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Dichiarazioni di non riesportazione. Rafforzare i controlli

05.3536 · Postulato · 2005-10-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a esaminare in modo sistematico se il materiale bellico, esportato in base alla LMB in seguito alla sua entrata in vigore (1° aprile 1998), è arrivato nel Paese di destinazione, se vi si trova ancora e viene utilizzato conformemente allo scopo previsto. Inoltre occorre verificare se le dichiarazioni di non riesportazione sono sempre state firmate dalle autorità governative e se le utilizzazioni previste vi erano descritte in modo sufficientemente preciso, per garantire che l'impiego del materiale bellico sia conforme al diritto internazionale, agli impegni internazionali e ai principi della politica estera svizzera.

Oltre a ciò il Consiglio federale è invitato a indicare quante persone dell'Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico controllano se i governi dei Paesi di destinazione rispettano gli obblighi previsti dalle dichiarazioni di non riesportazione e qual è la frequenza di tali controlli.

Il Consiglio federale è inoltre incaricato di comunicare il quantitativo di pezzi singoli e di elementi di assemblaggio del materiale bellico che la Svizzera ha esportato durante lo stesso periodo - pezzi che, secondo l'articolo 18 capoverso 2 LMB, non sono soggetti alla dichiarazione di non esportazione - e in quale misura tale materiale bellico è stato fornito a Stati verso i quali l'esportazione di materiale bellico non è autorizzata; in base a questi risultati esso è invitato a valutare se ritiene necessaria una modifica dell'articolo 18 LMB.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ammette che l'utilizzazione e le possibilità di verifica delle dichiarazioni di non riesportazione (NWAE) devono essere migliorate. Basandosi sulle raccomandazioni del gruppo di lavoro che ha istituito, esso ha adottato una serie di misure intese, quando ciò è opportuno e possibile, in particolare a:

- formulare più chiaramente le NWAE (tra l'altro precisando e standardizzando il loro contenuto e soprattutto la nozione di "non riesportazione");

- garantire, mediante uno scambio di note, che si tratta di una dichiarazione che vincola il governo (finora le NWAE venivano di regola firmate semplicemente dall'ente aggiudicatore dello Stato);

- migliorare l'informazione in merito al luogo di destinazione finale del materiale bellico (per esempio convenendo quale condizione il diritto di effettuare ispezioni "post-shipment");

- rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra i servizi competenti.

Il fatto di verificare se il materiale bellico esportato è arrivato nel Paese di destinazione è uno dei compiti dell'Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico (art. 20 lett. a dell'ordinanza sul materiale bellico). Esso collabora con il SECO e il DFAE. Siccome le inchieste della polizia giudiziaria sono state trasferite nel 2001 alla Polizia giudiziaria federale, l'Ufficio centrale non è più dotato di personale, dalla fine del 2005, a causa di un piano di rinuncia dei compiti. Nel frattempo, finché non si troverà un'altra soluzione, i lavori amministrativi continuano a essere svolti dal Servizio di analisi e prevenzione dell'Ufficio federale di polizia.

Del resto, le altre richieste contenute nel postulato sono eccessivamente ambiziose. Esaminare sistematicamente se il materiale bellico, esportato in base alla LMB in seguito alla sua entrata in vigore nel 1998, è arrivato nel Paese di destinazione, se vi si trova ancora e se viene utilizzato conformemente allo scopo previsto, sarebbe un compito sproporzionato e spesso irrealizzabile, in particolare quando si tratta di materiale di consumo per un unico uso. A tale scopo occorrerebbe verificare circa 6000 esportazioni.

Se si prescinde da poche eccezioni, come ad esempio in caso di utilizzazione esclusiva per l'ONU, l'acquirente finale non richiede indicazioni in merito all'uso previsto. Ciò non è d'altronde previsto neanche nella legislazione sul materiale bellico e non è usuale nemmeno a livello internazionale; lo scopo dell'utilizzazione del materiale bellico è implicito per principio.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.