05.3736 · Mozione · 2005-11-30
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La disposizione relativa al concorso di diverse cause di sinistri, contenuta nella legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), va modificata. Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento la seguente modifica all'articolo 36 capoverso 2 LAINF:
Le rendite d'invalidità, le indennità per menomazione all'integrità e le rendite per i superstiti sono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte sono solo in parte imputabili all'infortunio.
Questa richiesta deve essere presa in considerazione anche nell'ambito della revisione della LAINF, elaborata attualmente da una commissione peritale.
Begründung
Con l'introduzione della LAINF, la rinuncia a ridurre le prestazioni sanitarie e i rimborsi delle spese in presenza di fattori estranei all'infortunio è stata estesa generalmente anche alle indennità giornaliere e agli assegni per grandi invalidi (art. 36 cpv. 1 LAINF). Questa disposizione, innovativa all'epoca, ha permesso in numerosi casi di semplificare notevolmente la liquidazione di sinistri e di evitare numerose controversie.
Nell'articolo 36 capoverso 2 primo periodo LAINF il legislatore ha sancito il principio di causalità per le prestazioni a costo elevato (rendite d'invalidità, indennità per menomazione all'integrità e rendite per i superstiti). In base a tale principio, l'assicuratore LAINF deve assumere unicamente i costi legati all'infortunio e non quelli imputabili a infermità preesistenti o ad infortuni verificatisi precedentemente. L'articolo 36 capoverso 2 secondo periodo LAINF pone tuttavia immediatamente una deroga al principio di causalità ("Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno"). Nel messaggio sulla LAINF del 18 agosto 1976, il Consiglio federale si era espresso in merito precisando che "i preesistenti danni alla salute non pregiudizievoli alla capacità lucrativa non saranno più segnatamente un motivo di riduzione della rendita". Quale argomento era stato addotto che questa soluzione avrebbe permesso di evitare numerosi processi. Questa supposizione si è però rivelata sbagliata in molti casi di trauma alla colonna cervicale. Il disciplinamento vigente non permette alcuna semplificazione nemmeno nei casi in sé non controversi, poiché l'assicuratore LAINF deve comunque condurre le discussioni sulla causalità con la persona responsabile o la sua assicurazione. Dall'entrata in vigore della LAINF, le esperienze fatte non giustificano il mantenimento della deroga al principio di causalità posta dall'articolo 36 capoverso 2 secondo periodo. La disposizione ha sicuramente permesso di evitare processi, ma non senza conseguenze finanziarie. Infatti gli assicuratori LAINF hanno dovuto assumere oneri considerevoli, non riconducibili all'infortunio, per i quali avrebbero potuto far valere, anche solo in parte, pretese di regresso contro terzi responsabili. Ad esempio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il fatto che prima dell'infortunio una persona sia stata incapace al lavoro per un periodo di tre mesi in seguito a problemi psichici non lascia presupporre che l'incapacità al guadagno successiva all'infortunio fosse dovuta a un danno alla salute preesistente. In questi casi, attualmente, la rendita d'invalidità non può dunque essere ridotta.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'autore della mozione, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) dovrebbe considerare le condizioni di salute della persona assicurata precedenti l'infortunio per stabilire la capacità al guadagno rimanente dopo l'infortunio. In tal modo verrebbe reintrodotta la situazione giuridica esistente venti anni fa, prima della messa in vigore della LAINF. La disposizione della LAINF di non considerare le condizioni di salute precedenti l'infortunio costituì un'innovazione fondamentale nel 1984 e ha permesso di evitare numerose discussioni lunghe e onerose in merito all'influsso di tali condizioni.
Il Consiglio federale ritiene che in linea di principio il disciplinamento introdotto mediante la LAINF abbia dato i suoi frutti. Il fatto che nel settore specifico dei traumi alla colonna cervicale tale disciplinamento non riesca a fornire una soluzione totalmente soddisfacente sotto tutti i punti di vista non deve indurre a rinunciarvi completamente. Esso va mantenuto, non da ultimo con l'obiettivo di evitare sterili controversie giuridiche ed elevati oneri amministrativi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.