05.3738 · Interpellanza · 2005-11-30
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La sovranità fiscale materiale è indissociabile dalla nostra concezione di Stato liberale e federalista e legata all'ordinamento dell'economia di mercato. Anche a livello internazionale la concorrenza fiscale ha, da un lato, promosso la disciplina in materia di spese e, dall'altro, creato buoni presupposti per la crescita economica.
Recentemente alla Svizzera sono state nuovamente mosse critiche a proposito della cosiddetta concorrenza fiscale dannosa. Considerato il vantaggio di cui gode il nostro Paese in termini di attrattiva, buone condizioni quadro fiscali e affidabilità della politica giuridica assumono considerevole importanza. In questo contesto, chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Per quanto riguarda le critiche sollevate dalla Commissione UE, il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la prassi relativa all'imposizione delle società di gestione e delle società miste basti per soddisfare le esigenze di trasparenza?
2. In questo contesto come giudica il Consiglio federale gli interventi della Commissione UE e di una delegazione di parlamentari francesi?
3. Il Consiglio federale ritiene che in materia di assistenza giudiziaria occorra mantenere la doppia punibilità e il principio di specialità?
4. Il Consiglio federale è disposto a impegnarsi anche in futuro a favore della concorrenza fiscale nell'ottica dell'economia di mercato?
5. Alla luce della concorrenza globale tra le piazze economiche, che importanza attribuisce il Consiglio federale in particolare alla concorrenza fiscale praticata dai grandi centri finanziari extraeuropei nei confronti della piazza finanziaria Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
1. I cantoni hanno ancorato materialmente nelle loro leggi tributarie regolamentazioni per società d'amministrazione e società miste e hanno spesso emanato dettagliate disposizioni d'esecuzione, contenute in ordinanze e istruzioni. Queste sono state pubblicate dai cantoni in Internet o in altre pubblicazioni.
2. Dopo l'esame della situazione giuridica gli esperti svizzeri sono giunti alla conclusione che l'imposizione di società holding, società d'amministrazione e società miste è compatibile con la lettera e lo spirito dell'articolo 23 capoverso 1 (iii) dell'accordo di libero scambio e che non vi è alcuna violazione della disposizione. I servizi della Commissione UE saranno informati sulla posizione svizzera. Il Consiglio federale considera le osservazioni dei parlamentari francesi come un affare interno all'UE, sul quale non farà quindi alcun commento.
3. I presupposti per l'assistenza giuridica sono ancorati nella legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1). Tra questi vi sono tra l'altro il principio della doppia punibilità e quello di specialità. Secondo il Consiglio federale anche in futuro occorrerà mantenere questi principi. La competenza per il mantenimento, rispettivamente l'abolizione di questi principi è tuttavia del legislatore.
4. La concorrenza fiscale è una caratteristica fondamentale del diritto fiscale svizzero ed è ancorata nell'articolo 129 della Costituzione. In particolare le tariffe e le aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta sono espressamente esclusi dall'armonizzazione delle imposte dirette di Confederazione, cantoni e comuni. Il Consiglio federale ritiene che si debba rivolgere la dovuta attenzione alla concorrenza fiscale, poiché questa è un fattore importante per le attività imprenditoriali anche sul fronte della concorrenza tra le piazze finanziarie. Esso promuove una concorrenza fiscale sana.
5. Negli ultimi anni i centri finanziari extraeuropei, in particolare in Asia e in America, sono riusciti a potenziare la loro posizione. Ciò è tuttavia dovuto soprattutto al fatto che in queste regioni si trovano Stati con tassi di crescita economica superiori alla media. Le ripercussioni di questi sviluppi sulla piazza finanziaria Svizzera sono difficilmente valutabili. Finora, lo sviluppo della posizione dei centri finanziari extraeuropei non ha avuto apparentemente effetti negativi sulla piazza finanziaria Svizzera, che ha recentemente potuto espandersi. Il Consiglio federale segue i relativi sviluppi con attenzione e, se del caso, adotterà provvedimenti, rispettivamente presenterà proposte all'Assemblea federale.
Risposta del Consiglio federale.