci molto spazio all'interpretazione. Urgono quindi dei chiarimenti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legislazione svizzera sul materiale bellico ha per scopo la tutela degli obblighi internazionali nonché dei principi di politica estera della Svizzera mediante il controllo della fabbricazione e del trasferimento di materiale bellico e della relativa tecnologia; nel medesimo tempo deve poter essere mantenuta, in Svizzera, una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa nazionale (art. 1 della legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, LMB). Il citato articolo di legge illustra chiaramente come la legislazione sul materiale bellico debba tenere conto contemporaneamente di diversi interessi nazionali. Inoltre, vista la forte dipendenza della Svizzera dall'estero in materia di armamenti, la LMB riveste una certa importanza anche dal profilo della politica della sicurezza.
In caso di autorizzazione per affari con l'estero devono altresì essere considerati diversi fattori:
a. il mantenimento della pace, la sicurezza internazionale e la stabilità regionale;
b. la situazione all'interno del Paese destinatario; occorre tenere conto in particolare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all'impiego di bambini-soldato;
c. gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;
d. il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all'osservanza del diritto internazionale;
e. la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni (art. 5 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998 concernente il materiale bellico).
Tutti questi criteri devono essere ritenuti al momento di ogni decisione. Il Consiglio federale è convinto che questo approccio basato sulla valutazione caso per caso consenta di tenere conto dei vari interessi (si veda anche il parere del Consiglio federale sul postulato Lang 04.3289). L'importazione da parte dell'esercito svizzero di materiale bellico proveniente dall'estero non sottostà all'obbligo di autorizzazione secondo la LMB. Anche qui tuttavia si tiene conto di considerazioni di carattere politico.
La prassi svizzera in materia di rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge sul materiale bellico è già oggi fra le più restrittive dei Paesi industrializzati occidentali. Un divieto generalizzato di fornire materiale bellico ad alcuni Stati, ad esempio agli Stati Uniti, o di acquistarvi tale materiale, avrebbe conseguenze finanziarie, economiche, di politica estera e di politica della sicurezza che investirebbero non solo l'industria dell'armamento ma numerosi altri settori.
Il Consiglio federale non condivide inoltre l'opinione dell'autore della mozione secondo cui si renderebbe necessario precisare alcune definizioni. La legislazione sul materiale bellico definisce chiaramente a quali beni si applica; lo stesso dicasi per la legge sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari (LBDI; cosiddetti beni a duplice impiego) e sul controllo dei beni militari speciali. L'iscrizione dei beni al campo d'applicazione della LMB o della LBDI si rifà ad un'esperienza pluriennale dell'amministrazione e garantisce l'applicazione sistematica delle disposizioni legali.
Il Consiglio federale non ravvisa pertanto la necessità di procedere alla revisione della pertinente legislazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.