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Armonizzazione fiscale in materia di valore locativo. Parità di trattamento tra locatari e proprietari d'abitazioni

05.3663 · Postulato · 2005-10-07

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a intervenire affinché il principio dell'equità fiscale in Svizzera sia applicato anche all'imposizione della proprietà abitativa e alla determinazione del valore locativo, garantendo la parità sia tra locatari e proprietari sia tra i cantoni. Il governo è incaricato di sottoporre al Parlamento un rapporto sui tassi d'imposizione del valore locativo nei singoli cantoni, indicante gli scarti fra questi valori, e di proporre le modifiche legali e di prassi in materia di tassazione necessarie al trattamento equo dei contribuenti in Svizzera.

Begründung

L'equità fiscale si basa, tra l'altro, sul principio che fattispecie uguali vanno imposte in modo uguale. In realtà si constata che le prassi cantonali in materia di tassazione divergono in differenti settori, ciò che lede il principio della parità di trattamento. L'imposizione del valore locativo nel cantone di Basilea Campagna ne è un esempio noto. In questo cantone i valori locativi per appartamenti e case unifamiliari sono da sempre molto inferiori alle pigioni di oggetti comparabili sul mercato. La modifica del 20 giugno 1991 della legge sulle imposte cantonali e comunali e sulla perequazione finanziaria (StG/BL) ha soppresso il calcolo in base al valore di mercato, introducendo la stima "moderata" dei valori locativi. Per compensare in parte il privilegio concesso ai proprietari d'abitazioni, il cantone di Basilea Campagna ha nel contempo introdotto la deduzione forfetaria per i locatari (o gli affittuari), i loro coniugi e tutti i figli che vivono con loro. Questa deduzione dei costi di locazione ammontava inizialmente a 1000 franchi per persona ed è passata successivamente a 1500 franchi.

Malgrado la deduzione per i locatari, il Tribunale federale ha accertato la disparità di trattamento, rilevando il conflitto con la LAID e ha ordinato al cantone di adottare una normativa rispettante il principio dell'equità e conforme alla LAID (vedi sentenza 2P.313/2003 dell'udienza del 27 maggio 2005 della II Corte di diritto pubblico).

Affinché il principio della parità di trattamento possa essere applicato, il Consiglio federale è invitato a presentare le differenti prassi cantonali in materia d'imposizione del valore locativo, a indicare come è garantita la parità di trattamento tra locatari e proprietari d'abitazioni, nonché a precisare se occorre modificare la prassi in materia di tassazione o la LAID al fine garantire l'equità fiscale anche tra i cantoni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel vigente sistema dell'imposizione della proprietà abitativa, sia la LIFD (art. 21 cpv. 1 lett. b) sia le leggi cantonali concernenti l'imposta sul reddito considerano il valore locativo di un immobile utilizzato in proprio come reddito imponibile. L'imposizione del valore locativo oggi non dipende più soltanto dal principio costituzionale della parità di trattamento bensì è vincolante per i cantoni in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 LAID.

Il valore locativo dell'immobile utilizzato in proprio dovrebbe in linea di massima corrispondere al valore di mercato. Nella prassi è tuttavia spesso difficile determinare il valore di mercato (pigione usuale nella località). Così i cantoni hanno introdotto differenti procedure per stabilire il valore di mercato mediante parametri provvisori. Il valore locativo è quindi spesso inferiore al valore di mercato, poiché, oltre al principio della parità di trattamento, molti cantoni danno peso anche alla promozione dell'accesso alla proprietà, parimenti ancorata nella Costituzione. Nella citata sentenza 2P.313/2003 il Tribunale federale ammette d'altronde espressamente questa prassi. Tuttavia, In nessun caso il valore locativo può essere inferiore al 60 per cento della pigione di mercato, poiché altrimenti la parità di trattamento tra proprietari d'abitazioni e locatari sancita dalla Costituzione non sarebbe più garantita. Da parte sua, nell'ambito dell'imposta federale diretta, L'Amministrazione federale delle contribuzioni interviene sempre presso i cantoni, se questi ultimi oltrepassano il loro margine d'apprezzamento (cfr. ad es. circolare dell'AFC del 15 marzo 2005). Secondo prassi abituale ciò è il caso, se nella media cantonale il limite scende al di sotto del 70 per cento del valore di mercato.

L'armonizzazione legale tra cantoni andrebbe semmai raggiunta attraverso la LAID. Un'equità assoluta della prassi non sarebbe però garantita neppure in tal caso, poiché ai cantoni rimarrebbe un margine di manovra nel definire la pigione di mercato.

Sul sito Internet dell'AFC è accessibile una pubblicazione intitolata "L'imposition de la valeur locative" che comprende un ampio elenco dei differenti calcoli dei valori locativi di tutti i cantoni (http://www.estv.admin.ch/data/ist/f/dossier/f5.pdf).

In sintesi si può quindi affermare che, entro i limiti posti dal Tribunale federale, la parità di trattamento tra locatari e proprietari d'abitazioni è garantita. I cantoni dovrebbero inoltre essere liberi di promuovere l'accesso alla proprietà entro limiti tollerabili. Le prassi cantonali concernenti il calcolo dei valori locativi sono accessibili pubblicamente, ragion per cui si può rinunciare alla redazione di un rapporto.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.