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05.3502 · Mozione · 2005-09-27

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a sottoporre al Parlamento la modifica seguente dell'articolo 6 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).

Art. 6 cpv. 2

Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto ai sensi degli inventari non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché ciò non sia giustificato da interessi pubblici della Confederazione o dei cantoni oppure in seguito a una ponderazione approfondita degli interessi.

Begründung

La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale, che, in senso stretto, compete tuttavia ai cantoni. La Confederazione collabora con i cantoni promuovendone e coordinandone gli sforzi (art. 75 cpv. 1 e 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999, Cost.; RS 101). La protezione della natura e del paesaggio spetta ai cantoni. Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici, nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri (art. 78 Cost.). Da quanto esposto emerge chiaramente che, tenuto conto di tutti gli interessi pubblici, la pianificazione del territorio spetta ai cantoni. Solo i piani direttori cantonali necessitano dell'autorizzazione della Confederazione. Ciò garantisce il coordinamento dei singoli piani cantonali fra di loro e con l'interesse della Confederazione.

Nel quadro della procedura di autorizzazione dei piani direttori cantonali, al pari di diversi Uffici federali, anche la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) è invitata a presentare un parere o una perizia. La CFNP verifica se i piani direttori cantonali osservano il principio secondo cui gli oggetti d'importanza nazionale devono essere conservati intatti. Conformemente all'articolo 6 capoverso 2 LPN, è possibile derogare a questo principio solo se ad esso si oppone un interesse equivalente o maggiore di pari importanza nazionale.

In tal caso la CFNP viene obbligatoriamente invitata a presentare una perizia. Nella sua valutazione, la commissione deve dire se l'oggetto d'importanza nazionale va conservato intatto oppure in che modo deve essere protetto. Se la CFNP è contraria a una deroga, nella loro decisione le autorità federali riprendono, a volte senza nemmeno vagliarle, le proposte della commissione. Tuttavia queste proposte non tengono quasi mai conto degli scopi e dei principi pianificatori (art. 1 e art. 3 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio; RS 700). L'autorità decisionale, pertanto, non attribuisce alcuna importanza al fatto che a livello cantonale la ponderazione degli interessi sia stata già effettuata dall'esecutivo o addirittura dal legislativo. In pratica si può quindi parlare di una "démission de juge". Ciò non può più essere tollerato ulteriormente. In futuro la perizia della CFNP dovrà rappresentare solo uno dei vari supporti decisionali. Inoltre, gli interessi pubblici cantonali devono poter essere contrapposti agli interessi che giustificano la conservazione degli oggetti da proteggere. Una ponderazione degli interessi della Confederazione e dei cantoni deve indicare se è possibile derogare al principio secondo il quale un oggetto d'importanza nazionale va conservato intatto. Solo una simile ponderazione globale degli interessi può infatti contribuire all'applicazione della pianificazione direttrice a livello cantonale. È inaccettabile che a una commissione elitaria nominata dal Consiglio federale venga attribuita una simile importanza, soprattutto quando le decisioni cantonali vengono prese nell'ambito di un processo democratico e quando, in ultima analisi, si tratta di questioni politiche.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 78 capoverso 2 della Costituzione federale, nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio, avendo cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; oppure quando l'interesse pubblico lo richieda, conservandoli integri. Conformemente all'articolo 2 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), fra i compiti della Confederazione rientrano in particolare gli edifici e gli impianti di proprietà della stessa, nonché il rilascio di concessioni e autorizzazioni per progetti rilevanti che hanno un'incidenza sul paesaggio o la concessione di sovvenzioni per tali progetti. Il dovere di proteggere o conservare intatto un oggetto vige a prescindere dal fatto che tale oggetto sia d'importanza nazionale, regionale o locale (art. 3 cpv. 3 LPN). Gli oggetti che il Consiglio federale, sentiti i cantoni, iscrive in un inventario di oggetti d'importanza nazionale (art. 5 LPN), secondo l'articolo 6 LPN meritano specialmente d'essere conservati intatti (cpv. 1); deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione sono concesse solo nel caso di un interesse maggiore, parimente d'importanza nazionale (cpv. 2). Se nell'adempimento di un compito della Confederazione vi è il rischio che un oggetto subisca un danno rilevante, è necessario richiedere una perizia della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP), come previsto dall'articolo 7 LPN. La ponderazione degli interessi (art. 3 e 6 LPN) fra protezione e utilizzo, come pure la competenza decisionale spettano all'autorità direttiva competente. La perizia della CFNP costituisce unicamente un documento di base a tal fine.

Nell'ambito della procedura di approvazione dei piani direttori cantonali, di competenza del Consiglio federale, la CFNP non verifica se la pianificazione direttrice cantonale garantisce in modo esaustivo il principio in base al quale gli oggetti d'importanza nazionale devono essere conservati intatti secondo l'articolo 5 LPN. La commissione non ha, infatti, il compito di procedere a una ponderazione degli interessi di tutti i piani direttori o di singoli progetti, bensì quello di indicare già in una fase iniziale, facendo così risparmiare tempo e denaro, possibili conflitti esistenti nell'ambito di progetti che rientrano nei compiti della Confederazione e che, secondo l'articolo 7 LPN, in ogni caso le devono essere sottoposti in vista della loro realizzazione. Così facendo non si interviene nella sovranità dei cantoni in materia di pianificazione del territorio. Al contrario, i cantoni accolgono positivamente il fatto che gli obiettivi della protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio siano presi in considerazione già nell'ambito della pianificazione direttrice. È infatti nell'interesse comune dei cantoni e della Confederazione che il Consiglio federale approvi solo piani direttori conformi al diritto federale.

Il Consiglio federale ha sinora emanato due inventari ai sensi dell'articolo 5 LPN: l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP; RS 451.11) e l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (RS 451.12). La Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha esaminato l'efficacia dell'IFP. Nel suo rapporto del 3 settembre 2003 (FF 2004 681) è giunta alla conclusione che l'IFP non ha avuto gli effetti auspicati. La CdG-N ha constatato in particolar modo che l'IFP non è stato sinora sufficientemente preso in considerazione nelle ponderazioni degli interessi e nelle decisioni delle autorità direttive. Per aumentare l'efficacia dell'IFP, la CdG-N ha pertanto formulato diverse raccomandazioni, sottolineando l'idoneità sia degli strumenti del diritto sulla pianificazione del territorio, segnatamente dei piani direttori cantonali, sia dell'influsso esercitato dal Consiglio federale in sede di approvazione. Nella sua risposta del 15 dicembre 2003 (FF 2004 771), il Consiglio federale ha accolto le conclusioni e le raccomandazioni della CdG-N.

La revisione richiesta dell'articolo 6 capoverso 2 LPN si prefigge di derogare al principio secondo cui gli oggetti d'importanza nazionale devono essere conservati intatti non solo nel caso di interessi preponderanti, parimente d'importanza nazionale, bensì in generale nel caso di interessi pubblici della Confederazione e dei cantoni oppure nel caso di una ponderazione approfondita degli interessi. Una simile estensione degli interventi ammessi pregiudicherebbe gli inventari e contraddirebbe l'intento espresso di concerto dalla CdG-N e dal Consiglio federale di tenere maggiormente conto dell'IFP.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.