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05.3574 · Mozione · 2005-10-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Occorre revocare il divieto di intercettare le conversazioni telefoniche effettuate da detenuti.

Begründung

Sembra che sulla base di una decisione del Tribunale federale le persone detenute, perlomeno quelle in vista di estradizione, siano autorizzate a effettuare nel mondo intero, dal carcere, chiamate telefoniche non intercettate.

Questo privilegio è sfruttato dai detenuti, che in alcuni casi utilizzano il telefono al fine di pianificare, discutere e realizzare azioni criminose, soprattutto nell'ambito della droga.

Nell'interesse della pubblica sicurezza vi è l'urgenza di vietare immediatamente queste pratiche finalizzate alla pianificazione di crimini.

La possibilità di effettuare liberamente chiamate telefoniche è incomprensibilmente già stata accordata anche a detenuti accusati di omicidio, come mostra l'esempio dell'intervista telefonica concessa a una TV del suo Paese da un cittadino russo, accusato dell'omicidio di un controllore di volo di Skyguide, direttamente dalla sua cella della clinica psichiatrica di Rheinau. La chiamata telefonica è stata effettuata senza alcuna intercettazione esterna.

Occorre impedire simili abusi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore della mozione chiede la revoca del divieto categorico di intercettare le conversazioni telefoniche di persone detenute. Tale divieto non è previsto né dal diritto federale né da quello cantonale.

Il diritto di effettuare chiamate telefoniche rientra tuttavia nella sfera di protezione di diverse libertà fondamentali individuali, tutelate dalla Costituzione federale (Cost.) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), e tale diritto può in linea di massima essere invocato anche dai detenuti. Si menziona in proposito il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 13 cpv. 1 Cost. e art. 8 n. 1 CEDU) o il diritto di esprimere la propria opinione (art. 16 Cost.; art. 8 n. 1 CEDU). Questi diritti fondamentali non hanno tuttavia un carattere assoluto: giusta l'articolo 36 Cost., tali diritti possono subire delle restrizioni, se fondate su una base legale.

In materia di limitazioni dei contatti telefonici di detenuti con il mondo esterno, il diritto svizzero prevede norme diverse a seconda della forma di privazione della libertà (carcere preventivo, carcere provvisorio in vista d'estradizione, esecuzione di pene e misure, carcere in vista del rinvio forzato). Tali regole sono prevalentemente formulate quali norme potestative e consentono di disciplinare il traffico telefonico in modo flessibile e in funzione delle peculiarità del singolo caso. In questo parere non vi è lo spazio per illustrare in modo completo il quadro giuridico, tanto più che le pertinenti disposizioni fanno parte della procedura penale cantonale e del diritto cantonale in materia di esecuzione delle pene. Per determinati ambiti esistono inoltre disposizioni speciali di diritto federale: in materia di controllo delle conversazioni con gli avvocati o di intercettazioni telefoniche segrete per far luce su gravi reati nell'ambito di una procedura penale (secondo le disposizioni della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; LSCPT, RS 780.1).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le restrizioni della libertà personale di detenuti sono ammesse se ciò è reso necessario dallo scopo concreto dell'incarcerazione, dalle esigenze dettate dal regime dell'istituto carcerario o per garantire la sicurezza. Contrariamente alle considerazioni dell'autore della mozione, un divieto generale di procedere a intercettazioni telefoniche non può essere desunto nemmeno dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Anche per quel che concerne il carcere in vista del rinvio forzato, contraddistinto da un regime detentivo liberale, il Tribunale federale ha chiaramente stabilito che, in caso di concreti problemi di sicurezza, nei singoli casi si giustificano senz'altro restrizioni dei contatti con il mondo esterno (DTF 123 I 128 seg., 122 Ia 226, 122 II 303 seg., 311).

Poiché nella prassi le situazioni di particolare pericolo non sono frequenti, in molti ambiti i detenuti hanno di fatto libero accesso ad apparecchi telefonici, in modo da poter mantenere i contatti con il mondo esterno. Ciò non significa tuttavia che le autorità competenti non possano limitare, controllare o vietare l'uso del telefono in caso di accresciuto rischio di abuso (in casi concreti, non soltanto in caso di rischio teorico).

Riassumendo, va rilevato che il diritto vigente conferisce la facoltà alle autorità responsabili a tutti i livelli di intervenire in presenza di indizi concreti di possibile abuso telefonico da parte di detenuti. Un controllo preventivo sistematico delle conversazioni telefoniche di tutti i detenuti, a prescindere dalla loro concreta situazione carceraria, sarebbe una misura sproporzionata in considerazione dei limiti costituzionali e degli importanti costi che ne deriverebbero.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.