05.3279 · Mozione · 2005-06-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare al più presto la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. La modifica deve introdurre esplicitamente la nozione di parità di trattamento tra disoccupati giovani e anziani, senza discriminazioni basate sull'età, nel caso del prolungamento da 400 giorni a 520 giorni d'indennità.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore della mozione chiede verosimilmente la modifica dell'articolo 27 capoverso 5 LADI.
La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione fa dipendere la durata dell'indennità dall'età dell'assicurato, dal suo periodo di contribuzione e dal suo stato di salute (art. 27 cpv. 2 LADI). Il criterio dell'età si fonda sulla constatazione che i disoccupati anziani incontrano maggiori difficoltà sul mercato del lavoro di quelli più giovani. I giovani rappresentano effettivamente una parte importante dei disoccupati, ma la loro durata media di disoccupazione è sensibilmente inferiore a quella dei più anziani (dai 50 anni in poi). Nel 2004, vi sono stati in media 28 310 giovani (15-24 anni) e 29 917 ultra cinquantenni iscritti alla disoccupazione. Nel 2003, erano rispettivamente 26 132 e 27 143. Nel 2004, la disoccupazione di lunga durata ha riguardato in media 2160 giovani contro 9577 anziani. Nel 2003, le rispettive cifre erano di 1663 e 7034. I giovani che diventano disoccupati sono altrettanto numerosi degli ultra cinquantenni, ma sono quattro volte meno colpiti dalla disoccupazione di lunga durata (più di un anno).
La situazione dei giovani disoccupati e quella dei disoccupati più anziani non è paragonabile, ragione per cui non sarebbe giustificato sancire nell'articolo 27 capoverso 5 LADI il principio della parità di trattamento per quanto riguarda la durata dell'indennità e introdurre un principio che non compare nel normale disciplinamento dell'indennità (art. 27 cpv. 2 LADI).
Lasciando al Consiglio federale la possibilità di determinare la cerchia dei beneficiari dell'aumento delle indennità, l'attuale regolamentazione (art. 27 cpv. 5 LADI e 41c cpv. 9 OADI) offre un duplice vantaggio. Essa permette di evitare disparità di trattamento sconcertanti, risultanti dal fatto che un giovane domiciliato in una regione interessata dall'aumento avrebbe diritto a 520 indennità di disoccupazione, mentre un disoccupato di 50 anni, domiciliato in un Cantone dove il tasso di disoccupazione si avvicina al 5 per cento, avrebbe diritto solo a 400 indennità. Essa permette inoltre al Consiglio federale, se la situazione specifica del Cantone lo esige e l'equità confederale lo consente, di aumentare il numero di indennità di disoccupazione in tutte le regioni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.