05.3418 · Interpellanza · 2005-06-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Pongo al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Come può il Consiglio federale giustificare la flagrante discriminazione in ambito IVA della medicina veterinaria rispetto alle altre discipline mediche?
2. Il Consiglio federale è disposto a riesaminare questa situazione e, in tal caso, entro quale termine?
3. Quali sarebbero le conseguenze finanziarie di un'eventuale esclusione dall'IVA per la medicina veterinaria?
Begründung
La professione di medico veterinario è definita nella legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed). Contrariamente alle prestazioni di medicina dentaria e di medicina umana, escluse dall'imposta, le prestazioni di medicina veterinaria soggiacciono all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Questa discriminazione è inspiegabile. La medicina veterinaria è una disciplina medica a tutti gli effetti e non dovrebbe essere trattata diversamente dalle altre. Essa è essenziale dal profilo della sicurezza alimentare, quando è esercitata in ambito rurale (produzione di derrate alimentari). Inoltre, numerosi studi scientifici recenti hanno permesso di stabilire l'esistenza di legami diretti e benefici tra il possesso di un animale di compagnia e la salute del suo padrone. L'azione del veterinario ha di conseguenza implicazioni molto dirette sulla salute animale e, in maniera indiretta ma decisiva, anche sulla salute umana. In questo contesto, una discriminazione della medicina veterinaria in relazione all'IVA non è giustificata.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale non crede che la medicina veterinaria sia discriminata rispetto alla medicina umana per quanto riguarda l'IVA. È vero che dall'entrata in vigore dell'articolo 641a del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), il 1° aprile 2003, gli animali non sono più considerati delle cose. Ciononostante tra medicina veterinaria e medicina umana sussistono differenze fondamentali. Di conseguenza non si può parlare di discriminazione.
Secondo la Sesta Direttiva CEE del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, determinante in materia d'imposta sul valore aggiunto negli Stati membri dell'UE, le prestazioni nell'ambito della medicina veterinaria soggiacciono all'IVA. L'articolo 13 paragrafo 1 lettera c della Sesta Direttiva esenta espressamente dall'imposta soltanto le cure mediche della medicina umana. La possibilità inizialmente prevista di escludere dall'imposta le prestazioni veterinarie era stata soppressa dalla Diciottesima Direttiva CEE del 18 luglio 1989 con effetto dal 1°gennaio 1992 (vedi art. 28 par. 3 lett. b della Sesta Direttiva).
Occorre inoltre ricordare che, secondo il suo rapporto del 26 gennaio 2005 concernente miglioramenti dell'imposta sul valore aggiunto (10 anni di imposta sul valore aggiunto), il Consiglio federale intende semplificare sostanzialmente l'imposta sul valore aggiunto, dando così seguito alle svariate richieste provenienti dall'economia e dal settore della consulenza fiscale. Nell'ambito di una simile riforma, di principio non verrebbero soltanto eliminate tutte le eccezioni fiscali dell'articolo 18 della legge sull'IVA, bensì sarebbe anche introdotta un'aliquota unica per tutte le operazioni imponibili.
2. Per quanto riguarda la medicina veterinaria, l'attuale regolamentazione in materia di diritto IVA si è affermata e gode di ampi consensi. Inoltre, essa è in sintonia con il diritto dell'Unione europea. Per queste ragioni il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcun motivo per modificarla.
3. Secondo i calcoli dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (basati sui dati della statistica IVA del 2002), in caso di esclusione dall'IVA delle prestazioni veterinarie, le minori entrate ammonterebbero a circa 11-12 milioni di franchi.
Risposta del Consiglio federale.