05.3534 · Mozione · 2005-10-04
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale viene incaricato di elaborare norme che garantiscano l'esecuzione uniforme in tutta la Svizzera delle prescrizioni contro l'inquinamento atmosferico. Tenendo conto delle esperienze fatte sinora, si chiede inoltre al governo di esaminare le prescrizioni vigenti ai fini della loro applicazione pratica e ad adeguarle laddove necessario.
Begründung
L'odierna legislazione ambientale conferisce ai cantoni la facoltà di inasprire le prescrizioni del diritto federale. Ciò comporta tuttavia distorsioni del mercato interno svizzero, le quali incrementano inutilmente i costi di produzione, ostacolano la crescita economica e indeboliscono di conseguenza l'attrattività della piazza economica svizzera. La legislazione vigente crea distorsioni fra i mercati cantonali e mina gli obiettivi stabiliti nel quadro della revisione della legge federale sul mercato interno (LMI). La politica di tutela della qualità dell'aria deve essere oggetto di una valutazione complessiva e non va frammentata entro i confini del nostro piccolo Paese.
L'approccio "end of pipe", scelto al momento dell'introduzione dell'obbligo di installazione dei filtri antiparticolato, è poco razionale e costoso sotto tutti i punti di vista. Un'esecuzione uniforme in tutto il Paese delle normative in materia di inquinamento atmosferico può essere invece garantita da un decreto federale che chieda di installare filtri antiparticolato sulle automobili diesel prima della loro messa in circolazione, in analogia a quello adottato all'epoca dell'introduzione delle marmitte catalitiche. L'obbligo di installazione dei filtri antiparticolato deve essere introdotto a tappe in base alla potenza dei motori e alla data di entrata in vigore, tenendo tuttavia conto dello stato attuale della tecnica e della sostenibilità economica.
Che la mozione vada nella giusta direzione è dimostrato da diversi esempi provenienti da cantoni in cui il Parlamento ha annullato prescrizioni più restrittive rispetto al diritto federale o ha ritenuto valide proposte analoghe (cantoni Nidvaldo e Svitto). D'altro canto vi è da rilevare che la maggioranza dei cantoni attribuisce tuttora poca importanza all'attuazione della direttiva aria cantieri. Questa situazione insoddisfacente non può più essere tollerata. La soluzione uniforme da perseguire deve inoltre concordare con le prescrizioni e le disposizioni esecutive dell'UE.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I requisiti di qualità dell'aria sono disciplinati in maniera uniforme su tutto il territorio svizzero (mediante i valori limite d'immissione stabiliti nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico), e questo allo scopo di proteggere la salute e l'ambiente. Sull'insieme del territorio nazionale sono altresì in vigore prescrizioni uniformi che regolano la limitazione preventiva delle emissioni di impianti fissi o di veicoli stradali.
Vi sono tuttavia zone in cui i valori limite d'immissione vengono superati nonostante tutti gli impianti corrispondano ai requisiti stabiliti dalla limitazione preventiva delle emissioni (zone inquinate). Quando, com'è in genere il caso, il superamento di un valore limite d'immissione è causato da più fonti, i cantoni sono obbligati ad adottare un piano di misure per la zona interessata. Detto piano può inasprire i valori limite d'emissione adottati dalla Confederazione o può prevedere l'introduzione di misure supplementari volte a ridurre gli inquinanti atmosferici. Ciò permette di adottare soluzioni mirate volte a promuovere il risanamento di zone inquinate a livello locale. Sarebbe infatti inefficiente inasprire i valori limite d'emissione a livello nazionale per risolvere un problema locale in un agglomerato urbano.
Questa strategia a due livelli per la tutela della qualità dell'aria è stata adottata anche da altri Stati e dall'UE (direttiva 1996/62/CE, art. 8).
Secondo la Costituzione federale (art. 74 cpv. 3 Cost.), l'esecuzione delle prescrizioni contro l'inquinamento atmosferico compete ai cantoni. In tal ambito la Confederazione esercita la sua funzione di vigilanza e di coordinamento (art. 38 LPAmb). L'esecuzione rientra nelle competenze della Confederazione soltanto nei casi esplicitamente previsti dalla legge, quali ad esempio le ferrovie o gli aerodromi. L'articolo 46 capoverso 2 della Costituzione stabilisce che, a livello esecutivo, la Confederazione lasci ai cantoni la massima libertà d'azione possibile e tenga conto delle loro particolarità.
Nell'ambito della sua funzione di vigilanza, la Confederazione si adopera per uniformare l'esecuzione delle normative in materia di inquinamento atmosferico mediante l'emanazione di direttive e raccomandazioni. E in questo modo contribuisce anche a ridurre al minimo distorsioni di concorrenza indesiderate.
Prima di prescrivere l'adozione di valori limite d'emissione validi su tutto il territorio nazionale, la Confederazione consulta i cantoni e le cerchie interessate. Questa consultazione rappresenta un test importante per valutare l'applicazione pratica di detti valori.
Per quanto concerne l'installazione di filtri antiparticolato sulle automobili diesel, il Consiglio federale condivide il parere espresso dall'autore della mozione secondo cui una soluzione adottata a livello federale, analoga a quella dell'introduzione della marmitta catalitica, può rafforzare un'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale. Dopo che il Consiglio federale si è espresso contro l'introduzione di un'imposta sugli autoveicoli differenziata, il DATEC sta esaminando una proposta in tal senso.
Per quanto riguarda la direttiva aria cantieri, citata nella motivazione della presente mozione, si rimanda alla risposta data dal Consiglio federale alla mozione Hutter (04.3035).
Il disciplinamento attuale dell'esecuzione delle normative in materia di inquinamento atmosferico rispecchia l'ordinamento federale della Svizzera. Il governo non vede pertanto alcuna necessità di adottare il nuovo ordinamento postulato dall'autore della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.