05.3737 · Postulato · 2005-11-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità di aderire alla Convenzione dell'ONU sulla riduzione dei casi di apolidia.
Begründung
Nel mondo vi sono milioni di apolidi che devono quotidianamente affrontare gravi difficoltà e che sotto vari aspetti vivono in un vuoto giuridico.
Nell'ambito della 113a Assemblea generale dell'ONU, il 18 ottobre 2005 l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, António Guterres, ha illustrato la grave tragedia degli apolidi. In occasione della conferenza è stata presentata una nuova pubblicazione, elaborata nell'ambito di una collaborazione tra UIP e Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, intitolata "Nazionalità e apolidia. Un manuale per i parlamentari" (ottenibile in francese e in inglese: Nationalité et apatridie. Un guide pour les parlamentaires; Nationality and Statelessness. A Handbook for Parliamentarians; n° 11-2005).
L'aiuto internazionale agli apolidi si basa su due convenzioni: la prima è la Convenzione del 1954 sullo statuto degli apolidi, ratificata finora da 57 Stati, tra cui la Svizzera, ed entrata in vigore il 6 giugno 1960.
Il secondo testo è la Convenzione dell'ONU del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia, entrata in vigore il 13 dicembre 1975 e ratificata finora da 27 Stati, tra cui la Germania, l'Austria e la Norvegia. La Svizzera non ha firmato questa convenzione.
Il numero di apolidi è in continuo aumento. Vi è l'urgenza di adottare provvedimenti atti a ridurre i casi di apolidia e di proporre soluzioni atte a risolvere i problemi posti da tali casi.
La Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia rappresenta uno strumento efficace per la prevenzione di tale fenomeno. È in linea con la tradizione umanitaria della Svizzera e contribuisce alla tutela dei diritti dell'uomo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia riveste una forte rilevanza, a livello internazionale, nel contesto della lotta all'apolidia. Dalla sua entrata in vigore, nel 1975, 28 Stati hanno ratificato la convenzione, tra cui Austria, Germania e Norvegia. La Svizzera si è invece sinora astenuta dall'aderire alla convenzione.
La Svizzera è già firmataria di una convenzione analoga: quella del 13 settembre 1973 intesa a ridurre il numero dei casi di apolidia (RS 0.141.0). Molti casi di apolidia non sono tuttavia regolati da questa convenzione. La Svizzera ha inoltre un interesse generale a lottare efficacemente contro l'apolidia, soprattutto quando riguarda fanciulli e giovani.
In relazione a un proposito analogo, ovvero l'adesione alla Convenzione europea del 1997 sulla nazionalità, il Consiglio federale ha però ritenuto che attualmente tale progetto non è prioritario (cfr. ottavo rapporto del 26 maggio 2004 sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa; FF 04.040, pag. 3425). Si pone inoltre la questione relativa alla compatibilità del diritto interno con le disposizioni della convenzione; pertanto, a seconda delle circostanze, un'eventuale adesione dovrà sottostare a determinate riserve.
Dal 1° gennaio 2006, grazie all'entrata in vigore dell'articolo 30 della legge sulla cittadinanza, è tuttavia venuta a crearsi una nuova situazione. Giusta la predetta disposizione, il minorenne apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera. Poiché in tal modo viene eventualmente a cadere un ostacolo decisivo all'adesione alla convenzione, si giustifica un nuovo e approfondito esame della posizione svizzera. Un rapporto che risponda all'esigenza avanzata dal postulato dovrà creare le basi per decidere se la Svizzera debba o no aderire alla convenzione.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.