05.3242 · Mozione · 2005-06-01
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Sulla base dell'esenzione fiscale degli utili in capitale conseguiti nella realizzazione della sostanza privata di cui agli articoli 16 capoverso 3 LIFD e 7 capoverso 4 LAID, il Consiglio federale è invitato a creare le premesse legali affinché i rispettivi utili rimangano esenti da imposta indipendentemente dalla persona, dalla forma giuridica e dal finanziamento dell'acquirente. Per evitare abusi, l'imposizione deve essere limitata ai casi in cui vi è abbastanza liquidità sotto forma di riserve distribuibili.
Di fronte all'attuale incertezza del diritto e agli ostacoli posti dalle regolamentazioni in materia di successioni di imprese nel settore delle PMI, il Consiglio federale è invitato a procedere quanto prima alla modifica di legge.
Begründung
Con la sua sentenza del mese di giugno 2004, il Tribunale federale ha ordinato un inasprimento del trattamento fiscale delle cosiddette holding degli eredi. In questo caso, a determinate condizioni, l'utile da sostanza dovrebbe ora sottostare all'imposta federale diretta. Questo inasprimento riguarda in primo luogo l'assunzione di una società attraverso la vendita di azioni a una società holding finanziata mediante i crediti oppure il cosiddetto "management buy-out". Nella prassi seguita finora, in un caso del genere si faceva valere un ricavo da liquidazione imponibile soltanto quando la società holding finanziava il prezzo di acquisto con utili trattenuti dalla società alienata. Finora, il rimborso successivo del prezzo di acquisto attraverso il versamento corrente di utili futuri non aveva posto alcun problema. Sulla base della nuova circolare, d'ora in poi anche questa fattispecie dovrebbe essere qualificata come liquidazione parziale indiretta. Secondo l'articolo 16 LIFD gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. Questa disposizione è stata avvalorata dal chiaro no espresso dal popolo in occasione della votazione sull'imposizione degli utili in capitale. È quindi inaccettabile che la fattispecie fiscale venga celatamente ampliata.
L'inasprimento dell'imposizione nel caso di assunzioni di società va contro gli obiettivi volti a promuovere le PMI. Infatti le vendite a imprese finanziariamente forti e ben posizionate sul mercato continuerebbero a non essere toccate da questo provvedimento. Per contro, gli acquisti di imprese nel settore delle PMI sarebbero gravati di ulteriori oneri. Proprio in questo settore di regola il prezzo di acquisto non può essere finanziato con mezzi propri. Di fronte a questa disposizione problematica, talune cessioni di imprese restano pertanto bloccate. In particolare sono minacciati i posti di lavoro nel settore delle PMI. Alla luce delle gravi conseguenze sotto il profilo economico e occupazionale, deve essere fatto tutto il possibile affinché la situazione sul piano giuridico sia chiarita il più presto possibile. Prima di attuare l'ampia riforma dell'imposizione delle imprese II, il Consiglio federale è pertanto incaricato di sottomettere al Parlamento una modifica di legge allo scopo di evitare che si producano ulteriori danni per la nostra economia.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel messaggio sulla legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese), approvato il 22 giugno 2005 dal Consiglio federale, vengono eliminate le "trappole fiscali" criticate dall'autore della mozione in relazione alle regolamentazioni in materia di successioni di imprese. Pertanto, in futuro, in caso di alienazione di un pacchetto di azioni non si terrà conto né della persona, né della capacità finanziaria dell'acquirente. Determinante è unicamente se l'azionista precedente influiva sulla politica di distribuzione degli utili della società alienata e se l'acquisto in qualità di impresa viene tassato. Tuttavia in caso di vendita di elementi della sostanza privata a un altro investitore privato, a cui è applicato il principio del valore nominale, la liquidazione parziale indiretta continuerà a essere esclusa, poiché l'acquirente privato - contrariamente all'acquirente obbligato a tenere libri di commercio - si assume l'intero onere fiscale latente. L'imposizione sarà molto meno ampia di oggi. Si limiterà ai casi in cui vi sono liquidità trattenute e immobilizzi facilmente realizzabili e non necessari all'azienda. Assunzioni di società finanziate attraverso i crediti ottenuti con la vendita di azioni a una società holding o i cosiddetti "management buy-out" non verranno quindi più "puniti" dal punto di vista fiscale, in ogni caso non lo saranno finché con la società alienata non verrà venduto il "portamonete pieno". La vendita alla società di management e a una società solvibile è trattata allo stesso modo.
L'obiettivo dell'autore della mozione corrisponde ampiamente a quello del Consiglio federale. La presente mozione non può tuttavia essere accolta poiché bisognerebbe adottare anticipatamente una "soluzione di ripiego" senza attendere i risultati degli ampi dibattiti attorno alla legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese. Una "soluzione di ripiego" di questo genere servirebbe soltanto a eliminare il blocco delle regolamentazioni in materia di successioni di piccole e medie imprese originato dalla sentenza del mese di giugno 2004 del Tribunale federale. Il Consiglio federale comprende le richieste della mozione, ma non vuole togliere dal contesto della legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese la ventilata soluzione per la liquidazione parziale indiretta e permettere quindi che nuove concezioni riguardanti ad esempio il principio degli apporti di capitale, l'imposizione parziale dei dividendi e la norma relativa al commercio quasi professionale di titoli entrino in vigore solo in un secondo tempo. Il Consiglio federale non ritiene necessario introdurre anticipatamente una normativa legale per risolvere la problematica della liquidazione parziale indiretta. Il Parlamento ha la facoltà di iscrivere quanto prima all'ordine del giorno il messaggio approvato il 22 giugno 2005 concernente la riforma II dell'imposizione delle imprese e di portare avanti in modo rapido i dibattiti. Il Consiglio federale non può tuttavia escludere che alcune parti del pacchetto vengano trattate in modo prioritario. Sarà il Parlamento a dover decidere al riguardo.
Va da sé che fino all'entrata in vigore della legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, le regolamentazioni in materia di successioni di piccole e medie imprese debbano essere trattate secondo la prassi e la giurisprudenza vigenti. Alla luce dei numerosi interventi parlamentari e della ventilata regolamentazione legale, l'AFC ha deciso di trasmettere le informazioni relative alla prassi vigente fino all'entrata in vigore della legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese sotto forma di progetto di circolare. La situazione giuridica è pertanto chiara e non sussiste alcuna incertezza del diritto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.