05.3804 · Interpellanza · 2005-12-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale è disposto a fare in modo che, sino a quando i droni non saranno impiegati conformemente alle disposizioni legali, le registrazioni del corpo delle guardie di confine (Cgcf) non vengano memorizzate e che le informazioni così acquisite non vengano trasmesse a terzi ma siano a disposizione soltanto del Cgcf per l'adempimento del suo mandato?
2. Con quali provvedimenti concreti il Consiglio federale provvede alla tutela della privacy della popolazione?
3. I voli sperimentali hanno violato disposizioni legali e/o costituzionali?
4. I droni vengono impiegati anche sopra grandi agglomerati (come le città di confine di Basilea e Ginevra o addirittura su zone lontane dalla frontiera e città come Zurigo)?
5. Il Consiglio federale ritiene che l'impiego di droni sia proporzionato tenuto conto della possibile ingerenza nella vita privata dei cittadini?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Sinora i droni sono stati impiegati a favore del corpo delle guardie di confine (Cgcf) unicamente a scopi sperimentali. Il Consiglio federale ritiene che l'impiego attuale e imminente dei droni sia conforme alle disposizioni legali. Le immagini registrate servono esclusivamente all'adempimento dei mandati del Cgcf, rispettivamente dell'Amministrazione delle dogane. A tal riguardo il Consiglio federale rinvia alla sua presa di posizione in merito alle mozioni Banga e Lang concernenti lo stesso argomento.
2. La sorveglianza del traffico transfrontaliero delle persone e delle merci con mezzi tecnici si ripercuote indubbiamente sui diritti della personalità. L'articolo 108 della nuova legge federale del 1° ottobre 1925 sulle doganen (LD; Impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza) costituisce la base legale formale per tale sorveglianza. Le disposizioni d'esecuzione garantiscono un impiego proporzionato degli apparecchi di sorveglianza.
3. No. Secondo il diritto vigente il Consiglio federale prende tutti i provvedimenti atti a garantire la sicurezza della linea doganale, la vigilanza del transito attraverso il confine e ad assicurare la riscossione del dazio al confine e nell'interno del Paese (art. 27 cpv. 1 LD; RS 631.0). Già oggi si possono impiegare a tal fine dei videoapparecchi mobili (cfr. art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 1994 sulla sorveglianza del confine mediante videoapparecchi; RS 631.09). Il Consiglio federale disciplinerà tuttavia in modo chiaro l'impiego dei droni nella suddetta ordinanza, che deve essere modificata in virtù della nuova legge sulle dogane (condizioni, settore d'impiego, utilizzazione delle registrazioni, periodo di custodia).
4. I droni devono essere impiegati nella regione di confine. Nelle zone densamente popolate l'utilità dell'impiego dei droni per la sorveglianza del confine è per contro limitata. Occorre rinunciare agli impieghi all'interno del Paese.
5. Sì (cfr. anche la risposta alla domanda 3).
Risposta del Consiglio federale.