05.3471 · Mozione · 2005-09-01
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di impiegare i mezzi finanziari destinati alla natura e al paesaggio in modo tale che le prestazioni nei cantoni (ad es. la protezione dei biotopi) continuino ad essere garantite. La ripartizione dei mezzi finanziari avviene d'intesa con i cantoni ed è oggetto di accordi di programma conclusi con questi ultimi. Nel messaggio relativo al decreto federale sui crediti quadro limitati nel tempo per l'assegnazione di sussidi (art. 16a LPN nella versione prevista per la revisione secondo la NPF), il Consiglio federale illustra l'impiego dei mezzi finanziari destinati ai parchi e all'esecuzione degli altri compiti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel messaggio menzionato dalla CAPTE-S il Consiglio federale deve illustrare, conformemente all'articolo 16a LPN (progetto NPF), l'impiego dei mezzi finanziari da esso richiesti per sovvenzionare l'esecuzione della LPN. In particolare, deve mostrare in che modo si continueranno a sostenere le prestazioni nei cantoni (ad es. la protezione dei biotopi) e indicare gli eventuali aiuti finanziari da concedere ai cantoni stessi per futuri parchi d'importanza nazionale.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.