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05.3682 · Postulato · 2005-10-07

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a prendere i seguenti provvedimenti volti a chiarire la copertura assicurativa per i danni causati dalle forze della natura.

1. Al Parlamento deve essere sottoposto un rapporto che fornisca informazioni sulla copertura assicurativa per i danni causati da eventi naturali.

2. In caso di importanti lacune nella copertura assicurativa, occorre esaminare una soluzione assicurativa e sottoporre al Parlamento la relativa modifica di legge.

3. Occorre inoltre esaminare l'istituzione di un fondo per la prevenzione dei pericoli naturali in collaborazione con gli assicuratori del settore.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. In Svizzera, la regolamentazione concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali è caratterizzata dal dualismo tra attività assicurativa statale e attività assicurativa privata. In 19 cantoni quest'attività è svolta da enti statali con monopolio giuridico e assicurazione obbligatoria, dalle assicurazioni cantonali degli edifici secondo le rispettive leggi cantonali. Le assicurazioni di diritto pubblico coprono circa l'80 percento degli edifici in Svizzera. Nei rimanenti sette cantoni privi di assicurazioni cantonali, l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali è offerta dagli assicuratori privati. Essa deve essere abbinata all'assicurazione contro gli incendi conformemente alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori. L'entità della copertura è uniforme come stabilito dalla legge e la garanzia degli assicuratori è limitata verso l'alto secondo l'ordinanza del 18 novembre 1992 concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali (RS 961.27). L'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali copre gli stessi rischi previsti dall'assicurazione cantonale degli edifici, salvo piccole deroghe.

L'assicurazione contro i danni causati ai beni mobili dagli elementi naturali è offerta dagli assicuratori privati in tutta la Svizzera, eccetto che in due cantoni.

Poiché la Confederazione non ha le competenze per intervenire nei confronti dei cantoni, che si assumono l'80 per cento della copertura assicurativa per i danni causati dagli elementi naturali, il Consiglio federale non può redigere il rapporto richiesto dall'autrice del postulato.

2. L'estensione dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali offerta dagli assicuratori privati è definita nell'ordinanza concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. Le lacune nella copertura riguardano soltanto i danni causati dai terremoti. Attualmente un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti degli assicuratori privati e delle assicurazioni cantonali degli edifici, esamina la fattibilità di un'assicurazione nazionale contro i terremoti. Il Consiglio federale attenderà innanzi tutto lo sviluppo e l'esito di questi chiarimenti, che non si concluderanno prima del 2007, vista la complessità della materia. Il Consiglio federale inserirà l'esito di questi chiarimenti nella valutazione della situazione del 2008. Il momento attuale non è pertanto quello adatto per presentare al Parlamento proposte per eventuali modifiche di legge.

Inoltre, l'UFAS è attualmente impegnato ad adeguare, in collaborazione con l'Associazione svizzera d'assicurazioni, le limitazioni della garanzia dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. Tale adeguamento richiede anche una modifica della pertinente ordinanza. Il maltempo di quest'estate ha evidenziato la necessità di rivedere le limitazioni attuali della garanzia.

3. La Confederazione non ha alcuna competenza unitaria nell'ambito della prevenzione dei pericoli naturali. Sussistono basi giuridiche che permettono alla Confederazione di prendere provvedimenti di protezione adeguati per gli eventi naturali frequenti come le valanghe, le frane e le inondazioni, mentre per la prevenzione dei terremoti tale presupposto non è dato. Un nuovo articolo costituzionale "protezione contro i pericoli naturali" (iniziativa parlamentare CAPTE-N 02.401) finalizzato all'introduzione di siffatta competenza federale unitaria è stato respinto recentemente nell'ambito della procedura di consultazione. Sebbene il miglioramento della prevenzione dei terremoti sia stato approvato, si ritiene corretta la ripartizione attuale dei compiti tra Confederazione e cantoni nell'ambito della protezione contro i pericoli naturali. Non rientra quindi nella competenza della Confederazione provvedere all'istituzione di un fondo per la prevenzione dei pericoli naturali, che comporterebbe oneri finanziari supplementari per tutti gli attori nell'ambito delle misure preventive. Inoltre, una sicurezza equilibrata e adeguata può essere garantita soltanto mediante una gestione integrale dei rischi, che comprende la prevenzione, la cura, l'impiego e il ripristino.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.