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Partenze e rinvii forzati. Accordi di riammissione e di cooperazione con organizzazioni di aiuto ai rifugiati

05.3778 · Interpellanza · 2005-12-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'Ufficio federale della migrazione, il numero di rifugiati è in forte diminuzione. Per l'anno in corso l'ufficio federale si attende circa 10 000 domande. Il soggiorno illegale di stranieri, le partenze e i rinvii forzati continuano invece a porre problemi. Da un lato gli interessati si rifiutano di collaborare, dall'altro alcuni Stati di provenienza non sono tuttora disposti a cooperare. In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.

1. Negli ultimi due anni, quanti accordi di riammissione ha concluso il Consiglio federale?

2. Negli ultimi due anni, sono stati conclusi altri accordi con Stati di provenienza e di transito?

3. Quando verrà introdotto il sistema Eurodac per la Svizzera?

4. Che ruolo svolgono le organizzazioni svizzere di aiuto ai rifugiati nella partenza di persone presenti illegalmente in Svizzera?

5. Quali sinergie potrebbero essere create se gli uffici preposti alla migrazione collaborassero più intensamente con le organizzazioni di aiuto ai rifugiati nell'ambito dei rimpatri e dell'aiuto al ritorno?

6. Sono stati allacciati contatti in questo senso con le organizzazioni di aiuto ai rifugiati? In caso affermativo, quali soluzioni sono state trovate? Qual è la disponibilità di queste organizzazioni a collaborare?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel periodo tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005, il Consiglio federale ha firmato sette accordi di riammissione (in particolare con Georgia, Norvegia, Slovenia, Libano, Macao, Polonia e Gran Bretagna), tre dei quali (con Georgia, Slovenia e Macao) sono già entrati in vigore.

2. Nello stesso arco di tempo sono state svolte con due Stati africani (Guinea-Conakry e Sierra Leone) trattative per la cooperazione operativa in materia di ritorno ed è stato firmato un accordo sullo scambio di dati tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein. Sempre nello stesso periodo sono inoltre stati organizzati una ventina di incontri tra gli addetti ai lavori di diversi Paesi di origine e di transito.

3. Con l'entrata in vigore degli accordi di associazione a Schengen e Dublino, la Svizzera applicherà anche le disposizioni del regolamento Eurodac. A partire da quel momento la Svizzera avrà accesso alla banca dati Eurodac. L'entrata in vigore degli accordi avviene dopo che è andata a buon fine la valutazione dei lavori di attuazione da parte degli Stati Schengen. Il Consiglio federale stima l'entrata in vigore degli accordi per l'inizio del 2008.

4. La ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i cantoni nel settore dei rinvii è disciplinata tanto dalla legge sugli stranieri quanto dalla legge sull'asilo. In questo ambito le istituzioni di soccorso non devono per legge svolgere alcun mandato. Per contro, l'articolo 67 capoverso 4 dell'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2) prevede che l'Ufficio federale della migrazione possa delegare a terzi i compiti che sorgono in relazione con i progetti finalizzati al ritorno. La nuova legge sugli stranieri approvata dal Parlamento durante la sessione invernale e la riveduta legge sull'asilo non apportano alcuna modifica per quanto concerne la ripartizione delle competenze. In applicazione dell'articolo 93 della legge sull'asilo, l'UFM incentiva dal 1994 il ritorno volontario. Oltre agli incentivi individuali, espleta un compito fondamentale anche la consulenza al ritorno. I cantoni gestiscono i consultori per il ritorno finanziati dalla Confederazione. In circa un terzo dei cantoni questo mandato è stato delegato alle istituzioni di soccorso. Negli ultimi anni alcuni cantoni hanno lasciato alle istituzioni di soccorso anche progetti in Svizzera finalizzati al ritorno.

5. Nei progetti finalizzati al ritorno, le istituzioni di soccorso assolvono numerosi compiti su mandato delle autorità statali conformemente all'articolo 67 OAsi 2. Particolari sinergie possono essere sfruttate se i servizi competenti per la Svizzera e per l'estero all'interno delle singole istituzioni di soccorso lavorano in stretta collaborazione e gestiscono la questione del ritorno come un elemento fondamentale della politica di migrazione nel suo insieme.

6. L'UFM cura contatti regolari con le singole istituzioni di soccorso e con l'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati. A livello federale esistono inoltre organi di coordinamento nel campo della migrazione e del ritorno, in particolare il gruppo interdipartimentale Ritorno, che valutano se e quali mandati possono essere delegati alle istituzioni di soccorso. Nel campo del ritorno forzato le eventualità di una maggiore cooperazione sono attualmente oggetto di discussione con le istituzioni di soccorso.

Risposta del Consiglio federale.