Coordinamento delle prestazioni nel diritto delle assicurazioni sociali in caso di concessione di rendite e indennità in capitale
05.3387 · Postulato · 2005-06-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto concernente la seguente problematica:
1. Modifica dell'ordine di priorità nella concessione di rendite e indennità in capitale secondo l'articolo 66 capoverso 2 LPGA. Va in particolare valutato se non debba essere data la precedenza alle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni rispetto a quelle dell'AI.
2. Ripercussioni finanziarie di una tale modifica sull'AI, sull'assicurazione contro gli infortuni (INSAI in particolare) e sui premi degli assicurati.
Begründung
L'articolo 66 capoverso 2 LPGA disciplina l'ordine di priorità delle varie assicurazioni sociali in caso di concessione di rendite e indennità in capitale. La disposizione prevede che l'AI sia la prima assicurazione chiamata in causa. L'AI è il fornitore di prestazioni primario anche in caso di infortunio e in particolare per gli assicurati dell'INSAI. Le persone assicurate contro gli infortuni e in particolare gli assicurati INSAI godono di una copertura assicurativa migliore di quelli dell'AI. Per un grado d'invalidità del 100 per cento, la rendita dei primi ammonta all'80 per cento del salario assicurato, mentre la rendita AI è pari alla rendita AVS. In certi casi l'INSAI e il 2° pilastro possono ridurre le loro prestazioni in seguito a sovrassicurazione. Giusta l'articolo 66 capoverso 2 LPGA l'AI deve invece sempre fornire integralmente le sue prestazioni. V'è da segnalare che nel parere approfondito del Consiglio federale del 17 agosto 1994 sull'iniziativa parlamentare relativa al diritto delle assicurazioni sociali era previsto un disciplinamento opposto, che però è stato modificato nel corso dei dibattiti parlamentari.
Il disciplinamento attuale grava ingiustificatamente sull'AI. Per questo motivo e visto il deficit dell'AI bisogna valutare se sia il caso di mantenere l'attuale ordine di priorità. Grazie ad un adeguamento del coordinamento delle prestazioni si potrebbe sgravare l'AI in modo notevole. Bisogna inoltre valutare se e come si ripercuoterebbe una tale modifica sull'assicurazione contro gli infortuni, in particolare sull'INSAI, e sui premi degli assicurati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente all'articolo 66 capoverso 2 LPGA, le rendite e le indennità in capitale sono concesse, secondo le disposizioni delle singole leggi interessate, in primo luogo dall'AVS o dall'AI, in secondo luogo dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni (AINF) e, solo da ultimo, dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (PP). Di conseguenza, se l'AI assegna una rendita ad una persona vittima di un infortunio, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni completa la rendita fino al limite definito dalla LAINF del 90 per cento del guadagno assicurato (cfr. art. 20 cpv. 2 LAINF, art. 31 segg. OAINF). A ciò si aggiunge la previdenza professionale, che concede prestazioni fino al raggiungimento dell'importo di coordinamento, pari al 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato (cfr. art. 24 OPP 2).
Nel suo messaggio concernente la 5a revisione AI, approvato il 22 giugno 2005, il Consiglio federale ha già affrontato la problematica menzionata dall'autrice del postulato (cfr. cap 1.7.4 del messaggio). Sulla base di un'attenta analisi della medesima ha deciso di rinunciare all'inversione dell'ordine di priorità nel versamento delle rendite in caso di infortunio. Se in caso di infortunio le prestazioni fossero versate in primo luogo dall'AINF, poi dalla previdenza professionale e infine dall'AI, questo comporterebbe certamente dei risparmi per quest'ultima. D'altra parte bisogna però considerare che l'AI è incentrata sui provvedimenti d'integrazione professionale e questo indipendentemente dal fatto che l'invalidità sia causata da una malattia o da un infortunio. I cataloghi delle prestazioni legali dell'AINF e della PP non prevedono alcun tipo d'integrazione. Se, nei casi in cui i provvedimenti d'integrazione fossero stati infruttuosi, le rendite di persone che hanno subito un infortunio dovessero essere versate in primo luogo dall'AINF obbligatoria (o dalla PP), questo porterebbe ad un aumento delle controversie sulla causalità e dei conflitti negativi di competenza tra l'AINF (o la PP) e l'AI. Secondo il messaggio un cambiamento di sistema causerebbe inoltre un considerevole aumento dei premi dell'AINF obbligatoria (circa dell'8 per cento) o un aumento dei contributi della previdenza professionale (circa dell'1 per cento).
Visto quanto precede è superfluo redigere un altro rapporto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.