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05.3345 · Mozione · 2005-06-16

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di abrogare l'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11) o di adattarlo nel senso indicato nella motivazione sottostante.

Begründung

Conformemente all'articolo 22 capoverso 2 dell'OPCi, i cantoni tengono un controllo dei contributi sostitutivi della protezione civile percepiti e di quelli utilizzati. I comuni competenti possono impiegare i mezzi disponibili unicamente con l'autorizzazione del cantone.

L'abolizione degli obblighi imposti ai cantoni, ossia il controllo della riscossione e dell'utilizzazione dei contributi, ma anche il rilascio dell'autorizzazione di impiegare i mezzi disponibili, consentirebbe di razionalizzare le procedure amministrative. I comuni sono senz'altro in grado di gestire, sotto la loro propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni legali, l'utilizzazione dei contributi sostitutivi. Il controllo dell'utilizzazione dei contributi sostitutivi e l'autorizzazione dell'impiego dei mezzi finanziari da parte dei cantoni, se possono ancora essere giustificati da un punto di vista storico, sono oggi superati. All'origine, i mezzi erano destinati esclusivamente alla costruzione di rifugi pubblici e di impianti della protezione civile. Prima del passaggio dal finanziamento mediante sussidi al finanziamento in funzione delle competenze, gli interessi della Confederazione e del cantone erano toccati in maniera molto più diretta, poiché i contributi sostitutivi documentati erano dedotti dal costo della costruzione che dava diritto a un sussidio. Oggi, la responsabilità della copertura del deficit di posti protetti incombe ai soli comuni, mentre le costruzioni destinate all'organizzazione sono finanziate dalla Confederazione. Se tutte le costruzioni richieste sono realizzate, i contributi sostitutivi possono essere destinati ad altre misure riguardanti la protezione civile. Inoltre, se devono essere previsti dei contributi per i rifugi pubblici, almeno la parte non vincolata può essere utilizzata per il finanziamento di altri progetti relativi alla protezione civile.

Nella pratica, questo allentamento della definizione delle finalità dell'assegnazione dei mezzi fa sì che le autorità cantonali, le quali non sono più obbligate a occuparsi di progetti di costruzione soggetti ad autorizzazione, devono sempre più spesso confrontarsi con domande d'autorizzazione relative a piccoli importi. L'onere amministrativo non giustifica minimamente i benefici che se ne traggono. Senza che siano messe in discussione le finalità di questo finanziamento speciale, i comuni possono giudicare autonomamente se un progetto può ricevere mezzi finanziari provenienti dal fondo dei contributi sostitutivi.

Da un punto di vista generale, i finanziamenti speciali non hanno alcunché di straordinario a livello comunale. Infatti, i comuni gestiscono i finanziamenti speciali per l'insieme del settore dell'approvvigionamento e dell'eliminazione, nonché per quanto concerne le tasse d'esenzione dal servizio nei corpi di pompieri. In tali casi, i cantoni non hanno alcun obbligo di tenere una "contabilità occulta". Per tale motivo, da molto tempo una contabilità cantonale occulta non è più giustificabile per quanto concerne il caso particolare rappresentato dai "contributi sostitutivi della protezione civile". La revisione dei conti comunali potrebbe evidenziare rapidamente le utilizzazioni abusive. Inoltre, in molti casi i conti dei comuni devono ancora essere verificati da un'autorità cantonale, ciò che garantisce un doppio controllo. Attribuendo la responsabilità ai comuni, si applicherebbe integralmente il principio secondo il quale, sul loro territorio, la responsabilità della prontezza operativa relativamente a catastrofi e situazioni d'emergenza incombe esclusivamente ai comuni. Modificando l'articolo 22 capoverso 2 OPCi, possono essere evitati lavori amministrativi inutili.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all'articolo 47 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1), i cantoni gestiscono la costruzione di rifugi in base alle prescrizioni federali. I proprietari di edifici abitativi che non realizzano un rifugio privato devono versare contributi sostitutivi conformemente al capoverso 2 del medesimo articolo. I contributi sostitutivi vengono impiegati in primo luogo per il finanziamento dei rifugi pubblici comunali. Se tutti i rifugi richiesti sono realizzati o se il loro finanziamento è completamente garantito mediante contributi sostitutivi, i contributi sostitutivi rimanenti possono essere destinati ad altre misure nel campo della protezione civile, segnatamente alla manutenzione e al mantenimento del valore.

Conformemente all'articolo 47 capoverso 5 LPPC i contributi sostitutivi sono per principio di proprietà dei comuni che li hanno ricevuti. Con l'abrogazione dell'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) del 5 dicembre 2003 i cantoni perderebbero la visione d'insieme sui contributi sostitutivi disponibili sul loro territorio. Di conseguenza, l'impiego/lo sfruttamento dei contributi sostitutivi disponibili, da un lato, e la garanzia di un'utilizzazione conforme alle prescrizioni legali, dall'altro, non sarebbero più assicurati. L'articolo 47 capoverso 5 secondo periodo LPPC è stato introdotto nella legge durante il relativo dibattito in Parlamento sulla base di considerazioni analoghe. Di conseguenza i contributi disponibili nei cantoni che hanno regionalizzato o cantonalizzato la protezione civile possono essere ritrasferiti al cantone.

Nell'intento di consentire ai cantoni di mantenere una visione d'insieme sui contributi sostitutivi disponibili, il Consiglio federale respinge la proposta di abrogazione dell'articolo 22 capoverso 2 OPCi. Per contro, mediante una riformulazione di tale capoverso nel senso indicato dall'autore della mozione in occasione della prossima revisione della OPCi, esso è disposto a concedere ai cantoni la possibilità di disciplinare la gestione e l'utilizzazione dei contributi sostitutivi in funzione delle loro necessità.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.