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05.3616 · Interpellanza · 2005-10-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Approvati i Bilaterali Il da parte svizzera, sembra che la Commissione europea, attraverso le direzioni generali della concorrenza e delle relazioni esterne, intenda far pressione sul nostro Paese per limitare i privilegi fiscali accordati da alcuni cantoni a certe imprese estere e a certi residenti stranieri.

Mi permetto quindi di porre le seguenti domande al Consiglio federale:

1. Il Consiglio federale ha ricevuto una missiva dalla Commissione europea su questo tema? Nell'affermativa, quando ne renderà pubblico il contenuto?

2. Che cosa pensa il Consiglio federale della concorrenza fiscale tra i cantoni svizzeri che induce alcuni cantoni a diventare luogo di sede statutaria di imprese internazionali o di loro filiali che detengono unicamente modesti uffici e una casella postale?

3. Il Consiglio federale sa quante sono le imprese che, pur esercitando prevalentemente la loro attività non in Svizzera ma nell'Unione europea (UE), si sono trasferite, grazie alla sede statutaria dei loro uffici o delle loro filiali, dall'UE nei cantoni?

4. Il Consiglio federale è a conoscenza di pressioni da parte dell'UE per limitare la concorrenza fiscale non soltanto in seno all'UE ma anche nei Paesi limitrofi, ossia anche in Svizzera?

5. Il Consiglio federale è a conoscenza di analoghe pressioni dell'UE esercitate su taluni cantoni svizzeri?

6. Il Consiglio federale ha valutato giuridicamente il rischio di sanzioni dirette contro i governi cantonali che potrebbero ledere la Svizzera intera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La direzione generale delle relazioni esterne della Commissione europea ha indirizzato una lettera alla missione svizzera a Bruxelles, chiedendo informazioni sulle regole che disciplinano la fiscalità delle società a statuto speciale nei cantoni. La domanda è stata presentata nell'ambito delle consultazioni bilaterali regolari basate sull'accordo di libero scambio con la Comunità europea del 1972.

2. L'articolo 28 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni definisce il quadro legale entro il quale i cantoni possono legiferare in materia di statuto fiscale delle società holding, società d'amministrazione o società miste. Le leggi cantonali prevedono sgravi fiscali per le cosiddette società d'amministrazione che hanno in Svizzera un'attività amministrativa ma non svolgono attività commerciali. I cantoni hanno applicato disposizioni legali simili da decenni senza creare difficoltà particolari fino ad oggi.

3. A livello di legge sull'imposta federale diretta non esistono statuti fiscali speciali paragonabili a quelli dei cantoni in virtù della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (vedi risposta alla domanda 2).

Spetta ai cantoni tenere i registri delle società domiciliate sul loro territorio.

In un mondo sempre più globalizzato, i trasferimenti d'attività delle società (nei due sensi: importazioni ed esportazioni di funzioni e attività) sono fatti normali che si verificano quasi quotidianamente. Possono assumere varie forme e non sono oggetto di statistiche fiscali specifiche.

4. Il tema della concorrenza fiscale è stato trattato da diverse istituzioni e organizzazioni, segnatamente dall'UE e dall'OCSE. La Svizzera partecipa, in quanto Paese osservatore, al Forum sulle pratiche fiscali dannose in seno all'OCSE e, in quest'ambito, ha segnatamente accettato di abbandonare il cosiddetto statuto d'imposizione "fifty-fifty" e ha modificato la circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sull'imposizione delle società di servizio. Bisogna rilevare che la maggioranza dei Paesi membri dell'UE fa anche parte dell'OCSE e, di conseguenza, è direttamente implicata nel processo avviato da tale organizzazione.

Occorre inoltre constatare che nessuna disposizione legale, convenzionale o altra dà diritto all'Unione europea o agli Stati membri di contestare le aliquote d'imposta in Svizzera, purché non vi sia una discriminazione basata sulla nazionalità dei soggetti fiscali.

5. Il Consiglio federale è il principale interlocutore degli organi dell'Unione europea se questi ultimi desiderano discutere alcuni punti che concernono le relazioni bilaterali. Il Consiglio federale associa i governi cantonali alla preparazione di decisioni concernenti le loro competenze o i loro interessi essenziali, informandoli e consultandoli.

Il Consiglio federale non è a conoscenza di pressioni dirette fatte dagli organi dell'UE a cantoni svizzeri.

6. Allo stadio attuale, la direzione generale delle relazioni esterne della Commissione europea ha semplicemente domandato alla missione svizzera a Bruxelles di fornire informazioni concernenti le disposizioni giuridiche sugli sgravi fiscali di cui beneficiano alcuni tipi di società a livello cantonale. A uno stadio seguente, funzionari delle due parti discuteranno, nell'ambito di una riunione ordinaria del comitato misto, i punti che interessano i rappresentanti della commissione. Non sono state pronunciate minacce di sanzioni in questo contesto. Secondo l'accordo del 1972 il comitato misto si consulta e può formulare raccomandazioni.

Risposta del Consiglio federale.