05.3441 · Mozione · 2005-06-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a sottoporre al Parlamento la seguente revisione della legge sull'imposizione del tabacco.
1. Il fondo di finanziamento per il tabacco indigeno (art. 28 cpv. 2 lett. b della legge federale sull'imposizione del tabacco) è abrogato.
2. A titolo transitorio, per gli ultimi due anni il fondo deve servire da fondo di conversione allo scopo di incitare le aziende interessate ad abbandonare la coltura del tabacco.
3. Occorre creare le basi legali necessarie affinché le tasse sinora versate dai fabbricanti e dagli importatori nel fondo di finanziamento per il tabacco indigeno confluiscano in futuro nel fondo di prevenzione contro il tabagismo.
Begründung
Sino al 1992 la Confederazione proteggeva i produttori di tabacco in Svizzera versando loro delle sovvenzioni. Con la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco (art. 28 cpv. 2 lettera b) è stato creato il fondo della cooperativa d'acquisto per il tabacco indigeno (fondo SOTA). I fabbricanti e gli importatori erano per legge obbligati a versare in tale fondo 2,6 centesimi per ogni pacchetto di sigarette venduto.
Nel fondo SOTA confluiscono annualmente circa 18 milioni di franchi versati dai fumatori, i quali si addossano i costi dei fabbricanti e degli importatori.
I 18 milioni di franchi vengono distribuiti ai produttori di tabacco. Secondo i dati del 2 novembre 2004 forniti dalla Direzione generale delle dogane trattasi di circa 330 aziende, per una superficie di coltivazione complessiva di 650 ettari. Annualmente ogni azienda riceve quindi dal fondo circa 30 000 franchi per ogni ettaro coltivato. Tali importi sono sovradimensionati, tanto più che si aggiungono ai pagamenti diretti da parte della Confederazione (1600 franchi per ettaro). I coltivatori di tabacco ricevono quindi dei contributi maggiori rispetto agli altri agricoltori svizzeri. Inoltre, la legge obbliga l'industria del tabacco in Svizzera ad acquistare l'intera raccolta al triplo del prezzo sul mercato mondiale; ciò riduce al minimo il rischio imprenditoriale dei produttori. Sebbene dal 1992 il finanziamento del tabacco indigeno non sia più assunto dalla Confederazione, in realtà il sistema che l'ha sostituito altro non è che una forma di sovvenzionamento nascosto.
Prima della sua completa abrogazione, il fondo dovrà servire, durante due anni, da fondo di conversione allo scopo di promuovere la trasformazione economico-aziendale, rispettivamente l'abbandono della coltura del tabacco.
Nel marzo del 2004 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza concernente il fondo per la prevenzione del tabagismo entrata in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2004. Analogamente al fondo SOTA i fabbricanti e gli importatori versano a tale fondo 2,6 centesimi per pacchetto di sigarette. I circa 18 milioni di franchi versati ogni anno vengono impiegati per la prevenzione del tabagismo, in particolare per finanziare delle misure volte ad impedire alla popolazione di iniziare a fumare, incoraggiarla a smettere e proteggerla dal fumo passivo.
I mezzi finanziari per la prevenzione del tabagismo sono completati con 1 a 2 milioni di franchi versati dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Complessivamente, sono destinati alla prevenzione del tabagismo quasi 20 milioni di franchi all'anno, ossia un importo pressappoco equivalente a quello destinato al finanziamento del tabacco indigeno.
La politica in materia di tabacco è quindi piuttosto incoerente, dato che per la coltura indigena del tabacco vengono spesi gli stessi soldi che per la prevenzione del tabagismo.
La quota parte di fumatori tra la popolazione è estremamente alta. Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in Svizzera vi sono circa 2 milioni di fumatori ed è soprattutto la quota parte di giovani tra i 15 e 19 anni ad aver segnato un notevole incremento. Da un sondaggio effettuato nel 2002 dall'UFSP è emerso che il 46 per cento dei fumatori preferirebbe non fumare. Da tempo tutti concordano sulla nocività del tabagismo e quasi più nessuno contesta l'utilità della prevenzione. Pertanto è assolutamente disproporzionato prevedere il medesimo importo per sostenere da un canto 330 coltivatori di tabacco e finanziare d'altro canto la prevenzione del tabagismo in Svizzera. L'importo versato ai coltivatori dovrebbe piuttosto essere destinato alla prevenzione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Con l'entrata in vigore della legge federale del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco furono soppressi i dazi sul tabacco importato e fu instaurata l'imposta sul tabacco. Poiché in tal modo il tabacco indigeno perse la protezione tariffaria, la Confederazione concesse dei contributi ai tabacchicoltori (cfr. art. 27; RU 1969 645).
Con la sua mozione del 24 novembre 1981 (453/ad 81.052) la Commissione finanziaria del Consiglio nazionale chiese la sostituzione dei contributi della Confederazione con altri provvedimenti oppure la loro soppressione. Il 21 settembre 1982 la mozione fu trasmessa al Consiglio federale quale postulato di entrambe le Camere.
A partire dal 1° marzo 1984 l'industria delle sigarette si dichiarò disposta a versare in un fondo di finanziamento per il tabacco indigeno (da essa gestito) una tassa di circa 2 centesimi per ogni pacchetto di sigarette venduto in Svizzera. Tale provvedimento permise di sopprimere gradualmente i contributi della Confederazione, i quali furono completamente soppressi a partire dal 1° gennaio 1993 (cfr. cifra I 31 della legge federale del 9 ottobre 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennità; RU 1993 325).
Poiché il sistema di finanziamento praticato dal 1° marzo 1984 dipendeva dalla buona volontà dell'industria delle sigarette, tale pratica fu iscritta nella legge nell'ambito delle misure di risanamento delle finanze federali del 1994 (cfr. art. 28 cpv. 2 lett. b della legge federale del 24 marzo 1995 sull'imposizione del tabacco; RU 1996 585).
La coltura del tabacco è un lavoro estremamente intenso (1000 a 1200 ore di lavoro per ettaro). Le principali aree di coltivazione sono i cantoni Vaud e Friburgo, a cui si aggiungono le regioni dell'Ajoie, di Lucerna, dell'Argovia e la Svizzera orientale.
Senza protezione tariffaria e grazie ai mezzi del fondo di finanziamento i proventi lordi per ettaro ammontano a circa 30 000 franchi (quasi come per le mele da tavola). Dopo aver dedotto gli elevati costi di coltivazione (fondi, piantine da seme, concime, assicurazioni, macchinari, locali di cura, forni di essiccamento, energia, ecc.) risulta uno stipendio orario medio di 15 franchi.
Malgrado l'obbligo di acquisto da parte delle industrie, i tabacchicoltori si assumono tuttora un rischio imprenditoriale molto elevato. L'ordinamento odierno consente solamente una riduzione dei costi di fabbricazione e une facilitazione delle vendite del raccolto.
Senza i contributi del fondo di finanziamento la coltura indigena del tabacco scomparirebbe. Ciò interesserebbe circa 300 famiglie di tabacchicoltori nonché la ditta Fermenta SA e la cooperativa d'acquisto per il tabacco indigeno, che assieme occupano circa 40 persone. Anche le regioni discoste con un'industrializzazione al di sotto della media (tipicamente: la valle della Broye friburghese e vodese) perderebbero un importante ramo d'attività. A causa delle difficili condizioni in materia di concorrenza e dell'attesa liberalizzazione del mercato agricolo, ai tabacchicoltori non possono essere offerte delle alternative. Pertanto, a causa dell'offerta eccessiva sull'intero mercato agricolo, è molto difficile che i tabacchicoltori possano passare ad altre colture; per la maggior parte delle aziende, di dimensioni ridotte, tale passaggio sarebbe addirittura impossibile o comporterebbe degli investimenti. In molti casi ciò causerebbe la chiusura dell'azienda. Tali conseguenze non sono auspicabili dato che la coltura del tabacco contribuisce al mantenimento della molteplicità dell'agricoltura svizzera.
Questi sono stati anche i motivi che il 21 marzo 2003, nell'ambito della revisione parziale della legge sull'imposizione del tabacco (02.020), hanno spinto il Parlamento a mantenere il fondo di finanziamento. Esso ha riconosciuto che tale fondo rappresenta un provvedimento a favore dell'agricoltura e ha ritenuto coerente la coesistenza del fondo di finanziamento per il tabacco indigeno con il fondo di prevenzione contro il tabagismo.
La soppressione del fondo di finanziamento e la conseguente scomparsa della coltura indigena del tabacco non favorirebbe la diminuzione del numero di fumatori. Il tabacco indigeno verrebbe semplicemente sostituito con del tabacco di importazione più conveniente.
Del resto, l'odierno settore di mercato del tabacco indigeno è garantito solo sino all'ottenimento dei risultati del Doha Round dell'OMC. In base al risultato vi è la possibilità che tale forma di protezionismo indigeno debba essere ridotta.
Occorre infine precisare che, contrariamente a quanto indicato dall'autrice della mozione, in Svizzera sono messi a disposizione per la prevenzione del tabagismo più di 20 milioni di franchi all'anno. La prevenzione e la promozione della salute vengono infatti finanziate non solo dalla Confederazione, ma anche dai cantoni (tra l'altro dalla decima dell'alcool) e da organizzazioni private. Attualmente il Dipartimento federale degli interni sta riesaminando l'ordinamento giuridico e i mezzi a disposizione nell'ambito della prevenzione e della promozione della salute (cfr. in particolare il parere del Consiglio federale dell'11 maggio 2005 in merito al postulato Humbel Näf 05.3161). Il Consiglio federale allestirà un rapporto all'attenzione del Parlamento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.