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05.3250 · Postulato · 2005-06-02

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito del progetto di riforma "panorama universitario svizzero 2008", chiedo al Consiglio federale di verificare se non sia opportuno definire, nella nuova legge quadro sugli istituti universitari, una categoria di scuola universitaria a sé stante per le scuole superiori svizzere di musica, teatro, arte e design, ispirandosi al modello adottato dai nostri vicini europei. Chiedo inoltre che presenti un rapporto sulla questione.

Begründung

Il futuro della Svizzera quale polo artistico dipende dalla qualità delle scuole superiori d'arte. Gli artisti formati a livello professionale contribuiscono all'identità culturale del Paese e al suo rilievo internazionale. Il ramo culturale, inoltre, è un fattore economico alquanto importante.

Le scuole superiori d'arte si sono riformate con successo. La loro integrazione nel sistema delle scuole universitarie professionali ha fornito nuovi impulsi alla ricerca e favorito il coordinamento, ma ha anche rivelato alcune incompatibilità. Occorre pertanto verificare, nell'ambito del passaggio dei settori SSA (salute, sociale, arte) nella sfera di competenza della Confederazione, che esistano le condizioni quadro in vista di un'armonizzazione con le norme internazionali, soprattutto sulla base dei fatti seguenti:

- All'estero le scuole superiori d'arte sono considerate come categoria di scuola universitaria a sé stante o come università. Questi statuti permettono loro di tener conto delle specificità di ogni disciplina e di offrire programmi compatibili a livello internazionale. Le scuole superiori d'arte svizzere potranno mantenere il loro potenziale di sviluppo e restare competitive se disporranno di condizioni quadro simili.

- L'ammissione alle scuole superiori d'arte è subordinata a una rigida selezione. Esse scelgono i propri studenti in modo mirato. La formazione precedente svolge un ruolo molto più importante che in altri cicli di studio.

- Nel settore della formazione artistica le specializzazioni per ambiti professionali ristretti sono numerose. Le condizioni quadro devono tenerne conto.

- Nel settore artistico il master sta diventando il diploma normalmente conseguito a livello internazionale. Questa specificità è estranea al sistema previsto dalla strategia di Bologna per le scuole universitarie e causa problemi di attuazione.

- All'estero le scuole superiori d'arte propongono studi di 3° ciclo (PhD). Per alcune formazioni, anche le scuole svizzere dovranno proporre studi di 3° ciclo. Attualmente, però, il diritto applicabile alle scuole universitarie professionali non ne consente l'introduzione.

- Molte discipline delle scuole superiori d'arte non trovano corrispondenti nelle università. Sebbene la ricerca di base sia imprescindibile, il diritto attuale non prevede disposizioni relative alla ricerca in campo artistico.

Per tutti questi motivi, ritengo che sarebbe preferibile prevedere una categoria di scuola universitaria a sé stante per le scuole superiori d'arte piuttosto che emanare una serie di prescrizioni speciali insoddisfacenti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 17 dicembre 2004 il Parlamento, nell'ambito della revisione parziale, ha tra l'altro esteso il campo d'applicazione della legge sulle scuole universitarie professionali ai seguenti campi specifici di studio: musica, teatro e altre arti. Questa integrazione corrisponde ad un obiettivo dichiarato di Confederazione e Cantoni. La legge sulle scuole universitarie professionali dovrebbe entrare in vigore all'inizio del semestre invernale 2005/2006.

In tal modo il legislatore ha voluto manifestare chiaramente che questo passaggio, dal punto di vista della politica della formazione, è di prioritaria importanza per uno sviluppo coerente del panorama delle scuole universitarie professionali, per l'assetto del panorama universitario svizzero e l'accettazione nazionale ed internazionale dei diplomi rilasciati.

La legge sulle scuole universitarie professionali tiene conto in special modo delle peculiarità dei campi specifici di musica, teatro e altre arti. Per quanto concerne l'ammissione a detti campi specifici, la legge sulle scuole universitarie professionali rimanda ai profili intercantonali finora in vigore. Per principio, contenuto ed estensione degli studi devono orientarsi secondo gli standard internazionali e le direttive della Dichiarazione di Bologna. Inoltre, nella legge sulle scuole universitarie professionali, l'introduzione del sistema a due livelli (bachelor e master) è strutturata in modo flessibile. La legge sulle scuole universitarie professionali permette, in determinati casi eccezionali, di prescindere dall'obiettivo del titolo professionalmente qualificante a livello di bachelor. Anche le disposizioni legali concernenti i compiti nell'ambito della ricerca considerano le caratteristiche nei nuovi campi specifici di studio. In relazione al posizionamento internazionale è particolarmente importante il riconoscimento internazionale dei diplomi di formazione. Ciò ha avuto conferma nell'ambito della procedura di riconoscimento finora in vigore, segnatamente negli accordi di equivalenza con Germania e Austria. Una diversa attribuzione secondo il sistema di formazione non costituisce un ostacolo al riconoscimento. Inoltre anche all'estero la classificazione sistematica della formazione non si presenta in modo uniforme. Attualmente la legge sulle scuole universitarie professionali parzialmente modificata può essere considerata adeguata per tener conto delle specifiche esigenze delle formazioni menzionate.

Il Consiglio federale prende atto delle domande delle scuole superiori d'arte. I lavori legislativi relativi a una nuova legge quadro sugli istituti universitari terranno conto della richiesta dell'autore del postulato nella misura in cui comprenderanno un riesame e un eventuale adeguamento delle categorie di scuole universitarie definite. In tale contesto, anche lo statuto delle scuole superiori di musica e d'arte dovrà essere riveduto d'intesa con i Cantoni. Non risulta pertanto necessario redigere uno specifico rapporto.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.