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05.3408 · Postulato · 2005-06-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a sottoporre al Parlamento un rapporto che dia conto degli aiuti pubblici accordati dai cantoni a imprese e privati sotto forma di agevolazioni fiscali. Il rapporto deve indicare in particolare:

- i cantoni che accordano agevolazioni fiscali alle imprese ed eventualmente ai privati;

- l'entità di tali agevolazioni;

- l'eventuale limitazione temporale di questo trattamento preferenziale;

- le condizioni da adempiere per poterne beneficiare;

- le conseguenze di queste agevolazioni fiscali sul gettito dell'imposta federale diretta.

Begründung

In merito alle conseguenze della concorrenza fiscale tra i cantoni le opinioni possono divergere. Ciò non toglie che occorrerebbe far luce perlomeno sull'entità delle agevolazioni fiscali accordate e sulle loro conseguenze per il gettito fiscale della Confederazione, o comunque per sapere se producono l'effetto auspicato. Nell'ambito dell'ultima legislatura, la Commissione dell'economia e dei tributi (CET), in seguito alla mia iniziativa parlamentare (99.466 Aiuti pubblici versati alle imprese. Notifica obbligatoria), aveva già chiesto trasparenza sugli aiuti dello Stato. Nelle deliberazioni svoltesi allora era già emersa la necessità di far luce perlomeno sulle agevolazioni fiscali accordate dai cantoni per evitare che le imprese private creino attriti fra un cantone e l'altro.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La questione della trasparenza degli aiuti pubblici accordati dai cantoni sotto forma di agevolazioni fiscali era già stata trattata dal Consiglio nazionale il 4 ottobre 2000 nell'ambito delle deliberazioni relative all'iniziativa parlamentare Leutenegger Oberholzer 99.466, "Aiuti pubblici versati alle imprese. Notifica obbligatoria". Contrariamente a quanto si afferma nella motivazione del postulato, il Consiglio nazionale e la sua commissione allora non avevano manifestato la volontà di spingere la trasparenza di questi aiuti oltre il livello attualmente richiesto dagli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. Il Consiglio federale non aveva dato seguito all'iniziativa. Certamente, l'introduzione nella legge dell'obbligo di notifica previsto dalla citata iniziativa parlamentare e il rapporto richiesto nel presente postulato sono due cose distinte. Nel caso concreto delle agevolazioni fiscali cantonali, tuttavia, il risultato è lo stesso. L'amministrazione federale ha chiesto più volte ai cantoni informazioni quantitative sulle agevolazioni fiscali che essi accordano autonomamente, ma finora non ha ottenuto risultati utilizzabili. Si constata quindi che senza un obbligo legale di notifica l'obiettivo perseguito dal postulato non può essere realizzato. Il Consiglio federale propone pertanto di respingere il postulato, non disponendo, alla luce dell'attuale ripartizione delle competenze del nostro sistema federale, dei mezzi necessari per adempierlo.

Il Consiglio federale risponde come segue alle altre domande sollevate nel postulato:

In base alla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), i cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione. Tali agevolazioni variano da un cantone all'altro:

- I cantoni di BE, ZH, UR, SZ, OW, NW, AR, AI, SG, TG, SH e GE applicano un'esenzione fiscale totale o parziale limitata nel tempo (al massimo dieci anni); in aggiunta, i cantoni LU, GL, ZG, FR, SO, BS, GR, AG, TI, VD, VS, NE e JU accordano agevolazioni fiscali anche alle imprese già esistenti la cui attività subisce un cambiamento essenziale o è estesa a nuovi settori produttivi;

- BL limita la durata delle agevolazioni fiscali a sette anni.

Non esistono dati consolidati concernenti l'utilizzazione di questi strumenti. Le agevolazioni fiscali accordate secondo il diritto cantonale non influiscono sul gettito dell'imposta federale diretta.

La Confederazione ha, dal canto suo, la possibilità di accordare agevolazioni dell'IFD in applicazione del decreto federale del 6 ottobre 1995 in favore delle zone di rilancio economico. Disposizioni analoghe sono previste nella legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio (RS 642.15). I cantoni sono tenuti, in base all'articolo 9 dell'ordinanza del 10 giugno 1996 sull'aiuto in favore delle zone di rilancio economico (RS 951.931), a comunicare l'ammontare d'imposta che non è stato riscosso. Un'impresa beneficia di tali agevolazioni soltanto se anche il cantone interessato ne prevede l'applicazione. L'agevolazione è proporzionale all'importanza del progetto per l'economia regionale. Le agevolazioni fiscali della Confederazione non possono quindi superare, per quanto riguarda la loro natura, la loro entità e la loro durata, quelle accordate all'impresa dal cantone interessato. I vari elementi del decreto sono stati recentemente valutati nell'ambito dei lavori relativi alla nuova politica regionale (cfr. http://www.seco.admin.ch/imperia/md/content/standortfoerderung/unternehmenundfinanzierung/29.pdf).

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.