05.3610 · Postulato · 2005-10-06
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a fornire in un rapporto le seguenti informazioni:
1. il numero degli agenti giurati appartenenti ai corpi di polizia, suddivisi per cantoni e comuni;
2. il numero degli agenti giurati dei corpi di polizia istruiti per il servizio d'ordine di sorveglianza e per quello d'intervento;
3. il numero degli agenti giurati dei corpi di polizia appartenenti a unità speciali antiterrorismo (protezione delle persone e degli oggetti, intervento);
4. l'effettivo del personale civile non giurato impiegato presso i corpi di polizia cantonali e comunali;
5. il numero di persone che, su incarico della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, adempiono compiti di sicurezza in un servizio di sicurezza privato;
6. il numero di agenti di polizia attualmente non necessari grazie all'impiego dell'esercito;
7. le spese del bilancio pubblico (Confederazione, cantoni, comuni, nonché totale) per la polizia;
8. l'ammontare delle indennità finanziarie versate dalla Confederazione ai cantoni per prestazioni in materia di polizia (art. 28 LMSI) per:
a. il trattamento delle informazioni (protezione dello Stato);
b. i compiti di protezione;
c. gli interventi in occasione di eventi straordinari;
d. l'Istituto svizzero di polizia a Neuchâtel.
9. Inoltre il Consiglio federale è invitato a indicare come intende migliorare la statistica sulla criminalità e gli indici della criminalità in Svizzera nonché le informazioni destinate all'"European Sourcebook of Crime and Criminal Justice" istituito nel 1996 dal Consiglio d'Europa, e se è disposto a incaricare l'Ufficio federale di statistica di elaborare una statistica in materia di polizia.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il postulato chiede un rilevamento quantitativo dei dati statistici di polizia a livello federale, cantonale e comunale. Il Consiglio federale è disposto a entrare nel merito delle questioni che rientrano nel suo ambito di competenza.
1.-4. La pubblicazione delle cifre dettagliate concernenti le polizie cantonali e comunali e in particolare l'assegnazione di compiti speciali non sono di competenza della Confederazione. La sovranità in materia dei dati spetta alla Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera, ossia ai cantoni. Sono questi ultimi o eventualmente i comuni a decidere se e in che misura vogliono o possono rendere note le cifre dettagliate.
6./8. Il numero degli agenti di polizia non necessari grazie alI'impiego dell'esercito varia di anno in anno a seconda degli avvenimenti. Per quanto riguarda gli ultimi anni, il loro numero viene attualmente accertato e il Parlamento ne sarà informato non appena i risultati saranno disponibili. Lo stesso dicasi per le indennità che la Confederazione paga ai cantoni e ai comuni per le prestazioni di polizia.
5./7. Per esperienza il rilevamento nei cantoni di dati statistici confrontabili è oneroso e richiede molto tempo. Non in tutti i cantoni è noto quante persone sono impiegate da ditte di sicurezza private su incarico dello Stato. La Confederazione non dispone di alcun diritto d'impartire istruzioni in materia ai cantoni. I dati dei cantoni e dei comuni sono in parte incompleti e vecchi. È inoltre difficile stabilire per tutti i cantoni e i comuni criteri di classificazione unitari e perciò confrontabili. Se tali criteri dovessero essere fissati, ciò comporterebbe costi molto alti e i benefici sarebbero minimi.
9. L'11 novembre 2005 la Conferenza dei direttori cantonali dei dipartimenti di giustizia e polizia ha deciso di realizzare il progetto per una nuova ampia statistica criminale di polizia (SCP) elaborato dall'Ufficio federale di statistica (UFS). La soluzione proposta dall'UFS prevede di prelevare i dati in materia di polizia precedentemente registrati nei sistemi dei cantoni e di riutilizzarli centralmente. In tal caso l'UFS elaborerebbe le statistiche criminali dei cantoni come la SCP, offrendo ai cantoni varie prestazioni.
Il Consiglio federale presenterà pertanto un rapporto al Parlamento sui dati richiesti ai punti 6 e 8 e sulle informazioni richieste ai punti 1 a 4 nella misura in cui i cantoni e i comuni le rendono note. Il Consiglio federale è invece contrario a informare sui punti 5 e 7, poiché la Confederazione non dispone di un diritto d'impartire istruzioni ai cantoni. Non è opportuno effettuare una statistica se non vi sono dati di riferimento. I costi sarebbero nettamente superiori ai benefici.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.