05.3772 · Interpellanza · 2005-12-12
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il 10 giugno 2005, il Consiglio federale, in relazione al ricorso presentato dalla Posta svizzera (Autopostale) contro il DATEC in merito all'attribuzione di alcune linee di autobus nella Wiggertal (cantoni Argovia e Lucerna), ha deciso in modo sfavorevole ad Autopostale anche se sapeva, o doveva sapere, che la procedura pubblica di gara avviata nel maggio 2003 era stata effettuata in modo carente sotto diversi aspetti e con gravi disparità di trattamento delle imprese di trasporto offerenti. Esso ha respinto il ricorso della Posta svizzera per ragioni puramente formali, a causa di un elemento assolutamente trascurabile in relazione a un singolo veicolo nell'offerta di Autopostale, ritenuto irrilevante anche da chi aveva indetto la gara (cantoni Argovia e Lucerna). Con la sua decisione in merito al ricorso, il Consiglio federale conferma la decisione inaccettabile dei committenti e del DATEC di attribuire le linee al consorzio FFS SA/Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDWM).
1. Perché il Consiglio federale ha dato seguito al "trucco" del proponente servizio dei ricorsi del DFGP, secondo il quale l'offerta della Posta svizzera/Autopostale doveva essere esclusa dalla procedura di gara a causa di un errore nella stessa, definito trascurabile dagli stessi committenti?
2. Il Consiglio federale può accettare che in questo modo abbia potuto vincere l'offerta del consorzio FFS SA/BDWM (offerta a prezzi di dumping), sovvenzionata trasversalmente dalle FFS, tenuto conto inoltre che la difesa non ha potuto esercitare i suoi diritti (negazione da parte del DATEC dell'esame degli atti) e che non si è proceduto a un esame materiale del ricorso della Posta? Il Consiglio federale accetta quindi la distorsione della concorrenza costituita dal fatto che imprese ferroviarie, prendendo le mosse dal loro mercato di fatto protetto, partecipino a gare per l'attribuzione di servizi di autobus offrendo a prezzi di dumping le loro prestazioni che godono già di sovvenzioni federali?
3. Il Consiglio federale si rende conto del fatto che con la sua decisione limitata agli aspetti formali ha confermato l'attribuzione della rete di autobus della Wiggertal ad imprese (consorzio FFS SA/BDWM) che nella procedura di gara - oltre a evidenziare una serie di altri difetti - non sono state in grado, e non lo sono ancora oggi, di presentare un piano relativo alle autorimesse sufficiente e corrispondente alle condizioni poste, tanto che l'esercizio non può iniziare regolarmente con il cambiamento d'orario del dicembre 2006?
4. Il Consiglio federale è disposto a invitare il DATEC e l'UFT ad annullare la procedura di gara e ad effettuarne una nuova insieme ai cantoni Argovia e Lucerna?
Begründung
Un'informazione supplementare per quanto riguarda il tema delle autorimesse: il consorzio FFS SA/BDWM che ha vinto la gara intende realizzare unicamente un'autorimessa centrale a Zofingen. In tal modo è escluso che il richiesto piano complessivo comprendente stazioni esterne (per garantire il servizio d'emergenza e di picchetto e per evitare inutili corse a vuoto) possa entrare in vigore con il cambiamento d'orario del dicembre 2006.
Stellungnahme des Bundesrates
Con il cambiamento d'orario del dicembre 2004, nell'area Zofingen/Wiggertal è stato attuato un nuovo piano relativo all'offerta di trasporto pubblico regionale e locale grazie al quale l'offerta è stata migliorata in modo considerevole. Al tempo stesso scadeva la concessione dell'associazione regionale Wiggertal-Surenthal (esercente Autopostale Argovia) che aveva rinunciato a richiederne il rinnovo. Il dipartimento del territorio del cantone Argovia e l'associazione regionale Wiggertal-Surenthal, d'intesa con l'Ufficio federale dei trasporti , il committente, e i cantoni di Lucerna e di Argovia, altri cantoni committenti, hanno deciso di indire una gara, rispettando così i principi del regime di libera concorrenza, per l'attribuzione della concessione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nella regione di Zofingen.
Hanno risposto al bando quattro fornitori, che sono stati valutati secondo un'analisi costo/utilità predeterminata (ponderazione: prezzo per il 40 per cento, qualità/prestazione - per il 60 per cento) conformemente a quanto richiesto dalla procedura di gara. Dall'analisi costo-utilità è emerso che l'offerta del consorzio FFS SA/BDWM Transport SA raggiungeva il massimo dei punti ponderati, rappresentando così, sotto il profilo economico, il miglior rapporto prezzo/prestazione. Quanto ai costi, l'offerta di FFS SA/BDWM Transport SA era nettamente più vantaggiosa, quanto alla qualità, invece, era di poco inferiore all'offerta di Autopostale Argovia. La gara se l'è pertanto aggiudicata, il 15 gennaio 2004, il consorzio FFS SA/BDWM Transport SA.
Autopostale Argovia ha in seguito preteso dal DATEC una decisione impugnabile. Con decisione del 4 novembre 2004, il DATEC ha deciso l'esclusione di Autopostale Argovia dalla procedura, poiché i requisiti minimi nel settore "veicoli", non erano soddisfatti quanto a "età" ed "equipaggiamento" (euro norme). Queste esigenze come quelle obbligatorie devono essere imperativamente soddisfatte.
Autopostale Argovia ha impugnato la decisione del DATEC davanti al Consiglio federale. Il 10 giugno 2005, il Consiglio federale ha confermato la decisione del DATEC del 4 novembre 2004 precisando che Autopostale Argovia era stata esclusa dalla procedura di gara a giusto titolo.
In merito alle singole domande:
1. Il Consiglio federale non ha dato seguito a nessun "trucco", bensì ha deciso, come il DATEC aveva fatto in precedenza, che l'applicazione dei requisiti minimi doveva avvenire in modo corretto e restrittivo: se un'offerta non soddisfa i requisiti minimi è esclusa dalla procedura e il suo contenuto non viene neppure valutato.
2. L'accusa di sovvenzionamento trasversale non è fondata. Per tutte le imprese di trasporto, siano esse attive nel settore ferroviario o dei trasporti a mezzo bus, valgono le stesse condizioni. Soltanto i costi preventivati non coperti danno diritto all'indennizzo.
3. Tra le condizioni imposte dal bando di gara non rientravano le stazioni esterne per il ricovero dei veicoli. Il consorzio FFS SA/BDWM Transport SA unitamente alla sua offerta ha allegato il piano relativo alle autorimesse, come richiesto. Soltanto al momento dell'attuazione è emerso che le autorizzazioni di costruzione richieste non potevano essere rilasciate. Detto consorzio dispone invece di un'ubicazione alternativa conforme a quanto prescritto dalla gara. La procedura per la licenza di costruzione è in corso e non pone alcun problema. L'avvio dell'esercizio è previsto per il cambiamento d'orario a dicembre 2006.
4. Il Consiglio federale non ravvisa alcun motivo per rivenire sulla sua decisione. L'esclusione dell'offerta di Autopostale Argovia dalla procedura di gara è avvenuta in modo corretto e a giusto titolo.
Risposta del Consiglio federale.