05.3603 · Interpellanza · 2005-10-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Le aspettative nei confronti dello Stato continuano a crescere mentre le risorse finanziarie e di personale diventano sempre più scarse. La Confederazione, i cantoni e i comuni verificano i loro compiti e riformano le loro amministrazioni. La nuova LFC della Confederazione, la NPC, la verifica dei compiti e la riforma dell'amministrazione federale ne sono un esempio. In tali riforme vi è un'accresciuta ricerca di soluzioni che prevedono nuove forme di partenariato tra Stato e privati (partenariato pubblico privato, abbreviato PPP). In un recente studio preliminare sono state individuate in modo sistematico le possibilità di impiego del PPP e sono state elaborate le condizioni quadro per la sua applicazione in Svizzera. Il PPP potrebbe essere la via percorribile per lo svolgimento di molti compiti pubblici.
La Confederazione è invitata a esprimersi sulle seguenti domande:
1. Il partenariato con i privati può aiutare ad adempiere compiti pubblici in modo migliore e più economico? In particolare attraverso comunità di rischio e di responsabilità (a differenza delle privatizzazioni materiali o formali)?
2. In quale ambito il PPP presenta un elevato potenziale per la Confederazione: nell'adempimento dei compiti, nella collaborazione con i cantoni o nella collaborazione con i privati? Nell'impiego più efficace delle risorse federali (contributi, sussidi, aiuti finanziari)? Nello sgravio delle risorse degli enti pubblici? Per migliorare la qualità delle prestazioni in modo più duraturo? Per migliorare il controllo dei rischi e la conoscenza della complessità della situazione? Per rafforzare la tendenza all'innovazione dello Stato? Di quanto è possibile aumentare l'efficienza e il risparmio?
3. A quali compiti federali il Consiglio federale ritiene opportuno applicare il PPP e in quali settori esso è quindi effettivamente disposto a lanciare presto progetti pilota (ad es. politica finanziaria, difesa, educazione, cultura, sanità, socialità e infrastrutture)?
4. Il Consiglio federale è disposto a confrontare regolarmente nei suoi progetti d'investimento gli acquisti "classici" con varianti di PPP per valersi dei possibili vantaggi di questi ultimi in termini di efficienza ed efficacia?
5. Il Consiglio federale come ritiene sia possibile integrare progetti di PPP nell'ordinamento politico e giuridico senza ledere il ruolo del popolo e del Parlamento? Quali possibilità vi sono, nel diritto attuale, di ricorrere a soluzioni di PPP? In quale ambito sono utili o addirittura necessarie riforme giuridiche mirate? Mi riferisco ad esempio al settore degli acquisti pubblici, delle infrastrutture o delle politiche settoriali (ad es. la politica regionale e la politica culturale).
6. Il Consiglio federale è disposto a impegnare la Confederazione in una rete svizzera di competenze in materia di PPP, in collaborazione con i cantoni, i comuni e i privati?
Stellungnahme des Bundesrates
In molti ambiti la Confederazione intrattiene già un'intensa collaborazione con il settore privato, che tuttavia raramente viene definita PPP. Concretamente, il Consiglio federale risponde alle domande poste nel modo seguente:
1. Il partenariato con i privati può contribuire a far adempiere in modo migliore e più economico i compiti pubblici. La conditio sine qua non per la nascita di un partenariato con i privati sotto forma di PPP, che sia efficace per lo Stato, è però di trasferire la responsabilità e i rischi ai partner privati. Lo Stato e i privati dovrebbero assumersi i rischi che meglio sono in grado di affrontare.
2. Il PPP può contribuire, a determinate condizioni, a un'attribuzione ottimale dei rischi e delle complessità, all'impiego della forza innovatrice dell'economia privata e pertanto a un impiego più efficiente delle risorse pubbliche. Nel caso della Svizzera mancano valori empirici corrispondenti che consentano di quantificare questi effetti.
3. Il PPP potrebbe essere utilizzato in modo sensato, nell'ambito dell'adempimento dei compiti federali, in primo luogo nei settori delle costruzioni per l'amministrazione (in particolare delle costruzioni speciali), dell'informatica, della cultura (museo nazionale) e del militare. Per la Confederazione diventa più difficile applicare il PPP nel settore delle infrastrutture dei trasporti (strade, ferrovie) poiché essa non è il committente, ma l'erogatore di sussidi. L'esperienza insegna che a queste condizioni non è consigliabile fare ricorso a soluzioni che vedono l'adozione del PPP poiché si crea un numero (troppo) elevato di interfacce. Inoltre, occorre rilevare che le soluzioni basate sul PPP sono estremamente complesse e che l'amministrazione federale deve sviluppare dapprima le conoscenze necessarie a tal fine.
4. Nel settore dei trasporti sono già stati parzialmente effettuati dei confronti tra l'acquisto convenzionale e le soluzioni basate sul PPP. In uno studio di UBS Warburg del 2001 è stata verificata l'applicabilità del PPP nei progetti "Circonvallazione Rapperswil", "Equipaggiamenti ferroviari del tunnel di base del Lötschberg" e "M2 Losanna". Lo studio non ha tuttavia indicato nessun vantaggio decisivo delle suddette soluzioni. Il Consiglio federale è sempre disposto a confrontare eventualmente soluzioni convenzionali e soluzioni basate sul PPP.
5. Ai progetti di PPP si applicano le stesse basi giuridiche che vigono per gli acquisti convenzionali e che sono stabilite nella legge federale sulle finanze della Confederazione, nella legge federale sui sussidi e nella legge federale sugli acquisti pubblici. In questo senso non è prevista nessuna riforma giuridica generale. Se necessario, occorrerà verificare nel caso concreto l'esigenza di intervenire a livello legislativo per realizzare progetti di PPP.
6. La Confederazione partecipa in termini finanziari e di personale ai lavori preparatori per la costituzione di una rete di competenze in materia di PPP. Il signor Peter Grütter, segretario generale del DFF, e il divisionario Jakob Baumann (DDPS) rappresentano la Confederazione nel relativo gruppo direttivo.
Risposta del Consiglio federale.