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05.3697 · Interpellanza · 2005-10-07

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Per lottare contro il terrorismo, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una serie di risoluzioni nei confronti di organizzazioni e persone sospettate di far parte di reti terroristiche o di sostenere la loro attività. Il Consiglio di sicurezza ha quindi allestito un elenco di organizzazioni e di persone considerate strettamente legate al terrorismo.

Questo elenco (consultabile su Internet all'indirizzo www.uno.org) è stato elaborato sulla base di indicazioni fornite dagli Stati membri. Secondo tali risoluzioni, gli Stati membri si impegnano a bloccare tempestivamente gli averi e a impedire l'entrata o il transito sul loro territorio, nonché la fornitura, la vendita o il trasferimento diretto o indiretto di armi e materiale militare alle persone, ai gruppi, alle imprese o alle istituzioni che figurano sull'elenco.

Questi provvedimenti limitano notevolmente la libertà personale. Non prevedono limiti temporali e sono state ordinate e applicate senza che un tribunale abbia esaminato la fondatezza delle accuse e senza che le persone interessate siano state sentite o perlomeno informate. Inoltre, non è prevista una procedura chiara per essere stralciato dall'elenco. Manifestamente vi è un'unica possibilità che consiste in una pratica, tanto complicata quanto immorale, che obbliga la persona interessata a provare di non aver niente a che fare con i movimenti terroristici, nonostante non sia stata formulata un'accusa precisa; anche in questo caso non esiste nessuna garanzia procedurale e nessun iter ricorsuale. L'ONU stessa inizia ad essere cosciente delle gravi lacune giuridiche di questi provvedimenti e della loro incompatibilità con i principi fondamentali di uno Stato di diritto (vedi segnatamente il secondo rapporto del gruppo di sostegno analitico e di sorveglianza istituito in applicazione della risoluzione 1526 - 2004 - concernente l'organizzazione Al-Qaida e i Taliban e le persone affiliate.)

La Svizzera ha applicato queste norme che limitano la libertà personale nei confronti di un certo numero di persone che vivono, lavorano o depositano i loro averi nel nostro Paese. Parallelamente, il Ministero pubblico della Confederazione ha avviato un'indagine di polizia giudiziaria nei confronti di un numero imprecisato di persone che figurano sull'elenco del Consiglio di sicurezza sospettandoli di crimini gravissimi, segnatamente in relazione con gli attenti dell' 11 settembre 2001. Secondo notizie fornite dalla stampa, l'indagine è stata sospesa dopo tre anni e mezzo poiché non sono state raccolte prove o indizi sufficienti per deferire il dossier al giudice istruttore. Benché siano stati liberati dal blocco ordinato dal Ministero pubblico della Confederazione, gli averi di queste persone continuano ad essere congelati in virtù di una decisione del SECO in applicazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza.

A titolo di esempio, cito il caso di una persona anziana, abitante nell'enclave italiana di Campione e con gravi problemi di salute, riconosciuta non colpevole da un'indagine di polizia giudiziaria del Ministero pubblico della Confederazione, contro la quale (secondo le informazioni in nostro possesso) non è stato emesso alcun mandato d'arresto o di comparizione nemmeno in altri Paesi, che continua ad avere i suoi averi bloccati; non può recarsi liberamente presso il suo medico a Lugano (dove ha lavorato per decenni senza alcun problema) e si vede defraudato del frutto del suo lavoro. Tutto ciò sotto l'egida dell'ONU, in nome della pace e della lotta al terrorismo e con la diligente partecipazione della Svizzera che fa della difesa dei diritti dell'uomo uno dei principali pilastri della sua politica estera.

Mi permetto di conseguenza di porre al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Nei confronti di quante persone, la Svizzera ha ordinato i provvedimenti limitanti notevolmente la libertà previsti dalle risoluzioni 1267 (1999) e seguenti del Consiglio di sicurezza?

2. Quante sono le persone sotto indagine giudiziaria nel nostro Paese e con quali risultati?

3. Il Consiglio federale non ritiene che simili misure, adottate senza nessuna procedura giudiziaria unicamente sulla base di vaghi sospetti e in flagrante violazione del diritto di essere sentiti, siano inconciliabili con i principi fondamentali alla base del nostro Stato di diritto e, dunque, contrari al nostro ordinamento giuridico?

4. In simili condizioni, non ha considerato la possibilità di rinunciare ad applicare questi provvedimenti, conformandosi agli strumenti internazionali adottati democraticamente (contrariamente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza), come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, affermando in tal modo la sua volontà di essere coerente con i suoi propri principi, così spesso proclamati in materia di preminenza del diritto e dei diritti dell'uomo?

5. Che posizione ha assunto la Svizzera e come è intervenuta in seno all'ONU per far valere la necessità di rispettare i principi fondamentali e riconosciuti universalmente del rispetto dei diritti dell'uomo?

6. Il Consiglio federale è in grado di comunicare se questi provvedimenti hanno permesso di ottenere risultati nella lotta contro il terrorismo? Se sì, quali sono?

7. Avendo applicato le misure, il Consiglio federale non ha il compito, o perlomeno il dovere morale, di intervenire a favore delle persone nei confronti delle quali l'indagine giudiziaria non ha fornito nessuna prova di colpevolezza affinché siano tolti i provvedimenti ancora in vigore che limitano la loro libertà?

8. Il Consiglio federale ha previsto l'eventualità che l'affare sia portato davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e il rischio di dover indennizzare le persone nei confronti delle quali ha ordinato il blocco dei beni, causando in tal modo danni economici, morali e fisici molto gravi?

9. Il fatto che questi provvedimenti siano stati fortemente voluti dagli Stati Uniti non giustifica il sospetto che il nostro Paese, come molti altri, non abbia osato manifestare la sua ferma opposizione a simili procedure, così estranee al nostro senso di giustizia? Il Consiglio federale può escludere che vi siano state pressioni da parte degli Stati Uniti?

10. In occasione della conferenza stampa sulla sospensione dell'indagine summenzionata, il magistrato del Ministero pubblico della Confederazione, in violazione del principio della presunzione di innocenza e in flagrante violazione delle consuetudini e senza riguardo dei principi etici della funzione giudiziaria, ha espresso ancora dei sospetti sulle persone nei confronti delle quali il procedimento penale era stato sospeso, lasciando pure trasparire di non aver potuto proseguire la sua indagine (in corso da oltre tre anni e mezzo ....) a causa del Tribunale penale federale che gli aveva ordinato di concludere l'indagine giudiziaria o di trasmettere il dossier al giudice istruttore. Questa dichiarazione ha portato un nuovo e rilevante pregiudizio alle persone interessate; i media americani hanno ampiamente riportato questi propositi (vedi ad esempio "Newsweek" e "Wall Street Journal" del 2 giugno 2005). Il Consiglio federale non ritiene che sia necessario intervenire e prendere provvedimenti adeguati affinché simili fatti, che pregiudicano notevolmente l'immagine e la credibilità della giustizia, non abbiano più a ripetersi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I provvedimenti ordinati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 1267 (1999) e seguenti sono attuati in Svizzera mediante l'ordinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo Al-Qaida o ai Taliban (RS 946.203). Le persone fisiche e giuridiche, i gruppi e le organizzazioni colpite da questi provvedimenti (divieto di fornire armamenti, divieto di entrare o transitare in Svizzera, sanzioni finanziarie) sono elencati nell'allegato 2 dell'ordinanza. Questo elenco di nomi, basato sulle decisioni del competente comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, è costantemente aggiornato. Attualmente, vi figurano tre cittadini svizzeri.

2. Le autorità penali svizzere svolgono le loro indagini in modo indipendente. Visto il principio della separazione dei poteri, il Consiglio federale non può esprimere commenti riguardo a queste indagini.

3. I principi dello Stato di diritto e i diritti dell'uomo garantiti dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale pubblico hanno un'importanza fondamentale. Per questo motivo, il Consiglio federale si impegna attivamente a livello internazionale a favore del loro rispetto e della loro attuazione. In virtù del capitolo VII della Carta dell'ONU, in caso di minacce contro la pace, di rottura della pace o di aggressioni il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha il diritto di ordinare sanzioni che hanno un carattere obbligatorio per tutti gli Stati membri dell'ONU e che questi ultimi devono applicare. Questi provvedimenti possono concernere anche i singoli. È quindi possibile che il Consiglio di sicurezza, fondandosi su indicazioni fornite da servizi di informazione, ordini sanzioni contro le quali non è possibile ricorrere direttamente. Il Consiglio federale reputa tuttavia che il Consiglio di sicurezza dell'ONU abbia la grande responsabilità di conciliare i bisogni legittimi della comunità degli Stati di proteggersi contro nuovi atti terroristici, da una parte, e i diritti delle persone interessate dai provvedimenti adottati a tal fine, dall'altra. Per questo motivo, la Svizzera ha presentato al Consiglio di sicurezza dell'ONU proposte concrete per migliorare la situazione delle persone interessate e garantire una procedura equa per l'iscrizione nell'elenco delle sanzioni e lo stralcio da tale elenco (cfr. 5 e 6).

4. No. Per quanto si tratti di sanzioni adottate dal comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1267 (1999), la Svizzera è tenuta ad applicarli in virtù dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite. Di conseguenza, deve bloccare gli averi in Svizzera delle persone che figurano sull'elenco. Per evitare i casi di rigore, l'ordinanza citata nel numero 1 prevede disposizioni derogatorie che sono state applicate in particolare nel caso dei tre cittadini svizzeri per permettere a queste persone di finanziare il loro sostentamento. D'altronde, la risoluzione 1452 (2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede simili deroghe.

5. In seno ai diversi organismi dell'ONU, segnatamente l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza, la Svizzera ha difeso la posizione secondo cui la lotta al terrorismo può avere un successo durevole solo se non sacrifica i diritti che si cerca appunto di proteggere dal terrorismo. La Svizzera ritiene che il diritto internazionale pubblico e più particolarmente i diritti dell'uomo protetti da trattati e dal diritto consuetudinario, nonché il diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati non siano obsoleti nella lotta contro il terrorismo, ma debbano essere rispettati. La Svizzera si associa a Stati che condividono questa opinione affinché si accordi tutta l'attenzione necessaria a questo problema. Recentemente ha lanciato un'iniziativa che persegue l'obiettivo di fissare criteri chiari per definire le condizioni in cui è possibile pronunciare sanzioni nei confronti di singoli individui. Questa iniziativa prevede pure di migliorare il diritto all'informazione delle persone interessate e la possibilità, nel caso concreto, di attuare le sanzioni affinché siano meglio proporzionate. Da ultimo, l'iniziativa chiede che sia possibile interporre ricorso a un'istanza indipendente contro un'iscrizione nell'elenco. Queste proposte contribuiscono a migliorare la posizione delle persone interessate, ma anche a rafforzare il sistema delle sanzioni: più la protezione giuridica è buona più gli Stati saranno disposti a iscrivere sull'elenco le persone sospettate.

6. La lotta contro il terrorismo coordinata dalle organizzazioni internazionali comprende una grande varietà di provvedimenti in diversi settori. Per la Svizzera, i provvedimenti più importanti sono quelli tesi a reprimere il finanziamento del terrorismo. Dal 1° luglio 2004, una divisione specializzata della polizia criminale federale è incaricata della lotta contro questa minaccia. Essa dispone di una fitta rete di contatti con le polizie di altri Paesi e, a medio termine, diventerà il centro di competenza della Svizzera in questo ambito. Anche se per sua stessa natura è difficile misurare il successo di una simile attività, il Consiglio federale ritiene che sinora la legislazione svizzera abbia dimostrato la sua efficacia. Inoltre, svariati adeguamenti legislativi in materia di lotta al terrorismo sono stati attuati o sono allo studio. In particolare la legislazione sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT/OSCPT) è stata modificata affinché i fornitori di servizi di telecomunicazione siano tenuti a registrare i dati personali dei clienti che acquistano carte prepagate. Le autorità penali possono quindi accedere a nuovi dati supplementari. La legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è in fase di revisione per rafforzare la lotta contro il terrorismo, in particolare nel settore della ricerca di informazioni. Tutto ciò non esclude la necessità di altri provvedimenti legislativi.

7. Due dei tre cittadini svizzeri interessati hanno chiesto il sostegno della Confederazione; il terzo ha espressamente rifiutato l'aiuto proposto dalla Confederazione. Da diversi anni, le autorità federali operano intensivamente a livello bilaterale presso le competenti autorità americane affinché le sanzioni contro i due cittadini svizzeri siano levate al più presto. Proseguiranno i loro sforzi in questo senso. Nell'ambito multilaterale dell'ONU, la Svizzera presenta proposte generali intese a migliorare la protezione giuridica per quanto concerne la procedura d'iscrizione nell'elenco e lo stralcio da tale elenco (vedi cfr. 5).

8. Il Consiglio federale conosce le possibilità di protezione giuridica di cui dispongono gli individui a livello europeo. A questo proposito, ricorda che i tribunali internazionali, tra cui la Corte europea dei diritti dell'uomo, esaminano unicamente gli atti degli Stati parte, ma non le decisioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Le giurisdizioni nazionali e internazionali interpellate finora hanno giudicato valide le sanzioni prese dagli Stati membri sulla scorta delle decisioni dell'ONU. Ultimamente, il Tribunale di prima istanza delle Comunità europee ha deciso, il 21 settembre 2005, che il blocco degli averi fondato su provvedimenti adottati a tal fine dal Consiglio di sicurezza dell'ONU sfugge ampiamente al controllo giudiziario (casi T 306/01 e 315/01).

9. Principale vittima degli attenti dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti d'America avevano un interesse manifesto e legittimo per quanto riguarda l'adozione di sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Quest'ultimo ha adottato all'unanimità la risoluzione 1267 (concernente i Taliban) sulla quale si fonda essenzialmente l'attuale regime delle sanzioni. L'applicazione delle sanzioni vigenti compete ai comitati ad hoc del Consiglio di sicurezza. La Svizzera è in contatto permanente con questi comitati, ai quali ha espresso a più riprese le sue critiche riguardo a taluni aspetti di questo regime, anche in occasione dei dibattiti aperti del Consiglio di sicurezza. È errato dire che la Svizzera avrebbe subito pressioni da parte degli Stati Uniti che le avrebbero impedito di assumere una posizione indipendente all'ONU.

10. Il Consiglio federale non commenta le dichiarazioni delle autorità di perseguimento penale sui dossier di loro competenza.

Risposta del Consiglio federale.

Violazione dei diritti dell'uomo sotto l'egida dell'ONU con la partecipazione della Svizzera | Lexipedia | Lexipedia