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05.3838 · Interpellanza · 2005-12-15

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti e altri attentati hanno mostrato in maniera chiara quanto la civiltà moderna sia fragile di fronte alla minaccia asimmetrica. Le molteplici possibili minacce provenienti dallo spazio aereo, con velivoli di ogni tipo e mediante mezzi di distruzione, richiedono un servizio di polizia aerea permanente ed efficace. In questo contesto, sono particolarmente importanti le attività di polizia aerea. Esse devono essere sempre in grado di tenere sotto controllo una minaccia o di neutralizzarla.

A tale proposito, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Corrisponde al vero che tre delle quattro Nazioni confinanti possono contare su un grado di prontezza in situazione normale sensibilmente maggiore rispetto alla Svizzera? La Svizzera non presenta così delle lacune in materia di sicurezza nel caso di attacchi terroristici dal cielo, di per sé possibili in ogni momento?

2. Come si presenta il dispositivo di difesa in materia di polizia aerea in situazione normale? Quale grado di prontezza vi è durante il giorno, quale durante la notte?

3. Esistono in Svizzera - come è il caso in Francia o in Italia - istruzioni precise per interventi preventivi contro oggetti volanti identificati come possibile minaccia terroristica? Chi autorizza gli abbattimenti necessari e qual è la durata di validità delle autorizzazioni?

4. Il servizio di polizia aerea non dovrebbe essere garantito per sette giorni alla settimana, 24 ore su 24, mediante lo stato d'allerta permanente di due F/A-18 da intercezione?

Stellungnahme des Bundesrates

L'Organo direttivo in materia di sicurezza, un organo della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSi), segue costantemente la situazione in tutti i settori rilevanti per la sicurezza interna ed esterna e valuta la gamma della violenza e i suoi possibili sviluppi. Provvede all'individuazione e all'allarme tempestivi ed elabora scenari, strategie e opzioni all'attenzione della GSi.

Per quanto concerne la sicurezza dello spazio aereo soltanto la Confederazione, con le forze aeree, dispone di uno strumento adeguato. Per tutelare la sovranità nella terza dimensione, esse sono in grado di svolgere un servizio di polizia aerea e, se necessario, di imporre l'applicazione degli ordini della polizia aerea. Inoltre, occorre essere coscienti che non esiste una protezione globale contro tutte le possibili forme di minaccia, sia al suolo sia nell'aria, rappresentate dal ricorso alla forza da parte di terroristi.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. È vero che i quattro Stati confinanti dispongono di un grado di prontezza più elevato rispetto a quella della Svizzera poiché i loro mezzi di intervento possono essere chiamati sia di giorno che di notte. La sorveglianza dello spazio aereo di tutti gli Stati confinanti, così come lo scambio di informazioni, ha un carattere transfrontaliero. La Svizzera collabora con la Francia conformemente all'accordo concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari del 2004. Il pertinente accordo con l'Italia è stato firmato il 31 gennaio 2006, mentre i colloqui con i rimanenti Stati confinanti sono in fase avanzata. Per gli Stati confinanti, lo spazio aereo svizzero non rappresenta quindi un vuoto dal punto di vista della sicurezza.

2. Di regola, nell'esercizio quotidiano i velivoli non sono armati. Durante le ore dell'esercizio di volo possono però essere richiamati da operazioni in corso per procedere a interventi. Le ore normali dell'esercizio di volo sono: dalle ore 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, dal lunedì al venerdì. Da ottobre a fine marzo le ore dell'esercizio di volo quotidiano sono completate con un volo notturno settimanale (dalle 18.05 alle 22 ore).

Nel quadro dell'ordine "Readiness", i velivoli armati e gli equipaggi sono pronti a intervenire entro poche ore dall'allarme.

3. La base legale è costituita dall'ordinanza del 23 marzo 2005 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS; RS 748.111.1). In situazione normale e in caso di navigazione aerea non limitata è vietato impiegare armi contro aeromobili civili. Le armi possono essere impiegate contro aeromobili di Stato, segnatamente aeromobili militari, che utilizzano lo spazio aereo svizzero senza autorizzazione o che non osservano le condizioni stabilite nell'autorizzazione, qualora gli aeromobili non si conformino agli ordini della polizia aerea e gli altri mezzi disponibili non siano sufficienti. In caso di stato di necessità o di legittima difesa è consentito impiegare le armi (art. 9 OSS).

In situazioni particolari (per es. in occasione del Forum economico mondiale di Davos), il capo del DDPS, in caso di navigazione aerea limitata, può ordinare in singoli casi l'impiego delle armi se gli ordini della polizia aerea non sono rispettati e gli altri mezzi disponibili non sono sufficienti. Egli può delegare questa decisione al comandante delle forze aeree o a una persona direttamente subordinata a quest'ultimo (art. 14 OSS). Il rilascio ai piloti dell'autorizzazione di impiegare le armi richiede soltanto alcuni secondi.

4. Sulla base della valutazione della situazione attuale da parte della Confederazione, uno stato d'allerta permanente per il servizio di polizia aerea non si impone. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che un tale stato d'allerta permanente richiederebbe l'incremento delle risorse delle forze aeree e un periodo di preparazione di alcuni anni. Nella situazione attuale, dopo aver ponderato la proporzionalità delle misure necessarie per incrementare la sicurezza, il Consiglio federale rinuncia ad adottare tale provvedimento.

Risposta del Consiglio federale.