05.3517 · Interpellanza · 2005-09-28
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande concernenti il servizio di collocamento:
1. Come valuta, in generale, le prestazioni fornite dal servizio pubblico di collocamento? Esistono differenze a livello cantonale?
2. Per il servizio pubblico di collocamento, l'aumento della manodopera specializzata e altamente qualificata da collocare rappresenta una sfida: è in grado di svolgere questo compito?
3. Le attività degli URC sono sufficientemente mirate alla consulenza e al collocamento delle persone in cerca d'impiego? Oppure è vero che la quantità di risorse impiegate nelle attività amministrative è eccessiva?
4. Quali passi vengono intrapresi dal servizio pubblico di collocamento per incentivare i singoli collaboratori degli URC a svolgere efficacemente le attività di consulenza e collocamento?
5. A livello di pianificazione e nella pratica, qual è il ruolo attribuito dal servizio pubblico di collocamento alle agenzie private?
6. Come valuta il Consiglio federale la volontà di collaborazione degli URC cantonali con le agenzie di collocamento private e come considera le possibilità di concorrenza tra entrambi gli attori?
7. Il Consiglio federale ritiene che sia possibile indennizzare le agenzie di collocamento private se grazie alle loro prestazioni persone disoccupate, annunciate alla cassa di disoccupazione, riescono a ritrovare un impiego?
8. Secondo il parere del Consiglio federale, in che modo è possibile migliorare ulteriormente l'operato del servizio pubblico di collocamento e la sua collaborazione con le agenzie private? Quali sono gli aspetti prioritari?
9. In quale misura la struttura federale del servizio pubblico di collocamento limita le possibilità di intervento della Confederazione, ai fini di una maggiore efficacia?
Stellungnahme des Bundesrates
Alle domande poste nell'interpellanza il Consiglio federale risponde come segue:
1. Il Consiglio federale ritiene che le prestazioni del servizio pubblico di collocamento siano generalmente buone. Ciò risulta, ad esempio, dalla valutazione dell'efficacia del servizio pubblico di collocamento, effettuata a scadenze regolari dalla Forschungsstelle für Arbeitsmarkt und Industrieökonomie dell'Università di Basilea. Lo studio pubblicato nel settembre del 2005, e concernente il periodo 1998-2003, rileva che durante gli anni in questione le prestazioni sono aumentate del 22 per cento. In quell'occasione sono risultate notevoli differenze tra i cantoni, determinate sia da fattori esogeni (situazione del mercato del lavoro, condizioni quadro istituzionali), sia da differenti prassi attuative.
2. Le esperienze maturate mostrano che le persone in cerca d'impiego altamente qualificate ritrovano lavoro soprattutto avvalendosi di ricerche effettuate in prima persona oppure con l'aiuto di agenzie di collocamento private. Gli URC promuovono l'iniziativa personale delle persone in cerca di un'occupazione, offrendo delle possibilità di riqualificazione professionale.
3. Tre quarti delle risorse di personale disponibili sono impiegate nelle attività operative di consulenza e collocamento; soltanto un quarto delle risorse viene occupato in attività amministrative e di supporto IT. Lo svolgimento di diversi compiti previsti dalla legge (ad es.: obbligo di stilare verbali, controllo delle prove degli sforzi intrapresi per trovare lavoro, sanzioni, decisioni, ecc.) comporta necessariamente un corrispondente onere amministrativo.
4. Conformemente agli articoli 85 e 85b LADI, la gestione e la direzione degli URC spetta ai cantoni: la Confederazione ha un compito di alta vigilanza. Le linee direttive seguite dagli URC nell'esecuzione dei loro compiti si basano su un accordo stabilito tra i governi cantonali e il DFE e perseguono obiettivi di efficacia misurabili. Valendosi del metodo della gestione con obiettivi e del relativo processo di controlling, i cantoni possono definire un sistema di incentivi individuali volto a stimolare i collaboratori degli URC a raggiungere, nel migliore dei modi, l'obiettivo di un reinserimento rapido e duraturo delle persone in cerca d'impiego. La misurabilità degli obiettivi di efficacia spinge necessariamente i cantoni e le direzioni degli URC a svolgere adeguatamente questa loro funzione direttiva.
5. Sul mercato del lavoro svizzero, il servizio pubblico svolge un'attività di collocamento sussidiaria all'iniziativa delle singole persone in cerca d'impiego e al lavoro svolto dalle agenzie private (gli URC effettuano all'incirca il 20 percento dei collocamenti operati dal servizio pubblico e dalle agenzie). Perciò, le agenzie di collocamento private rappresentano un interlocutore molto importante degli URC e allo scopo di rafforzare tale rapporto di collaborazione possono essere impiegati diversi strumenti (ad es.: contratti quadro, treffpunkt-arbeit.ch, file Internet comprendenti informazioni su persone in cerca d'impiego).
6. La volontà di collaborare è presente in tutti i cantoni, anche se in misura differente a seconda dell'orientamento della strategia attuativa cantonale. I necessari strumenti normativi ed organizzativi sono a disposizione. Le suddette linee direttive incitano al mantenimento di tale collaborazione.
Considerato che i principali segmenti di utenza differiscono tra loro, una situazione di reale concorrenza non sussiste. Inoltre, il servizio pubblico di collocamento non ha nessun interesse a competere con le agenzie private. Per la misura dell'efficacia svolta dal DFE, è irrilevante quale servizio abbia effettuato il collocamento di una persona in cerca d'occupazione; conta soltanto che il reinserimento dei lavoratori iscritti alla disoccupazione sia il più possibile rapido e duraturo.
7. Conformemente all'articolo 119cbis capoverso 3 OADI e alle corrispondenti direttive finanziarie, gli uffici di collocamento privati possono essere indennizzati per le prestazioni fornite. La decisione di sfruttare tale possibilità spetta ai cantoni; questi ultimi possono stipulare i relativi contratti di collaborazione con le agenzie private.
8. Il mercato del lavoro è soggetto a continui mutamenti. Il Consiglio federale ritiene pertanto che il miglioramento dei servizi prestati nell'ambito del collocamento debba costituire un compito permanente. Valendosi di numerosi strumenti (tra gli altri: inchieste fra gli utenti, studi scientifici, valutazioni della situazione, scambio di esperienze) vengono identificate le possibilità di miglioramento; la loro attuazione è trattata dalla competente commissione direttiva (vedi all'articolo 122c capoverso 2 OADI). La collaborazione con le agenzie di collocamento private fa parte di questo continuo processo di verifica.
9. Accanto a dei benefici - flessibilità, innovazioni mirate, soluzioni efficaci e adeguate ai problemi - l'attuazione federale, spettante ai cantoni, comporta lo svantaggio di limitarsi alle frontiere cantonali, tralasciando l'importanza, per il mercato del lavoro, del ruolo svolto dalle regioni economiche. In determinate situazioni, ciò può limitare la mobilità delle persone in cerca d'impiego - richiesta dalla legge - rallentando inoltre l'attuazione sovracantonale di processi innovativi. Per questa ragione, il Consiglio federale assegna notevole importanza allo sviluppo della collaborazione intecantonale.
Risposta del Consiglio federale.