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Beni provenienti dagli insediamenti dei territori occupati da Israele. Violazione dell'ordinanza sulle derrate alimentari

05.3365 · Interpellanza · 2005-06-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nel contesto dell'accordo di libero scambio tra AELS e Israele, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

  • In considerazione dei fatti sottoesposti si può presumere che da anni si è di fronte ad una violazione dell'ordinanza sulle derrate alimentari. Come intende procedere per assicurare che sulle derrate alimentari provenienti dai territori della Cisgiordania, della striscia di Gaza e della parte orientale di Gerusalemme sia designato correttamente il Paese di produzione?
  • In che modo può garantire che i prodotti, identificati dalle autorità doganali svizzere in base al nuovo accordo amministrativo come beni provenienti dagli insediamenti, possano essere riconosciuti chiaramente come tali anche dai consumatori svizzeri?

In Svizzera, nel settore dei beni di consumo, le derrate alimentari sono soggette a un obbligo generale di dichiarazione del Paese di produzione. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sostiene che le derrate alimentari provenienti dai territori occupati da Israele della Cisgiordania, della striscia di Gaza e della parte orientale di Gerusalemme non possono recare Israele quale Paese di produzione, e questo in virtù dell'articolo 22a capoverso 6 dell'ordinanza sulle derrate alimentari. Finora si era però argomentato che questa posizione non fosse praticamente attuabile, dato che le autorità israeliane si rifiutavano di fornire indicazioni esatte sulla provenienza.

Nel suo comunicato stampa del 23 marzo 2005, dal titolo "Azione territoriale dell'accordo di libero scambio tra AELS e Israele", il Consiglio federale aveva accolto favorevolmente la notizia relativa a un progetto di accordo amministrativo volto ad appianare le divergenze esistenti in merito al contenzioso doganale con Israele. Tale accordo si rifà a una convenzione analoga stipulata tra Israele e la UE. Prevede che i certificati d'origine israeliani che danno diritto a preferenze tariffali dovranno indicare la località o la zona industriale nella quale le merci esportate da Israele sono state fabbricate o trasformate. L'entrata in vigore dell'accordo è prevista per il mese di luglio 2005. A partire da quella data, quindi, saranno importati anche in Svizzera beni di cui sarà attestata la provenienza dai territori occupati. Essi non saranno più sottoposti a dazi preferenziali, ma l'indicazione precisa della provenienza sarà riportata unicamente sulla documentazione doganale e non sui prodotti. Purtroppo, quindi, ci si può attendere che tali prodotti continueranno anche in futuro ad essere designati come "made in Israel".

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è consapevole della problematica concernente la corretta indicazione del Paese di produzione di derrate alimentari provenienti dalla Cisgiordania, dalla striscia di Gaza e dalla parte orientale di Gerusalemme (cfr. risposta del 23 febbraio 2003 alla mozione Vermot-Mangold 02.3722). La comunità internazionale, tra cui la Svizzera, non ha riconosciuto la sovranità israeliana sui territori palestinesi occupati da Israele, inclusa la parte orientale di Gerusalemme. Non è quindi ammissibile indicare sulle derrate alimentari provenienti da questi territori Israele quale Paese di produzione. Secondo le disposizioni dell'ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr; RS 817.02), tali alimenti dovrebbero recare la designazione di provenienza "Cisgiordania", "Striscia di Gaza" o "Parte orientale di Gerusalemme".

Va rilevato che in generale le prescrizioni sulla dichiarazione sono destinate ai commercianti che immettono beni sul mercato svizzero. Sono loro i responsabili della corretta dichiarazione dei prodotti, non lo Stato esportatore. L'obbligo del controllo autonomo è uno dei pilastri fondamentali della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari (cfr. art. 23 della legge federale sulle derrate alimentari, LDerr; RS 817.0). L'osservanza di questo obbligo implica anche la verifica che le indicazioni apposte sulle derrate alimentari corrispondano alla realtà (divieto d'inganno). Il controllo ufficiale delle derrate alimentari (autorità doganali e autorità d'esecuzione cantonali) è effettuato mediante prove a caso. Per verificare se sono stati rispettati l'obbligo del controllo autonomo e gli altri requisiti legali, gli organi di controllo hanno la possibilità di esaminare i bollettini di fornitura e i dispositivi di controllo (art. 24 cpv. 1 LDerr). Inoltre chiunque fabbrica, tratta, deposita, distribuisce, importa od esporta derrate alimentari, additivi e oggetti d'uso deve coadiuvare gratuitamente gli organi di controllo nell'adempimento dei loro compiti e fornire le informazioni necessarie (art. 25 cpv. 1 LDerr).

2. Secondo la legislazione svizzera in materia di derrate alimentari, le indicazioni e le designazioni utilizzate per le derrate alimentari non possono trarre in inganno. Al momento di essere consegnati ai consumatori, gli alimenti preconfezionati devono recare sull'imballaggio o sull'etichetta le indicazioni relative al Paese di produzione. Chi tratta o importa derrate alimentari è responsabile dell'osservanza delle suddette prescrizioni conformemente all'obbligo del controllo autonomo.

Tuttavia non si devono confondere le disposizioni sulla caratterizzazione in materia di derrate alimentari con il disciplinamento concernente l'origine delle merci nell'ambito delle prescrizioni doganali nazionali e internazionali (denominazione di origine nell'ambito del diritto doganale). Queste ultime, in linea di principio, non sono apposte sulle merci. Esse servono soltanto a calcolare la tariffa doganale e a stabilire i dazi preferenziali. L'amministrazione delle dogane esegue il controllo delle denominazioni di origine alla frontiera mediante prove a caso.

Entrato in vigore il 1° luglio 2005, l'accordo amministrativo prevede l'indicazione obbligatoria della località o della zona industriale in cui le merci israeliane sono state fabbricate o trasformate. In questo modo si rende possibile la corretta indicazione del Paese di produzione conformemente all'ordinanza sulle derrate alimentari e le autorità doganali svizzere, in caso di dubbio, possono ordinare la verifica da parte delle autorità israeliane di una denominazione di origine nel quadro dell'assistenza amministrativa. In caso di violazione del divieto d'inganno, gli organi preposti al controllo ufficiale delle derrate alimentari (autorità doganali e autorità di esecuzione cantonali) hanno la possibilità di contestare la merce in questione e di ordinare eventuali provvedimenti.

Pertanto il Consiglio federale ritiene che tutte le condizioni siano riunite per controllare l'indicazione del Paese di produzione delle derrate alimentari provenienti dai territori palestinesi occupati, inclusa la parte orientale di Gerusalemme, allo stesso modo in cui sono controllate le derrate importate da altre regioni o Stati. Non reputa quindi necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Risposta del Consiglio federale.