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05.3377 · Mozione · 2005-06-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Onde esonerare dall'obbligo di pagare i tributi gli istituti d'impiego che si finanziano essenzialmente con sussidi o donazioni, il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sul servizio civile conformemente alla decisione su ricorso della Commissione di ricorso DFE (REKO) del 20 maggio 2005 nonché al commento dell'articolo 46 capoverso 3 LSC contenuto nel messaggio del 22 giugno 1994 a sostegno della legge federale sul servizio civile sostitutivo.

Begründung

Con la decisione su ricorso del 20 maggio 2005 (5B/2004-8) la REKO/DFE ha deciso che l'organo d'esecuzione del servizio civile non può decidere autonomamente di negare l'esenzione ad un istituto d'impiego, bensì deve procedere a un attento esame in applicazione dell'articolo 46 capoverso 3 LSC (RS 824.0).

Stando a questa decisione, inoltre, l'articolo 96 capoverso 2 dell'ordinanza d'esecuzione del servizio civile andrebbe modificato affinché gli istituti d'impiego di utilità pubblica o finanziati principalmente con sussidi pubblici e la cui partecipazione all'esecuzione del servizio civile è ritenuta importante, siano messi in condizione di impiegare 'civilisti'.

Affidare all'organo d'esecuzione del servizio civile il compito di verificare ogni anno il rispetto di questi criteri comporta un onere spropositato. Esso potrebbe essere drasticamente ridotto se il messaggio del Consiglio federale, nella parte riguardante l'articolo 46 capoverso 3 LSC (FF 1994 1445, pag. 1524), venisse concretizzato e se tutti gli istituti d'impiego che soddisfano tali criteri venissero automaticamente esentati, così come avveniva prima dell'emanazione della corrispondente ordinanza. Non è logico che gli istituti d'impiego che ricevono dall'amministrazione pubblica i sussidi per coprire i costi salariali (poiché svolgono un'attività di utilità pubblica) debbano restituire alla Confederazione una parte di questi sussidi. La conseguenza di ciò è che, ad esempio, una città come Berna si trova a versare soldi alla Confederazione per il tramite di un istituto d'impiego.

Dove invece l'impiego di 'civilisti' consente effettivamente di realizzare un valore aggiunto, il tributo deve essere corrisposto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 46 della legge sul servizio civile sostitutivo (LSC) sancisce l'obbligo a carico di tutti gli istituti che impiegano civilisti di versare un tributo quale conguaglio per la prestazione lavorativa ottenuta. Contemporaneamente, questa disposizione non esclude la possibilità di deroghe generali o individuali. Nella fase d'introduzione del servizio civile, l'obbligo di versare i tributi fu applicato solo di rado, da un lato, perché la situazione del mercato del lavoro era sfavorevole, dall'altro, perché si ignorava ancora se il numero di istituti d'impiego sarebbe stato sufficiente per garantire l'esecuzione. Per questa ragione gli istituti d'impiego che coprivano il proprio fabbisogno finanziario principalmente con sussidi dei poteri pubblici o con doni di terzi furono esentati dall'obbligo del tributo (art. 96 cpv. 2 lett. c vecchia OSCi, RU 1996 2714, abrogato il 1° gennaio 2004).

L'esperienza nell'ambito dell'esecuzione dimostra che l'offerta di posti presso gli istituti d'impiego supera la domanda. Deroghe generali all'obbligo del tributo sancito all'articolo 46 capoverso 2 LSC, per ragioni connesse alla situazione sul mercato del lavoro o alla situazione economica, non sono giustificate. Anche alle deroghe individuali (art. 46 cpv. 3 LSC) si ricorre solo di rado, d'un canto perché la situazione finanziaria della Confederazione si è degradata, d'altro canto perché tali deroghe costituivano per gli istituti d'impiego sussidiati un vantaggio ingiustificato. Assoggettando tutti gli istituti d'impiego all'obbligo di versare i tributi si vuole garantire la parità di trattamento e sopprimere il doppio sussidiamento. Infatti la prassi di esentare dall'obbligo di pagare i tributi gli istituti d'impiego che coprivano il loro fabbisogno finanziario prevalentemente mediante sussidi dell'ente pubblico, equivaleva a un doppio sussidiamento (sussidio più manodopera a basso costo) inconciliabile con la legge sui sussidi (LSu; RS 616.1).

Nella decisione del 20 maggio 2005, la Commissione di ricorso DFE ha sollecitato in particolare l'organo d'esecuzione del servizio civile a rendere trasparenti i criteri che esso applica nella valutazione "della particolare importanza che riveste la partecipazione degli istituti d'impiego all'esecuzione del servizio civile" (art. 46 cpv. 3 LSC). La Commissione di ricorso non ha chiesto una modifica dell'ordinanza sul servizio civile e non vi sono elementi nella sua decisione che giustifichino un'interpretazione in tal senso. Essa ha unicamente lamentato il fatto che l'organo d'esecuzione del servizio civile non si è avvalso sufficientemente della facoltà di apprezzamento che gli è riconosciuta.

L'articolo 46 capoverso 3 LSC affida esplicitamente all'organo d'esecuzione del servizio civile la competenza di concedere deroghe individuali. Esso vi provvede secondo i propri obblighi, in modo giuridicamente corretto e nel rispetto del principio dell'uguaglianza giuridica. Alla verifica dell'obbligo del tributo non si procede ogni anno bensì solo su richiesta dell'istituto d'impiego. Qualunque altra soluzione comporterebbe oneri troppo elevati.

Gli istituti d'impiego versano ai civilisti un'indennità di circa 40 franchi per ogni giorno di servizio per il vitto, l'alloggio, gli indumenti di lavoro e le spese di viaggio. A ciò si aggiunge un tributo che, tenuto conto degli oneri complessivi che gravano sull'istituto d'impiego, non può essere di importo eccessivamente elevato (minimo: 8 franchi al giorno; massimo: 25 per cento del salario lordo usuale nel luogo e per la professione; per i primi 26 giorni d'impiego, inoltre, il tributo è dovuto solo per metà). Ecco dunque che anche agli istituti d'impiego che si finanziano principalmente con i sussidi pubblici può essere chiesto il versamento del tributo. L'abbandono tout court del tributo invece non è difendibile per le ragioni indicate. Lo stesso dicasi per un tributo proporzionato al valore economico aggiunto effettivamente realizzato. Tale criterio renderebbe necessarie rilevazioni regolari innumerevoli ed onerose che supererebbero decisamente le possibilità dell'organo d'esecuzione del servizio civile e che, considerata la difficoltà di misurare l'utile economico, porterebbero inevitabilmente a risultati imprecisi e sconcertanti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.