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05.3810 · Interpellanza · 2005-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel rapporto sul ruolo delle organizzazioni non governative svizzere nel settore dell'asilo, dei rifugiati e del ritorno si rileva che l'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) riceve dalla Confederazione notevoli mezzi finanziari. La Confederazione versa contributi anche ai cantoni, che a loro volta finanziano in parte l'OSAR o altre organizzazioni non governative (ONG) attive nell'assistenza ai rifugiati. Non è chiaro se e in che misura la Confederazione controlli la destinazione di tali contributi. In questo contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quanto ha versato nel 2004 la Confederazione all'OSAR o ad altre ONG attive nel settore dei rifugiati?

2. Dei contributi che la Confederazione ha accordato ai cantoni, quanto è stato versato nel 2004, e da quali cantoni, all'OSAR o ad altre ONG attive nel settore dei rifugiati, in relazione a consultori per il ritorno, a progetti finalizzati al ritorno, ad attività di aiuto sociale in favore di richiedenti l'asilo e/o rifugiati o per altri settori d'attività che concernono persone provenienti dall'ambito dei rifugiati?

3. Il fatto che l'OSAR e/o altre ONG attive nell'ambito dei rifugiati ricevano contributi dalla Confederazione lascia aperta la possibilità che tali mezzi siano impiegati anche nell'ambito dell'imminente campagna referendaria contro la nuova legge sugli stranieri e la revisione parziale della legge sull'asilo. Il Consiglio federale dispone di strumenti di controllo per mezzo dei quali sia possibile assicurarsi che il denaro dei contribuenti non venga impiegato nell'ambito di tale referendum?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Confederazione può versare sussidi per favorire l'integrazione sociale, professionale e culturale dei rifugiati (art. 91 cpv. 4 LAsi). Nel 2004 erano disponibili a tal fine 4 milioni di franchi. L'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha incaricato l'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) del coordinamento e finanziamento delle attività inerenti ai progetti (art. 45 cpv. 3 OAsi 2). Per tale mansione, l'OSAR ha ottenuto un indennizzo pari a 650 000 franchi. L'OSAR ha inoltre beneficiato di 750 000 franchi per il coordinamento della partecipazione di rappresentanti delle istituzioni di soccorso alle audizioni di richiedenti l'asilo (art. 30 e art. 94 LAsi) nonché di 200 000 franchi per le sue funzioni di mediazione e coordinamento nel settore dell'asilo e dei rifugiati (art. 94 cpv. 1 LAsi). In totale, nel 2004 l'OSAR ha pertanto ottenuto dalla Confederazione 1,6 milioni di franchi. Nel contesto della strategia "Migrazione e salute" della Confederazione, la Croce Rossa Svizzera ha beneficiato, nel 2004, di 300 000 franchi per l'assistenza ai rifugiati traumatizzati. Il fondo progetti per i diritti umani e l'antirazzismo (2001-2005) ha appoggiato il progetto OSAR "Flucht, Asyl, Integration - Sensibilisierungs- und Informationsprogramm" per le scuole e per gli adulti (in tedesco e francese). Nel 2004 sono stati versati a tal scopo 95 000 franchi.

2. Dal 2002, l'UFM versa alla consulenza per il ritorno sussidi corrispondenti alle prestazioni e a scopo vincolato. Gli importi versati ai cantoni sono fissati di anno in anno. Nel 2004 i cantoni ZH, FR, GE, GL, TI e UR hanno trasmesso il settore della consulenza per il ritorno alla CRS. I cantoni LU, OW, SZ e ZG, dal canto loro, hanno conferito l'incarico a Caritas Svizzera. Nel 2004, la Confederazione ha finanziato tale incarico per un importo pari a circa 0,9 milioni di franchi. Nei cantoni BE, BS, SO, SZ, LU, FR, SH, ZH, NE, VS e GE, i progetti formativi in vista del ritorno svolti in Svizzera sono stati realizzati dalla CRS, da Caritas Svizzera, dal Soccorso operaio svizzero (SOS) e dall'Aiuto delle chiese evangeliche svizzere. A tal scopo, la Confederazione ha stanziato un importo pari a circa 2,2 millioni di franchi. I singoli progetti sono esaminati ed approvati dall'UFM, in stretta cooperazione con le competenti autorità cantonali. Lo svolgimento dei progetti sottostà a sorveglianza. La competenza per il versamento dell'aiuto sociale in favore di richiedenti l'asilo e rifugiati riconosciuti spetta ai cantoni. La Confederazione indennizza i cantoni con importi forfettari. Nel contesto della vigilanza finanziaria, l'uso corretto e il conteggio conforme alle prescrizioni dei sussidi federali sono oggetto di verifiche. I cantoni sono liberi di assumersi tale mansione o di delegarla a terzi. I cantoni BE, FR, GE, JU, LU, OW, TI, UR e VD hanno interamente trasferito tale mansione alle istituzioni di soccorso, perlopiù alla CRS e a Caritas. I cantoni GL, NE, BL, SH, SZ, VS, ZG, TG, SO e ZH assumono in parte tale mansione e in parte la delegano alle istituzioni di soccorso. I cantoni AG, AI, AR, BS, GR, NW e SG assicurano essi stessi tale mansione.

3. Dal 1999, la cooperazione dell'UFM con l'OSAR è retta da contratti di prestazione. Anche con la CRS sussiste un contratto di prestazione (vedasi domanda 1). In tali contratti sono definite le prestazioni da fornire e le indennità corrispondenti delle istituzioni incaricate. Queste ultime sono tenute a svolgere una valutazione delle attività inerenti ai progetti e a stendere un pertinente rapporto. Nel contesto della vigilanza finanziaria giusta l'articolo 95 LAsi, l'uso dei sussidi federali nel settore dell'asilo e dei rifugiati sottostà a controlli da parte dell'UFM. I contributi federali impiegati abusivamente sono soggetti a restituzione. Fino a oggi non è stato constatato un impiego illecito dei contributi federali. Dai compiti definiti in modo esaustivo nei contratti di prestazione, si deduce chiaramente che non è ammesso l'uso di tali contributi per attività estranee ai contratti di prestazione, come il sostegno a campagne di votazione.

Risposta del Consiglio federale.

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