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05.3685 · Interpellanza · 2005-10-07

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Sia il rapporto del 1998 della commissione di esperti sulle lacune fiscali sia il rapporto di valutazione del Controllo federale delle finanze (CDF) del settembre 2004 sulla previdenza professionale menzionano lacune fiscali e fanno raccomandazioni.

A questo proposito chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è oggi l'entità delle lacune fiscali menzionate dalla commissione di esperti nel 1998 e dal CDF nel 2004?

2. Quali provvedimenti prevede il Consiglio federale per eliminare le lacune fiscali?

3. Qual è il calendario al riguardo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. A causa della mancanza di dati non è attualmente possibile quantificare l'entità delle lacune fiscali menzionate nel 1998 dalla commissione degli esperti sulle lacune fiscali (commissione degli esperti) e nel 2004 dal Controllo federale delle finanze (CDF).

2./3. La commissione degli esperti aveva proposto nel suo rapporto una limitazione, dal profilo giuridico fiscale e previdenziale, dell'importo assicurato massimo nel secondo pilastro. Inoltre, aveva raccomandato la possibilità di limitare l'acquisto illimitato privilegiato fiscalmente (vedi rapporto della commissione degli esperti concernente l'esame del sistema delle imposte dirette per quanto riguarda le lacune 1998, pag. 90 del testo tedesco). Il Consiglio federale aveva reagito a queste raccomandazioni, realizzando le misure principali.

Il Consiglio federale aveva proposto al legislatore, tramite il programma di stabilizzazione 1998 di fissare per la previdenza professionale sia una limitazione del guadagno assicurabile sia un tetto per le somme di acquisto (vedi FF 1999 I pag. 92 seg.). Il Parlamento aveva però accolto soltanto la limitazione delle somme di acquisto nella previdenza professionale, che è in vigore dal 1° gennaio 2001 (vedi l'ancora vigente art. 79a LPP). Nel messaggio sulla prima revisione della LPP del 1° marzo 2000 il Consiglio federale aveva ripreso l'idea della limitazione del guadagno assicurabile (FF 2000 n. 19, n. 2.8 pag. 2379 seg.). Il 3 ottobre 2003 il legislatore aveva approvato questa limitazione nell'ambito della prima revisione LPP. Il 1° gennaio 2006 entreranno in vigore una nuova disposizione sull'acquisto e una sulla limitazione del salario o guadagno assicurabile secondo il regolamento di un'istituzione di previdenza, che potrà essere al massimo dieci volte maggiore all'importo limite superiore ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LPP. È così stata realizzata la raccomandazione fatta dalla commissione degli esperti (vedi terzo pacchetto della 1a revisione LPP). Le nuove disposizioni in materia d'abuso (art. 79b e 79c LPP) in correlazione all'articolo specifico (art. 1 LPP) dovrebbero impedire in futuro un'ottimizzazione fiscale incompatibile con l'obiettivo della previdenza.

La commissione degli esperti e il CDF avevano anche raccomandato di adottare misure volte a evitare il privilegio fiscale della riscossione del capitale rispetto alla riscossione della rendita (anche se in questo caso il CDF non aveva preso di mira gli abusi fiscali mediante movimenti di capitale, bensì voleva appianare il problema delle frequenti riscossioni di capitale da parte di intestatari di previdenza deboli economicamente). Il Consiglio federale aveva ripreso questa idea già nel suo messaggio concernente il programma di stabilizzazione del 28 settembre 1998, proponendo di non imporre più le prestazioni in capitale dei pilastri 2 e 3a a un quinto, bensì alla metà delle tariffe ordinarie, al minimo però a un'aliquota del 2 percento (vedi FF 1999 I pag. 88 seg. e 100). Il Parlamento aveva però respinto questa proposta, lasciando immutato il sistema d'imposizione allora in vigore. Infine il legislatore si era occupato di questa problematica il 13 dicembre 2000 nell'ambito della mozione 99.3116, "Imposizione delle prestazioni delle casse pensioni", respingendola su proposta del Consiglio federale, che invitava a non più ritornare sulla chiara decisione legislativa presa nell'ambito del programma di stabilizzazione e a non più modificare l'imposizione vigente delle prestazioni in capitale.

Il Consiglio federale ritiene che le premesse non siano mutate, ragion per cui attualmente non sono previste nuove misure né una riedizione delle misure fallite in passato. Per questo motivo è superfluo rispondere alla domanda sul calendario.

Risposta del Consiglio federale.