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05.3805 · Mozione · 2005-12-14

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una base legale per l'impiego di droni al servizio del corpo delle guardie di confine (Cgcf) . Essa deve tra l'altro disciplinare lo scopo del trattamento, il diritto d'accesso, la zona d'impiego, la ripartizione delle competenze tra il DDPS e il Cgcf nonché la trasmissione delle informazioni acquisite. Vanno inoltre previste delle disposizioni che garantiscano una protezione sufficiente della privacy. Occorre affrontare anche la questione della proporzionalità di un simile provvedimento. Bisogna parimenti chiarire cosa accadrà agli eventuali accertamenti casuali che non hanno niente a che vedere con il passaggio del confine.

Begründung

Il DFF ritiene che per l'impiego di droni al servizio del Cgcf vi siano sufficienti basi legali. L'uso previsto nella legge federale sulle dogane di mezzi di sorveglianza (apparecchi di videoregistrazione e simili) è limitato a una zona definita in modo chiaro nell'ambito di un valico o di un settore di confine. Tale impiego è in ogni caso riconoscibile e prevedibile per i diretti interessati. Attraverso le riprese aeree in questione è tuttavia possibile osservare regioni molto più estese, che non sono in diretta correlazione con un passaggio del confine. Tutti i cantoni di frontiera e le grandi città svizzere di confine possono essere sorvegliate in questo modo. È parimenti possibile osservare le persone nel privato. Potrebbe così essere violato il diritto costituzionale alla sfera privata (art. 13 Cost.). È pertanto necessaria una base legale che garantisca la protezione della privacy dei cittadini e che disciplini l'impiego dei droni caso per caso.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 18 marzo 2005 il Parlamento ha approvato la nuova legge sulle dogane (FF 2005 2057). Conformemente all'articolo 100, per contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione, l'Amministrazione delle dogane è abilitata segnatamente a controllare il traffico transfrontaliero delle persone e delle merci, a ricercare persone e cose nonché a controllare l'area di confine. Al fine di accertare tempestivamente i passaggi illegali del confine o i pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero nonché di ricercare persone e cose, l'articolo 108 prevede l'impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza.

L'impiego di mezzi tecnici di sorveglianza ha così un'esplicita base legale formale. Nell'ambito delle disposizioni d'esecuzione il Consiglio federale preciserà la loro utilizzazione, garantendo il rispetto del principio della proporzionalità all'atto di tale impiego.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.