05.3791 · Mozione · 2005-12-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a sottoporre al Parlamento le basi legali necessarie per evitare che in Svizzera si applichino tariffe decrescenti nell'ambito dell'imposizione delle persone fisiche.
Begründung
Nella nostra Costituzione federale è sancito che l'imposizione fiscale deve essere equa. Ciò significa soprattutto che i sistemi fiscali della Confederazione e dei cantoni devono soddisfare il principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 Cost). Le tariffe d'imposta decrescenti violano questo principio, poiché per ogni franco guadagnato in più si applicano aliquote più basse.
Dopo la decisione popolare nel cantone di Obvaldo, dell'11 dicembre 2005, a favore di un modello fiscale decrescente - motivato unicamente con l'aumento della competitività di questo cantone - è necessario frenare l'ulteriore erosione dell'imposizione fiscale equa causata dalla pressione della concorrenza fiscale intercantonale. I cantoni non devono essere obbligati ad adottare sistemi fiscali iniqui a causa della lotta tra i cantoni per attirare ricchi, milionari e grandi imprese nella propria giurisdizione.
Spetta al legislatore federale porre i presupposti per una corretta osservanza del mandato costituzionale di un'imposizione fiscale equa.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'11 dicembre 2005 l'elettorato del canton Obvaldo ha accolto con l'86 per cento di voti favorevoli una nuova legislazione tributaria. Sotto il profilo della democrazia diretta, le decisioni riguardanti le entrate e le uscite sono pienamente legittimate. Oltre a sgravare nel complesso i contribuenti, la nuova normativa concernente il calcolo dell'imposta prevede che per i redditi imponibili superiori a 300 000 franchi la progressione sia ridotta gradualmente fino a un reddito imponibile di 550 000 franchi. In questa fascia la tariffa fiscale è quindi decrescente, mentre l'ammontare dell'imposta cresce, come finora, con l'aumentare del reddito.
La Costituzione federale contiene i principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali (art. 129 Cost.). Tale armonizzazione si estende agli aspetti formali dell'imposizione, mentre rimangono espressamente esclusi in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta (art. 129 cpv. 2 Cost.), che i cantoni possono fissare liberamente. La Confederazione non ha pertanto alcuna competenza normativa nell'ambito dell'armonizzazione materiale. La Costituzione ammette in questo modo la concorrenza fiscale tra cantoni.
L'obiettivo della mozione è di impedire, mediante l'emanazione di pertinenti principi di legge, l'applicazione di aliquote d'imposizione decrescenti, in ottemperanza al mandato costituzionale di un'imposizione fiscale equa. Occorre altresì precisare che i cantoni non godono di libertà assoluta nel fissare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta. La Costituzione federale concretizza l'uguaglianza giuridica nel quadro dell'imposizione fiscale attraverso i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure attraverso il principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). I cantoni devono osservare questi principi costituzionali e segnatamente la giurisprudenza del Tribunale federale sull'uguaglianza giuridica nell'ambito del diritto fiscale. Le violazioni contro questi principi garantiti dalla Costituzione possono essere impugnate presso il Tribunale federale mediante ricorso di diritto pubblico. In merito alla questione se una legge cantonale tenga conto in misura adeguata della capacità economica dei contribuenti, si può in generale affermare che il Tribunale federale riconosce al legislatore un ampio margine di libertà. È pure notorio che dal principio dell'uguaglianza giuridica non è possibile discendere un determinato metodo d'imposizione. Pertanto, una tariffa d'imposizione del reddito non deve necessariamente essere strutturata in modo progressivo. Il Consiglio federale accoglie favorevolmente l'attuazione di sistemi fiscali concorrenziali nei cantoni con un aggravio geotopografico. Ciò corrisponde allo spirito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti, accolta dal popolo nel 2004, secondo cui un carico fiscale elevato non deve più essere premiato con pagamenti compensatori più consistenti. Un nuovo fattore determinante per stabilire l'entità dei riversamenti è dato dal potenziale di risorse. Infatti, se un cantone, attuando una politica fiscale attraente, riesce a incrementare il suo potenziale di risorse, sgrava gli altri cantoni attraverso minori prestazioni a titolo di perequazione finanziaria.
Il rischio che la nuova legislazione tributaria del canton Obvaldo scateni una "concorrenza fiscale rovinosa" tra i cantoni è molto ridotto, in quanto le tariffe fiscali decrescenti costituiscono un'attrattiva soprattutto per i cantoni finanziariamente più deboli. Un sistema fiscale di questo tipo vige anche nel canton Sciaffusa. Oltre alla perequazione finanziaria, anche l'imposta federale diretta ha una funzione compensatoria. Infatti, tariffe fiscali decrescenti aumentano il gettito dell'imposta federale diretta, procurando benefici anche agli altri cantoni. Il Consiglio federale rifiuta di applicare il modello delle tariffe decrescenti del canton Obvaldo all'imposta federale diretta, poiché quest'ultima svolge una funzione di ripartizione più incisiva.
La mozione mira a un'armonizzazione fiscale materiale parziale. Al riguardo, la Confederazione non ha alcuna competenza normativa. Il Consiglio federale non intende introdurre in Svizzera un'armonizzazione fiscale materiale. Esso sostiene di principio la concorrenza fiscale, in quanto è uno strumento che promuove l'uso parsimonioso delle risorse fiscali e l'innovazione nel settore pubblico.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.