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05.3652 · Interpellanza · 2005-10-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La Svizzera conosce essenzialmente un regime fiscale basato sulla concorrenza; la Confederazione si limita a fissare i principi dell'armonizzazione formale delle imposte dirette di Confederazione, cantoni e comuni.

Il Consiglio federale ricorda spesso che la concorrenza fiscale intercantonale presenta effetti positivi per le persone fisiche e giuridiche. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. A prescindere dall'armonizzazione formale, dove situa i limiti della concorrenza fiscale intercantonale per le persone fisiche e giuridiche?

2. A suo avviso, quali sono gli effetti negativi di tale concorrenza per la Confederazione e i cantoni?

3. Come giudica i progetti di riduzione d'imposta di alcuni cantoni (SH, OW, SG), comprendenti una tariffa decrescente per gli alti redditi, nonché i rischi dell'effetto domino sugli altri cantoni che si era verificato per l'imposta sulle successioni e sulle donazioni?

4. Le tariffe decrescenti per gli alti redditi sono ancora compatibili con il principio costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica?

5. Vista la concorrenza fiscale rovinosa esistente tra cantoni per attirare le imprese sul proprio territorio affinché vi rimangano, il Consiglio federale non ritiene opportuno introdurre l'armonizzazione materiale delle imposte almeno per le persone giuridiche?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Limiti della concorrenza fiscale intercantonale: una limitazione politica della concorrenza fiscale intercantonale s'impone quando la stessa può essere definita rovinosa. Vi è concorrenza fiscale rovinosa quando i cantoni sono obbligati a ridurre le imposte a un livello tale da rendere impossibile il finanziamento delle prestazioni pubbliche. Secondo studi empirici, le migrazioni all'interno della Svizzera per ragioni fiscali esistono effettivamente ma non impediscono affatto il finanziamento delle prestazioni pubbliche.

2. Svantaggi della concorrenza fiscale: nella letteratura sono discussi soprattutto due possibili svantaggi della concorrenza fiscale. In primo luogo, si teme che la concorrenza fiscale comporti una concorrenza nella riduzione fiscale, che provocherebbe uno smantellamento strisciante dell'infrastruttura; in secondo luogo, la concorrenza fiscale limita enormemente le possibilità politiche di ridistribuzione del reddito e della sostanza. Secondo il Consiglio federale la Svizzera oggi non corre rischi del genere.

3. Valutazione dei progetti di riduzione fiscale di alcuni cantoni: in diversi cantoni si riscontra in effetti una tendenza a tariffe decrescenti per i redditi più alti visto che a partire da un certo reddito i proventi supplementari sono imposti a un'aliquota inferiore. Tuttavia, l'aumento del reddito provoca pur sempre un aumento dell'ammontare d'imposta. L'autonomia fiscale e tariffaria dei cantoni è tutelata dalla Costituzione federale. Di conseguenza, spetta in primo luogo alla popolazione dei cantoni interessati procedere a un giudizio politico della struttura delle tariffe d'imposta. Non va comunque sopravvalutato il pericolo di concorrenza fiscale rovinosa dei progetti di riduzione delle imposte perché, innanzitutto, tutte le leggi fiscali cantonali sono soggette a una legittimazione democratica e, secondariamente, i tribunali esaminano nel caso concreto la costituzionalità di tali leggi.

4. Conformità costituzionale dei progetti di riduzione fiscale al principio dell'imposizione secondo la capacità economica: in funzione del suo assetto concreto, la tariffa fiscale decrescente potrebbe violare il principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 8 Cost.). Come già detto, spetta ai tribunali esaminare questo aspetto. Il principio costituzionale lascia al legislatore un ampio margine di manovra per attuare i suoi progetti politici.

5. Armonizzazione fiscale materiale per le persone giuridiche: la sovranità fiscale dei cantoni è un cardine del sistema fiscale svizzero. Ciò vale pure per l'imposizione delle persone giuridiche. Un'armonizzazione dell'imposizione delle persone giuridiche (unificazione delle tariffe) avrebbe in ultima analisi conseguenze assai negative sulla concorrenza fiscale internazionale. Pertanto, il Consiglio federale non ritiene opportuno procedere all'armonizzazione materiale dell'imposizione delle persone giuridiche.

Risposta del Consiglio federale.

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