Revoca dell'accordo con gli Stati Uniti riguardante l'accesso ai dati personali dei passeggeri d'aerei da parte delle autorità americane
05.3823 · Mozione · 2005-12-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Si invita il Consiglio federale a dichiarare illegittimo l'accordo del 4 marzo 2005 con gli Stati Uniti riguardante l'accesso ai dati personali dei passeggeri d'aerei da parte delle autorità americane e a revocarlo immediatamente.
Begründung
La comunicazione alle autorità americane di dati personali dei passeggeri dei voli provenienti dall'Unione europea è contraria al diritto UE. Questa è la conclusione a cui è giunto l'avvocato generale della UE, Philippe Léger. Egli suggerisce quindi alla Corte di giustizia europea di dichiarare illegittimo l'accordo con gli Stati Uniti riguardante la comunicazione dei dati. Anche la Svizzera ha stipulato con gli Stati Uniti un accordo sulla messa a disposizione dei dati dei passeggeri. Dal 4 marzo 2005, le compagnie aeree sono tenute a trasmettere alle autorità nordamericane i dati dei passeggeri che si recano negli Stati Uniti. L'accordo che la Svizzera ha concluso con gli Stati Uniti ha il medesimo contenuto di quello fra gli Stati Uniti e l'UE, ed è stato aspramente criticato dai garanti della protezione dei dati già prima della stipulazione. In particolare, la comunicazione di tutti i "passenger name records", e quindi anche dei dati sensibili in essi contenuti, è stata giudicata sproporzionata e dunque anche in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del diritto fondamentale alla protezione dei dati. Fra i 34 dati personali dei passeggeri che devono obbligatoriamente essere comunicati alle autorità americane, figurano, oltre al nome e all'indirizzo, anche dati personali quali il numero di telefono e l'indirizzo e-mail e dati sensibili quali i numeri delle carte di credito.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel quadro delle misure adottate dal governo statunitense per lottare contro il terrorismo, dal marzo 2003 tutte le compagnie aeree che servono gli Stati Uniti devono accordare alle autorità doganali americane (custom and border protection) l'accesso ai dati dei passeggeri registrati nel loro sistema di prenotazione (passenger name record). Nel caso di un rifiuto, possono essere ritirati i diritti d'atterraggio negli Stati Uniti.
L'accordo firmato il 28 maggio 2004 dalla Commissione UE è attualmente oggetto di un ricorso del Parlamento inoltrato alla Corte di giustizia delle Comunità europee. L'avvocato generale Philippe Léger raccomanda alla Corte di revocare l'accordo tra la CE e gli Stati Uniti, visto che la base legale scelta per la stipula (art. 95 del trattato che istituisce la Comunità europea) risulta insufficiente. Philippe Léger considera tuttavia infondata l'accusa secondo cui l'accordo violi la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Se la decisione della Corte seguirà la raccomandazione dell'avvocato generale, l'accordo tra la CE e gli Stati Uniti sarà annullato unicamente perché la stipula ha violato le disposizioni, le norme di competenza interne e le procedure dell'UE. Tale decisione non avrebbe tuttavia ripercussioni sull'accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti, visto che esso non si basa sulla legislazione comunitaria e non deve rispettare le procedure interne all'UE.
L'accordo elvetico-americano è costituito da un atto d'impegno da parte degli Stati Uniti con scambio di note reciproco e dichiarazione di reciprocità. L'accordo è limitato a tre anni e mezzo, dopodiché occorrerà affrontare nuove trattative per prorogarlo. L'accordo soddisfa i criteri stabiliti dalla Svizzera per il trattamento dei dati e rispetta le norme elvetiche sulla protezione dei dati (art. 6 della legge federale sulla protezione dei dati). A livello applicativo, l'accordo risulta in parte più restrittivo rispetto a quello della CE. In confronto a quello europeo, l'accordo elvetico-americano non autorizza le autorità statunitensi ad accedere direttamente al sistema di prenotazione delle compagnie aeree. I dati relativi ai passeggeri vengono trasmessi dalle compagnie aeree. Inoltre, la Svizzera ha la garanzia che tali dati saranno utilizzati soltanto per prevenire e lottare contro il terrorismo e i reati connessi. Dati particolarmente sensibili sotto il profilo della protezione dei dati non sono trasmessi alle autorità statunitensi. Oltre alla possibilità di verificare il rispetto e l'applicazione dell'accordo annualmente, in linea di massima è garantita anche una durata di conservazione dei dati limitata a tre anni e mezzo. I passeggeri sono inoltre informati al più tardi prima del decollo sul trasferimento dei loro dati. L'accordo prevede per i passeggeri il diritto di informarsi presso le autorità americane sui dati registrati e, se necessario, di rettificarli. Per eventuali ricorsi negli Stati Uniti di passeggeri residenti in Svizzera, l'incaricato federale della protezione dei dati può fornire assistenza.
Con questo accordo, in sintonia con le direttive specifiche OACI, la Svizzera è riuscita a negoziare un elevato grado di protezione nella trasmissione dei dati relativi ai passeggeri, impedendo inoltre la revoca dei diritti d'atterraggio. Per questo motivo, deve essere respinta la proposta di revocare l'accordo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.