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05.3319 · Mozione · 2005-06-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le prescrizioni di legge in modo da correggere la disparità di trattamento sotto il profilo fiscale dei contribuenti divorziati o separati in caso di autorità parentale in comune (custodia alternata).

Begründung

Nel nuovo diritto del divorzio, entrato in vigore il 1° gennaio 2000, l'interesse dei figli è primordiale e il legislatore ha intrapreso tutto il possibile affinché la separazione dei genitori perturbi il meno possibile i figli (ad es. la convenzione di separazione o di divorzio non deve penalizzare i figli e, laddove possibile, deve privilegiare la custodia alternata). La legislazione fiscale federale non ha seguito questa evoluzione, tanto meno lo ha fatto quella dei cantoni. Di conseguenza, il genitore che versa all'altro genitore gli alimenti per i figli può dedurre dalle imposte soltanto questo importo; inoltre, in caso di custodia alternata dei figli, ad esempio tre giorni per ogni genitore, egli non beneficia delle deduzioni per figli, nonostante se ne occupi durante tre giorni. Questa disparità di trattamento comporta sovente difficoltà finanziarie per il genitore penalizzato, difficoltà che diventano pressoché insormontabili per le famiglie ricostituite, peraltro sempre più frequenti. Di fatto, nella prassi la legislazione fiscale contraddice gli obiettivi a cui mira il nuovo diritto del divorzio.

Per correggere questa situazione sarebbe quindi opportuno tenere conto, nel caso della custodia alternata, degli oneri effettivi di mantenimento, indipendentemente dall'eventuale versamento di alimenti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale sono di regola interamente imponibili presso il beneficiario (art. 23 lett. f LIFD). D'altro canto questi alimenti possono essere interamente dedotti dalla persona tenuta a versarli (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). La deduzione per figli può essere fatta valere dal genitore presso il quale vive il figlio minorenne (art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD).

L'attribuzione della deduzione per figli e della tariffa applicabile è spiegata in modo dettagliato nella circolare numero 7 del 20 gennaio 2000 "Imposizione della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD); attribuzione dell'autorità parentale congiuntamente a genitori non coniugati e prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale da parte dei genitori separati o divorziati". Per i casi di custodia alternata del figlio da parte dei due genitori e in assenza del versamento da un genitore all'altro di un contributo per il mantenimento del figlio, la circolare prevede che il criterio determinante per l'attribuzione della deduzione per figli e per la concessione della tariffa per coniugati è l'importanza della custodia esercitata da ciascun genitore. Al genitore che si assume il ruolo più importante nella custodia effettiva viene concessa la deduzione per figli e la tariffa più mite. In caso di custodia effettiva della stessa importanza, il criterio sussidiario determinante per la concessione della deduzione per figli e per la scelta della tariffa è quello del reddito più elevato.

L'attuale imposizione degli alimenti, in vigore dal 1995 per l'imposta federale diretta e vincolante dal 2001 per le imposte cantonali sul reddito, è nel complesso equa. Il Consiglio federale ha più volte espresso questo parere nelle risposte a precedenti interventi parlamentari (cfr. ad es. l'interpellanza Rennwald 96.3638, la mozione Vermot-Mangold 99.3482; la mozione Teuscher 02.3718).

Per i genitori di un figlio maggiorenne in formazione, il pacchetto fiscale 2001 prevedeva di concedere a ciascun genitore la metà della deduzione per figli, nel caso in cui entrambi i genitori divorziati o separati versassero alimenti. Per contro il pacchetto fiscale non prevedeva per questi casi una regolamentazione speciale riguardante la concessione della tariffa per coniugati.

Per il Consiglio federale è evidente che i genitori separati o divorziati non debbano essere svantaggiati rispetto alle famiglie intatte. D'altro canto essi non possono nemmeno essere avvantaggiati. Il tema oggetto della presente mozione rientra nell'ambito ben più ampio dell'imposizione dei coniugi e della famiglia. Il Consiglio federale è pertanto disposto, nel quadro degli ulteriori lavori concernenti la riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia, a rivedere l'attribuzione della deduzione per figli e la concessione della tariffa più mite in caso di autorità parentale comune ed eventualmente a estendere per analogia anche ai figli minorenni la regolamentazione prevista nel pacchetto fiscale per la custodia alternata di figli maggiorenni.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.