05.3597 · Postulato · 2005-10-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a esaminare la possibilità di inserire nella legge il principio del controfinanziamento di riduzioni di imposte rispettivamente di perdite di entrate pianificate.
Begründung
Il Consiglio federale è dell'avviso che le uscite supplementari debbano essere compensate.
Con l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio, il principio del freno all'indebitamento secondo l'articolo 159 della Costituzione pone condizioni particolari per l'approvazione di nuove uscite (maggioranza qualificata).
Lo stesso principio dovrebbe essere applicato anche alle perdite di entrate pianificate come quelle che risultano da una riduzione delle imposte.
In vista dell'attenuazione della "penalizzazione del matrimonio" e della perdita di gettito che ne deriva, il Consiglio federale si è espresso a favore del controfinanziamento.
Con la sua mozione su questo tema, la Commissione dell'economia e dei tributi ha pure chiesto al Consiglio federale di indicare il modo del controfinanziamento. La mozione della Commissione è stata accolta il 29 settembre 2005 dal Consiglio degli Stati senza voti contrari.
Come il freno all'indebitamento, anche il principio del controfinanziamento dovrebbe essere ancorato nella legislazione. Non è sufficiente porre l'indicazione "risparmi nei dipartimenti" o "risparmi a livello istituzionale".
L'ancoraggio a livello legislativo del principio del controfinanziamento dovrebbe permettere al Parlamento di prendere le decisioni relative a perdite di entrate con conoscenza delle reali conseguenze. Le riduzioni fiscali proposte dovranno essere compensate da entrate supplementari o da minori uscite. Le forze politiche verrebbero messe nella condizione di esaminare in un ampio contesto la sostenibilità politico-finanziaria e sociale dei disegni di legge in materia tributaria.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Già oggi il freno all'indebitamento garantisce il rispetto del principio del controfinanziamento nella politica finanziaria. La Costituzione federale (art. 126 cpv. 2) e la legge sulle finanze della Confederazione (art. 24 segg.) esigono un bilancio equilibrato a medio termine. Secondo queste disposizioni i disavanzi d'esercizio del conto finanziario sono ammessi solo quando la situazione economica lo richiede e se possono essere compensati a medio termine con delle maggiori entrate. Ciò significa che sia in caso di minori entrate, sia in caso di maggiori uscite il finanziamento deve essere garantito, fintanto che le prescrizioni del freno all'indebitamente sono rispettate.
Se detto principio venisse ulteriormente ancorato nella legislazione, la procedura in uso verrebbe quindi riconfermata. Inoltre, il proposto ancoraggio del principio del controfinanziamento comporterebbe il pericolo di un'eccessiva regolamentazione, nel senso che lo stesso obiettivo sarebbe perseguito con diversi strumenti di politica finanziaria. Il Consiglio federale è del parere che ciò non rispecchi il principio di una politica finanziaria trasparente e comprensibile.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.