05.3372 · Postulato · 2005-06-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Con la libera circolazione delle persone, le agenzie di collocamento temporaneo hanno la facoltà di assumere lavoratrici/lavoratori interinali anche all'estero. Ne deriva un aggravato pericolo di pressioni sulle condizioni di lavoro e di squilibrio per il mercato del lavoro.
Si postula perciò che il Consiglio federale, nell'ambito della preannunciata analisi di questo specifico tema, approfondisca e adotti misure protettive più rigorose a tutela dei lavoratori interinali. Si tratta in particolare di garantire l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro anche al personale interinale, di rafforzare le competenze di controllo sulle agenzie di collocamento temporaneo e di migliorare i rilevamenti statistici in questo settore.
Begründung
La seconda tappa della libera circolazione ha aperto il mercato del lavoro anche alle lavoratrici e ai lavoratori interinali assunti all'estero. Le agenzie di collocamento dispongono oggi della facoltà di reclutare questo personale anche al di fuori delle nostre frontiere.
L'entrata di lavoratori e lavoratrici interinali ha assunto una dimensione significativa, soprattutto nelle regioni vicine alla frontiera. Costituiscono una componente consistente di coloro, che accedono al mercato del lavoro svizzero con semplice notifica.
La natura stessa del lavoro interinale e l'entrata in Svizzera con semplice notifica implicano un più esteso rischio di pressioni sulle condizioni di lavoro e di squilibrio nel mercato del lavoro. Appare perciò indispensabile rafforzare gli strumenti di controllo e di prevenzione degli scompensi, che questa modalità di lavoro può esercitare.
In riferimento all'analisi, che il competente dipartimento si è impegnato ad elaborare, si postula in particolare l'approfondimento degli aspetti seguenti:
- affinamento dei rilevamenti statistici, in modo da disporre di dati precisi sul lavoro interinale;
- intensificazione delle competenze degli organismi, che concorrono al controllo delle condizioni di lavoro;
- estensione anche al personale interinale delle condizioni di lavoro fissate dai contratti collettivi, ivi compresi i contratti non dichiarati di obbligatorietà generale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo postulato 04.3648, "Disfunzioni nel settore del lavoro a prestito", la commissione del Consiglio nazionale, nell'ultima sessione invernale, invitava il Consiglio federale a presentare entro la primavera del 2006 un rapporto sulla problematica del lavoro a prestito in relazione alla libera circolazione delle persone e a proporre, se necessario, sulla base dei suoi accertamenti, misure atte a porre rimedio alle disfunzioni constatate. Attualmente non è stato ancora appurato se e in che misura i temuti abusi si confermeranno. Inoltre, come richiesto dalla commissione speciale nel suo postulato, è opportuno lasciare al Consiglio federale la competenza di proporre le misure che ritiene necessarie e adeguate.
Va rilevato inoltre quanto segue:
- I rapporti annuali elaborati dalle commissioni tripartite nell'ambito del controllo dell'applicazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone forniscono già oggi dati statistici affidabili che, attraverso la procedura di notifica prevista dalla legge sui lavoratori distaccati, informano anche sul lavoro a prestito. La richiesta del postulato al riguardo è quindi già adempiuta.
- Il decreto federale accolto in votazione popolare il 25 settembre 2005 sull'estensione ai nuovi Stati membri della CE dell'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri, nonché sull'approvazione della revisione delle misure collaterali prevede già un'intensificazione dei controlli delle condizioni di lavoro a tre livelli: in primo luogo, il nuovo tenore dell'articolo 6 della legge sui lavoratori distaccati, che rende più cogente l'obbligo di notifica; secondariamente, il nuovo articolo 7a, che aumenta il numero di ispettori delle commissioni tripartite; in terzo luogo, la base legale di un controllo duraturo ed efficace dei prestatori di personale da parte dell'organo paritetico nei settori retti da un contratto collettivo di obbligatorietà generale, creata agli articoli 17 e 20 della legge sul collocamento. In questo modo la corrispondente richiesta del postulato risulta già soddisfatta.
- La proposta di applicare al personale interinale le condizioni salariali e lavorative fissate nei contratti collettivi, compresi quelli che non sono stati dichiarati di obbligatorietà generale, è già stata avanzata nell'ambito dei dibattiti parlamentari sul citato decreto. Il Consiglio federale aveva respinto questa proposta in quanto non si può pretendere che un prestatore conosca tutti i CCL, attualmente più di 500. Conoscere tutti i CCL di obbligatorietà generale rappresenta già un'impresa difficile visto che allo stato attuale ve ne sono 45. Un'ulteriore difficoltà è data dal fatto che non tutti i CCL non dichiarati di obbligatorietà generale sono pubblicati e quindi i prestatori non possono esserne a conoscenza. La situazione di un prestatore non può essere paragonata a quella di un datore di lavoro di un ramo specifico, il quale è unicamente tenuto a conoscere il CCL del suo ramo. Inoltre, le parti contraenti del CCL, se le condizioni legali sono adempiute, hanno la possibilità di chiedere che il loro CCL sia dichiarato di obbligatorietà generale, in modo da renderlo applicabile anche ai prestatori conformemente all'articolo 20 della legge sul collocamento. Su questo punto il Parlamento ha seguito il Consiglio federale. Questi motivi rimangono validi anche oggi, a pochi mesi di distanza, e la proposta va respinta.
Il Consiglio federale è disposto ad accogliere il postulato in tal senso.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.