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05.3812 · Mozione · 2005-12-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di mettere immediatamente in vigore gli articoli 7a e 7c della legge sulla protezione degli animali e di ancorare i necessari provvedimenti nella pertinente ordinanza, vietando, ad esempio, i cani che possono essere molto pericolosi per l'uomo. Le relative commissioni dell'Assemblea federale devono essere consultate prima di emanare detti provvedimenti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale constata che compete innanzitutto ai detentori dei cani far sì che i cani non costituiscano un pericolo per la popolazione. Inoltre i cantoni sono responsabili delle misure atte a garantire la protezione della popolazione contro i cani pericolosi. Inoltre il Consiglio federale reputa che gli articoli 7a e 7c della legge sulla protezione degli animali non sono una base sufficiente per prescrivere simili provvedimenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.