05.3312 · Interpellanza · 2005-06-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nel corso della seduta del 10 giugno 2005, il Consiglio federale ha adottato la modifica dell'articolo 41c OADI. Detto articolo prevede che i Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata possano beneficiare di un aumento delle indennità di disoccupazione. Il Consiglio federale ha quindi deciso di concedere 520 indennità, invece di 400, a tutte le persone disoccupate di età superiore a 50 anni domiciliate nel Giura neocastellano o nei Cantoni di Vaud o Ginevra: di conseguenza, i più giovani non sono interessati da questa disposizione.
Finora, le persone iscritte alla disoccupazione in una regione conforme ai criteri stabiliti nell'ordinanza beneficiavano tutte del medesimo trattamento. Risulta perciò difficile comprendere il mutamento di rotta del Consiglio federale, che lo ha portato a discriminare le persone in cerca d'impiego in base alla loro età. Agendo in tal modo, avvalora l'opinione secondo cui i più giovani sarebbero responsabili della loro disoccupazione, vista la loro scarsa volontà di trovarsi un nuovo impiego e di reinserirsi nel mondo del lavoro.
Analizzando le statistiche elaborate dal Seco si deve però constatare che ad impedire il reinserimento delle persone disoccupate non è la mancanza di volontà bensì di posti di lavoro.
Nel Cantone di Neuchâtel si contano 5365 persone in cerca d'impiego per 194 posti di lavoro disponibili. I dati relativi al Canton Ginevra sono di 22 406 persone in cerca d'impiego per 640 posti; per quanto concerne il Cantone di Vaud, le persone in cerca d'impiego sono 24 262 e i posti 856.
I dati summenzionati evidenziano - qualora ve ne sia ancora bisogno - che la quantità di posti di lavoro disponibili è insufficiente. In definitiva, lo stesso problema si pone in relazione ai posti di tirocinio. Sussiste un profondo squilibrio tra domanda e offerta, al quale - nonostante gli sforzi intrapresi - non sono stati apportati gli opportuni correttivi.
In considerazione di quanto precede, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Con una decisione dell''ultimo momento - presa il 10 giugno, con l'entrata in vigore fissata già al 1° luglio - il Consiglio federale ritiene di aver concesso ai vari servizi cantonali un tempo sufficiente per l'attuazione di queste nuove disposizioni?
2. Cosa pensa il Consiglio federale del provvedimento di discriminazione in base all'età che ha deciso di attuare? Si è preoccupato di verificarne la costituzionalità, considerato che in alcuni Cantoni le persone anziane in cerca d'impiego beneficiano già del pagamento dei premi LPP che sarebbe a carico del datore di lavoro?
3. Il Consiglio federale ha valutato le conseguenze di un simile provvedimento discriminatorio, a qualche mese dalla votazione sulla libera circolazione delle persone, in considerazione del giustificato timore nei confronti del potenziale afflusso di manodopera nutrito proprio dalle persone disoccupate?
Stellungnahme des Bundesrates
A titolo preliminare si deve sottolineare che se esiste effettivamente uno squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, le cifre menzionate devono essere alquanto relativizzate poiché i datori di lavoro non sono tenuti a denunciare i posti di lavoro vacanti. Il numero di persone entrate e uscite dallo stato di disoccupazione durante un certo periodo di tempo consente di tracciare un quadro della situazione più aderente alla realtà. Secondo le piú recenti cifre a disposizione il Canton Neuchâtel contava a fine giugno 2005: 3448 disoccupati, 637 nuovi iscritti contro 759 usciti dalla disoccupazione. Se è incoraggiante il fatto che il numero delle uscite dalla disoccupazione sia piú elevato di quello delle entrate, il Consiglio federale constata tuttavia che l'offerta di posti di lavoro rimane purtroppo insufficiente per ridurre in modo significativo la disoccupazione nelle regioni citate. Appunto, per tener conto di questa situazione esso ha deciso di ricondurre, a partire dal 1° luglio 2005 per sei mesi supplementari, l'aumento del numero massimo di indennità giornaliere nei cantoni di Ginevra, Neuchâtel (regione MS 103) e Vaud. I motivi che l'hanno indotto a limitare tale provvedimento ai disoccupati piú anziani sono presentati al punto 2 della presente risposta.
1. Da quando è stata modificata l'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione - in data 3 dicembre 2004 - il Consiglio federale ha la possibilità di definire la cerchia dei beneficiari dell'aumento del numero massimo di indennità basandosi sull'età degli assicurati. I Cantoni romandi, particolarmente toccati dalla problematica, hanno preso parte alle discussioni svolte in occasione della revisione suddetta. A partire da quella data, erano perciò a conoscenza della possibilità che il Consiglio federale attuasse la disposizione in modo più mirato, applicandola soltanto nel caso degli assicurati più anziani, maggiormente minacciati dalla disoccupazione di lunga durata. L'entrata in vigore della modifica è stata fissata intenzionalmente al 1 luglio 2005, in modo da consentire ai Cantoni che avevano inoltrato una domanda prima del 3 dicembre 2004 di beneficiare della misura il più a lungo possibile - vale a dire dal 1° gennaio al 30 giugno 2005 - e alle medesime condizioni degli aumenti precedenti. Dunque, il Consiglio federale non ha adottato la sua decisione troppo tardi: sotto ogni aspetto, essa rispetta i termini previsti all'articolo 41 capoverso 6 OADI (nuovo).
2. Una disparità si verifica quando a situazioni equivalenti corrispondono trattamenti diversi. La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione fa dipendere la durata dell'indennità dall'età dell'assicurato, dal suo periodo di contribuzione e dal suo stato di salute (art. 27 cpv. 2 LADI). Il criterio dell'età è stato adottato in base alla constatazione che sul mercato del lavoro i disoccupati più anziani incontrano maggiori difficoltà rispetto ai più giovani. In effetti, i giovani rappresentano una parte importante dell'insieme dei disoccupati, ma la durata media della loro disoccupazione è sensibilmente inferiore a quella dei più anziani (di 50 anni di età o di età superiore). In media, nel 2004 i giovani disoccupati iscritti (di età compresa tra 15 e 24 anni) sono stati 28 310, mentre si sono contati 29 917 disoccupati di età superiore a 50 anni. Nel 2003, erano rispettivamente 26 132 e 27 143. Nel 2004, i giovani colpiti da disoccupazione di lunga durata sono stati in media 2160, contro 9577 disoccupati anziani. Nel 2003 i valori corrispondenti sono stati 1663 rispettivamente 7034. Perciò, il numero di giovani che entrano in disoccupazione equivale approssimativamente a quello delle persone più anziane, ma i primi sono colpiti dalla disoccupazione di lunga durata (di durata superiore ad un anno) all'incirca in misura quattro volte inferiore rispetto ai disoccupati con più di 50 anni di età. Di conseguenza, considerato che la situazione dei giovani disoccupati non equivale a quella dei più anziani, la disparità di trattamento non sussiste. I provvedimenti cantonali come quello previsto dal Canton Neuchâtel, mirante a favorire l'assunzione delle persone disoccupate di età superiore a 50 anni con la presa a carico - per un periodo compreso tra 12 e 24 mesi - della quota padronale dei contributi LPP, non sono tali da consentire cambiamenti significativi di questa tendenza. Ciò è dimostrato anche dallo scarso interesse suscitato dai provvedimenti in questione (per ciò che concerne il Cantone di Neuchâtel: 39 decisioni positive nel 2003 e 78 nel 2004, cifre da rapportare alle medie di 744 e 811 disoccupati con più di 50 anni registrate nel 2003 rispettivamente nel 2004). La quota di domande respinte è scarsa. Oltre alle aliquote di contribuzione della LPP, in gioco vi sono numerosi altri fattori che possono ostacolare l'assunzione di lavoratori anziani.
3. L'articolo 27 capoverso 5 LADI è una misura di solidarietà confederale. La decisione adottata dal Consiglio federale il 10 giugno 2005 mira a correggere le evidenti disparità di trattamento derivanti dall'attuazione generalizzata della misura nei Cantoni colpiti da disoccupazione elevata. Nei Cantoni che beneficiavano della misura, un giovane disoccupato aveva diritto a 520 indennità di disoccupazione, mentre un disoccupato di 50 anni domiciliato in un Cantone in cui il tasso di disoccupazione era poco al di sotto del 5 per cento - o in una regione dove quest'ultimo superava il 5 per cento ma in cui l'autorità competente non aveva richiesto l'aumento delle indennità - aveva diritto a 400 indennità di disoccupazione. Ai fini di una maggiore equità, il Consiglio federale ha perciò deciso di rendere la misura consona alle necessità di chi più ne abbisogna. Si tratta di un correttivo necessario e che, in quanto tale, non ha alcun rapporto con la questione inerente all'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Nonostante il rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE indichi che - durante il periodo compreso tra il 1° giugno 2002 e il 31 dicembre 2004 - la libera circolazione delle persone non abbia avuto ripercussioni significative su disoccupazione e livello salariale in Svizzera, il Consiglio federale capisce i timori legati all'estensione di tale accordo, soprattutto nei Cantoni di frontiera dove i suoi effetti sono stati più marcati. Per questo motivo, si sforzerà di evidenziare quali sono stati le conseguenze accertate dell'accordo vigente, mostrando come il rifiuto della sua estensione porterebbe, molto probabilmente, al rallentamento della crescita economica e all'aumento della disoccupazione.
Risposta del Consiglio federale.