05.3669 · Interpellanza · 2005-10-07
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale sull'imposizione del tabacco obbliga i fabbricanti e gli importatori di sigarette a versare 0,13 centesimi al massimo per sigaretta in un fondo per la prevenzione del tabagismo. Sono così disponibili circa 18 milioni di franchi all'anno. La legge dice chiaramente che il fondo deve essere gestito da un'organizzazione di prevenzione sotto la vigilanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica e in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport. La realtà è però un'altra.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Perché il Consiglio federale ha integrato il fondo nell'UFSP, contrariamente a quanto previsto dalla legge?
2. Come si giustifica il fatto che il fondo, la competenza per l'elaborazione del programma di prevenzione del tabagismo e i programmi operativi di prevenzione facciano tutti capo allo stesso ufficio, cui oltretutto spetta anche la vigilanza sulle attività legate al fondo?
3. È conforme alla volontà del legislatore il fatto che l'amministrazione finanzi propri progetti costosi attingendo a questo fondo?
4. Quando sarà presentato il rapporto annuale 2004 con un consuntivo che soddisfi le prescrizioni minime sulla presentazione dei conti?
5. Quanto si spende per il finanziamento di progetti interni all'amministrazione ed esterni e quanto per la gestione del fondo (servizio specializzato, amministrazione, valutazione e perizie esterne)?
6. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che la collaborazione con i responsabili dei richiedenti cantonali e regionali è molto difficile e lenta? (Una domanda del gruppo di lavoro cantonale per la prevenzione delle dipendenze del canton Argovia in materia di prevenzione del tabagismo è stata discussa preliminarmente con l'UFSP nel dicembre 2004 e presentata a metà gennaio 2005. In maggio, su nostro sollecito, ci è stato comunicato che era ancora in corso la perizia esterna. La decisione ci è infine pervenuta in giugno.)
7. La Confederazione non ha consultato i cantoni in merito all'impostazione del fondo né li incita a realizzare progetti comuni. Cosa intende fare in futuro per migliorare la cooperazione con i cantoni nell'ambito della prevenzione del tabagismo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Durante l'elaborazione dell'ordinanza del 5 marzo 2004 sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT; RS 641.316) sono state valutate le condizioni giuridiche quadro per l'impostazione del fondo. Dagli accertamenti è emerso che nell'ambito delle basi giuridiche esistenti (in particolare l'art. 28 cpv. 2 lett. c della legge federale del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco; RS 641.31) vi erano due sole possibilità giuridicamente ammissibili e al contempo realistiche dal profilo organizzativo:
a. una fondazione privata incaricata di organizzare la prevenzione;
b. un servizio specializzato integrato dal profilo amministrativo nell'UFSP.
Entrambe le varianti sono state sottoposte a un esame approfondito dal punto di vista giuridico e scientifico-amministrativo. Sulla base di queste analisi, il Consiglio federale ha optato per una soluzione interna all'amministrazione sotto forma di servizio specializzato dell'UFSP. Tra i vantaggi hanno pesato in particolare l'attuabilità in tempi brevi, l'onere amministrativo contenuto e la facilità di coordinamento con il programma nazionale per la prevenzione del tabagismo.
La scelta della variante ha tenuto conto anche del fatto che l'impostazione adottata per l'organizzazione della prevenzione non ha carattere definitivo. L'organizzazione e la forma giuridica del fondo saranno valutate tre anni dopo l'entrata in vigore e se necessario adeguate (cfr. art. 14 cpv. 2 OFPT).
2. Nel concretizzare la disposizione della legge, il Consiglio federale ha stabilito nell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo che il fondo sia amministrato da un servizio specializzato dell'UFSP (art. 3 cpv. 1 OFPT) e che i compiti siano adempiuti in collaborazione con l'UFSPO (art. 3 cpv. 3 OFPT).
Ai sensi dell'OFPT, la vigilanza non spetta all'UFSP, bensì al DFI (art. 12 cpv. 1 OFPT), mentre la vigilanza finanziaria è esercitata dal Controllo federale delle finanze conformemente alla legge sul controllo delle finanze. Gli attivi del fondo sono amministrati separatamente dall'Amministrazione federale delle finanze (conformemente all'art. 35 cpv. 1 della legge del 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione; RS 611.0).
Sono quindi stati adottati assolutamente tutti i provvedimenti giuridici e organizzativi necessari per garantire l'autonomia del fondo, benché questo sia integrato nell'UFSP.
3. Nelle disposizioni transitorie (art. 15 cpv. 2 OFPT), in relazione al taglio dei crediti per la prevenzione, il Consiglio federale ha stabilito che fino al 31 dicembre 2005 i progetti d'intervento in collaborazione con le ONG in corso e la campagna di prevenzione del programma nazionale per la prevenzione del tabagismo saranno finanziati con le risorse del fondo.
I progetti futuri saranno sottoposti al normale processo di valutazione a partire dal 1° gennaio 2006.
4. Il resoconto sul primo anno d'esercizio (aprile 2004 a aprile 2005) è stato approvato dal DFI in qualità di autorità di vigilanza all'inizio di ottobre. È stato scelto questo periodo d'esercizio perché il servizio specializzato per la gestione del fondo per la prevenzione del tabagismo è stato costituito solo dopo il decreto del Consiglio federale del 5 marzo 2004.
L'imputazione e la presentazione dei conti si basano sulle norme dell'Amministrazione federale delle finanze.
5. Il rapporto annuale contiene una sintesi raggruppata secondo il tipo di costo, il finanziamento e la durata, nonché un conto annuale. Il rapporto annuale e l'utilizzazione dei mezzi sono presentati sul sito Internet del fondo (www.tabak-praevention.ch), dove sono elencati tutti i progetti di prevenzione sostenuti, nonché gli stanziamenti ripartiti secondo il settore d'attività in base all'ordinanza.
Al 31 dicembre 2004, gli attivi cumulati del fondo transitorio e del fondo per la prevenzione del tabagismo erano di 19 538 549,70 franchi:
- per i progetti di prevenzione sono stati approvati 8 609 515,40 franchi;
- i costi del personale sono stati di 225 163,35 franchi (due posti);
- per le prestazioni di consulenza - che oltre alle perizie (cfr. risposta alla domanda 6) comprendono anche la consulenza giuridica in merito alla costituzione - sono stati spesi 29 897,50 franchi;
- in base alla sintesi nel rapporto annuale (pag. 16), l'unico progetto sostenuto esclusivamente da un'unità dell'amministrazione (UFSP) è stata la campagna "Fumare fa male - Aria!", della durata di 13 mesi, con un volume di 3 milioni di franchi.
6. Secondo l'OFPT, i progetti sostenuti devono contribuire al successo della strategia nazionale di prevenzione del tabagismo. Questo criterio è esaminato nel corso del processo di valutazione - che si basa su standard e raccomandazioni internazionali.
Il primo anno d'esercizio ha mostrato che i tempi (dalla presentazione della domanda alla decisione) sono troppo lunghi. Per questo motivo, d'intesa con il DFI in qualità di autorità di vigilanza, il processo di valutazione è stato modificato in modo da garantire sia un trattamento accelerato delle domande che una valutazione solida, con la partecipazione di un gruppo consultivo. Per poter garantire una valutazione seria mediante perizie esterne supplementari, in particolare per le domande con grossi importi o considerate critiche, questo processo richiederà anche in futuro alcuni mesi.
7. La collaborazione tra i partner in materia di promozione della salute e prevenzione è effettivamente dispendiosa. Il problema è noto. Per questo motivo, il DFI ha istituito una commissione "Prevenzione+Promozione della salute 2010", incaricata di elaborare entro il febbraio 2006 un progetto e delle tesi per il futuro della prevenzione e della promozione della salute in Svizzera, in vista di un'eventuale riforma giuridica di questi settori.
In materia di prevenzione del tabagismo, i cantoni sono coinvolti attraverso vari canali:
- quasi la metà dei membri della commissione federale per la prevenzione del tabagismo è costituita da rappresentanti di organizzazioni cantonali di prevenzione;
- dei sette membri del gruppo strategico che da oltre un anno elabora la futura strategia nazionale contro il tabagismo, che dopo il 2007 sostituirà l'attuale programma nazionale per la prevenzione del tabagismo, due sono rappresentanti di servizi cantonali di medicina preventiva. Le proposte e le priorità di questo gruppo saranno sottoposte a una procedura di consultazione su ampia scala;
- il gruppo consultivo che valuta le domande al fondo per la prevenzione del tabagismo è diretto da un medico cantonale.
Nel complesso, non si può quindi affermare che i cantoni non siano coinvolti sufficientemente nella prevenzione del tabagismo.
Risposta del Consiglio federale.