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05.3383 · Postulato · 2005-06-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento, al più tardi un anno dopo l'accettazione del presente postulato, un rapporto sulla prevenzione e l'assicurazione dei danni causati da terremoti e, se necessario, di proporre al Parlamento provvedimenti volti a migliorare la prevenzione e l'assicurazione.

In particolare il rapporto dovrà fornire informazioni su:

1. prescrizioni cantonali in materia di sicurezza antisismica per gli edifici e, in particolare, sull'obbligatorietà delle relative norme SIA rilevanti nelle procedure di autorizzazione edilizia;

2. inclusione dei danni causati da terremoti nell'assicurazione immobiliare privata mediante una modifica dell'ordinanza concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali;

3. assicurazione dei danni causati da terremoti da parte delle assicurazioni immobiliari cantonali;

4. necessari adeguamenti, che possono essere intrapresi direttamente dalla Confederazione oppure demandati, per attuazione, ai cantoni con lo scopo di ottimizzare la prevenzione e la copertura contro i danni da terremoti.

Begründung

La Svizzera è un Paese sismico. Nel 1356, ovvero nell'era geologica moderna, la regione di Basilea è stata devastata da un terremoto che, se si verificasse oggi, causerebbe danni pari a circa 80 miliardi di franchi. Eppure la nostra consapevolezza non corrisponde a un rischio di tali proporzioni. Ciò è dimostrato anche dal fatto che quasi nessuno stipula volontariamente un'assicurazione contro i danni derivanti da terremoti. Si fa affidamento sui fondi volontari che, in caso di necessità, si rivelerebbero comunque insufficienti. Questa situazione è insoddisfacente se si considerano le ripercussioni economiche che potrebbe avere un sisma di una certa entità.

Occorre prevedere norme di costruzione antisismica (punto 1) e un'assicurazione (punti 2 e 3) adeguate alla situazione di pericolo. La Confederazione può influire direttamente, cioè modificando l'ordinanza concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali, soltanto sulle assicurazioni che operano nei sette cantoni in cui non vige un sistema di monopolio. Negli altri settori può comunque imporre criteri secondo cui possono essere valutate le soluzioni cantonali nel settore dell'edilizia e delle assicurazioni (punto 4). Attualmente sono in corso colloqui tra la Confederazione, le assicurazioni immobiliari cantonali e gli assicuratori privati. Questi dovrebbero concludersi nel 2005/06. Successivamente, il Consiglio federale farà un bilancio e presenterà un rapporto al Parlamento proponendo, se del caso, ulteriori provvedimenti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Per la Confederazione, le misure di prevenzione nel settore sismico hanno la priorità rispetto ai provvedimenti di copertura dei danni. Il 12 gennaio 2005, il Consiglio federale ha approvato un pacchetto di misure federali volte a migliorare la protezione antisismica nel periodo 2005 - 2008. Da allora non è subentrato alcun elemento che comporti un'integrazione del pacchetto. In seguito all'incontro del 21 aprile 2005 tra il capo del DATEC e i cantoni, questi ultimi si sono impegnati ad avviare misure di prevenzione nei loro settori di competenza. Alla fine del 2008 il Consiglio federale valuterà l'efficacia delle misure adottate.

Attualmente tra gli assicuratori privati e le assicurazioni immobiliari cantonali sono in corso colloqui per valutare la fattibilità di un sistema di assicurazione antisismica a livello nazionale. Il Consiglio federale dovrà per prima aspettare di conoscere l'andamento e gli esiti di questi colloqui che, vista la complessità della materia, non si concluderanno per il 2005/06. I risultati dei colloqui saranno inclusi nell'analisi della situazione del Consiglio federale alla fine del 2008. Per il momento il collegio non intende procedere a una soluzione parziale modificando l'ordinanza concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. Una simile misura riguarderebbe soltanto i sette cantoni in cui non vige il monopolio in materia di assicurazione immobiliare.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.