05.3716 · Postulato · 2005-11-25
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è pregato di rendere conto, entro sei mesi, di come intende completare o modificare l'ordinanza sui titoli affinché le denominazioni in uso in Svizzera, come quella di ingegnere, architetto o assistente sociale, possano continuare a essere utilizzate in futuro oltre alle denominazioni internazionali. Nel rapporto che presenterà a tale proposito, il Consiglio federale indicherà anche in che la questione sarà disciplinata nella nuova legge quadro sulle scuole universitarie.
Begründung
Il Consiglio federale, nel suo rapporto sulle scuole universitarie professionali e il modello di Bologna, prevede che l'ordinanza sui titoli comprenderà unicamente i due titoli principali utilizzati nelle università, ossia "bachelor/master of science" e "bachelor/master of arts", per tutti i settori di studio nelle scuole universitarie professionali. Questa decisione deriva dalla volontà internazionale di ridurre al minimo i titoli di studio.
La CSEC-N capisce e sostiene questa necessità, tuttavia auspica che talune denominazioni rimangano in vigore nelle lingue nazionali, parallelamente alle denominazioni internazionali. In tale contesto, essa non pensa a una semplice traduzione dei titoli previsti dal modello di Bologna ("bachelor/master") nelle lingue nazionali, bensì auspica che denominazioni in uso in Svizzera, come quelle di ingegnere, architetto, assistente sociale ecc. continuino a essere utilizzate. Questo soprattutto perché i titoli espressi nelle lingue nazionali sono meglio compresi e radicati rispetto alle denominazioni estere. Ciò permetterebbe anche di sottolineare che, pur essendo equivalenti, questi titoli mantengono alcune specificità. In tedesco, ad esempio, l'uso del titolo "Ingenieur" si distingue dal termine usato in inglese "engineer".
Per il resto, la CSEC-N auspica che, come per altro avviene in tutti i Paesi europei, il conseguimento del titolo di "ingegnere" (in ogni lingua nazionale) presupponga una formazione universitaria o equivalente.
Il Consiglio federale è incaricato di rendere conto alla commissione, entro sei mesi, di come intende attuare questa richiesta nell'ambito della legge quadro sulle scuole universitarie e di come prevede di completare o modificare l'ordinanza sui titoli.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
In accordo con gli organi politici delle scuole universitarie e con la conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali, il DFE, nel quadro della revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali e delle relative disposizioni esecutive, ha posto in vigore le nuove strutture dei titoli per le SUP nella nuova ordinanza del 2 settembre 2005 concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali. Le nuove denominazioni delle scuole universitarie professionali sono una conseguenza dell'introduzione del sistema a due livelli, "bachelor" e "master". Esse si compongono degli elementi seguenti: titolo (bachelor o master), nome della scuola che la rilascia, (ad es. SUP-SO), settore di attività ("scienza" oppure "arte"), indirizzo di studio (ad es. lavoro sociale, architettura) e specializzazione (ad es. robotica). I titoli delle SUP in uso fino ad oggi rimangono protetti per le persone che hanno conseguito i diplomi in base al diritto previgente (ad es. "ingegnere SUP", "architetto SUP" e "assistente sociale SUP") e che potranno continuare ad avvalersi della loro qualifica. Inoltre, le persone in possesso di un diploma SUP rispondente al diritto previgente avranno la possibilità, dal 2009, di affiancare al titolo in loro possesso (ad es. ingegnere SUP) anche la corrispondente qualifica "bachelor". I nuovi titoli bachelor delle SUP danno più risalto all'orientamento pratico e alla diversificazione della formazione grazie all'indicazione precisa della scuola che rilascia il titolo. La diversificazione dell'offerta formativa delle SUP è anche documentata a mezzo del certificato dei periodi di pratica nella cossiddetta addenda al diploma (Diploma supplement). Conformemente alla Convenzione di Lisbona (del Consiglio europeo e dell'Unesco del 1997) e alle Dichiarazioni di Bologna, Praga e Berlino, l'addenda al diploma veicola trasparenza e mobilità, rendendo più semplice il riconoscimento accademico e professionale. Questo documento standardizzato fornisce indicazioni riguardo al tipo del ciclo di studio, ai requisiti richiesti e alla sua conclusione, nonché riguardo allo status e alla posizione che occupa nel quadro del sistema nazionale della formazione accademica. Per chi ha conseguito un diploma "bachelor", la reintroduzione del titolo "ingegnere SUP" finora in vigore è attualmente da escludere, e questo tenuto conto della nuova organizzazione degli studi per il conseguimento del diploma ("bachelor/master") e delle considerazioni sopra riportate. La reintroduzione del titolo sarebbe inoltre in contraddizione con la nuova organizzazione dei titoli in campo universitario (cfr. regolamento del CRUS per la denominazione unica dei titoli di studio universitari nel quadro della riforma di Bologna).
I titoli di studio non sono da confondere con le denominazioni professionali: mentre i primi indicano la qualifica che si ottiene al termine di una formazione, le denominazioni professionali designano una professione. Ai sensi della CSCE-N, i titolari dei nuovi diplomi bachelor possono avvalersi anche delle denominazioni professionali quali ingegnere, architetto o assistente sociale. La nuova legge sulle scuole universitarie professionali e l'ordinanza sui titoli non vietano tale pratica; perciò non risulta neppure necessario un cambiamento delle attuali basi legali.
La CSCE-N auspica infine che il titolo di ingegnere continui ad essere riservato agli studenti delle scuole universitarie. In Svizzera, i titoli di ingegnere SUP, ingegnere PF e ingegnere delle scuole tecniche superiori finora in vigore sono designazioni protette a livello federale. Solamente chi è in possesso della corrispondente qualifica può avvalersi del titolo (ad es. "ingegnere SUP" o "ingegnere edile diploma PF"). L'usurpazione del titolo è vietata penalmente (cfr. per es. art. 38 della legge sui PF e art. 22 della legge federale sulle scuole universitarie professionali). L'avvalersi del titolo di ingegnere di cui sopra e la denominazione professionale di ingegnere sono anche disciplinati dalla legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI), la quale definisce comportamento sleale - solo in relazione ad attività di concorrenza commerciale - l'impiego di titoli e denominazioni professionali non pertinenti atti a far credere a distinzioni o capacità speciali (art. 3 lett. c LCSI).
Se, a livello nazionale, il titolo di ingegnere e la denominazione professionale di ingegnere debbano essere definiti e mantenuti per gli studenti delle scuole universitarie, sarà oggetto di verifica nell'ambito dei lavori per la nuova legge quadro sulle istituzioni universitarie e della convenzione sulla cooperazione fra Confederazione e cantoni. Il Consiglio federale, pertanto, non ritiene opportuno, oltre alla procedura legislativa attualmente in corso, procedere alla verifica e alla redazione di un rapporto in merito ai quesiti in oggetto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.